Articolo 131 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 130Articolo 132
Versione
18 dicembre 1942
Art. 131.

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina e' fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi puo' opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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