Sentenza 31 ottobre 2024
Massime • 2
Il giudice che ritiene di dover disporre la cessazione della misura cautelare della custodia cautelare per il decorso del suo termine di durata massima non è tenuto ad acquisire previamente il parere del pubblico ministero, difettando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente a quella dell'art. 76, comma 1, del codice abrogato, a termini della quale il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge e non potendo trovare applicazione, nella suddetta ipotesi, l'art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., che disciplina la diversa ipotesi della revoca ovvero della sostituzione della misura cautelare.
L'adozione di misura cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare non soggiace all'osservanza di alcun termine perentorio ancorato al "dies ad quem" della durata della custodia, posto che non sussiste un termine entro cui il pubblico ministero deve inoltrare al giudice dell'udienza preliminare eventuali richieste di misure ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è irrilevante l'intervallo di tempo intercorso tra la scadenza della misura restrittiva e la data del provvedimento di applicazione della diversa misura richiesta ex art. 307, comma 1, cod. proc. pen., purché il giudice valuti ancora sussistenti le esigenze cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2024, n. 43178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43178 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
udito il difensore, avv. Luigi Bonetti, che dopo breve discussione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 20/6/2024, in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22/2/2024, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, applicava congiuntamente le misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di G.L. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43178 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 31/10/2024 b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 307 cod. proc. pen. Rileva che, a seguito dell'invito del Giudice per le indagini preliminari ad esprimere il parere sulla liberazione del G.L. per decorrenza dei termini di fase di custodia cautelare, il Pubblico Ministero faceva pervenire le proprie richieste oltre i due giorni, che costituisce il termine di legge;
che, dunque, il giudice correttamente disponeva la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'odierno ricorrente ed emetteva un provvedimento di non luogo a provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., avendo già provveduto in merito;
che ,ancora , correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non più sussistenti le esigenze cautelari;
che, invece, il Tribunale del riesame ha emesso ben due misure cautelari nonostante fossero trascorsi otto mesi dall'emissione dell'ordinanza genetica e cinque mesi dalla dichiarazione di inefficacia della originaria misura, senza considerare che in tale lasso di tempo il G.L. ha tenuto una condotta di vita regolare, senza incorrere in alcuna violazione. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen. Evidenzia che non poteva essere applicata cumulativamente una doppia misura cautelare, in quanto non si procede per nessuno dei reati compresi nella previsione dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., tenuto conto che il G.L. risponde solo di una ipotesi di truffa aggravata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. 1.1.1. Non esiste nell'ordinamento una norma che fissi un termine - tantomeno di due giorni - per il pubblico ministero per l'inoltro al giudice per le indagini preliminari delle proprie determinazioni in relazione alla eventuale richiesta di misure cautelari ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. Del resto, il giudice procedente che ritenga di dover disporre la cessazione della custodia cautelare per intervenuto decorso dei relativi termini non è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del pubblico ministero, mancando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente all'art. 76, comma 1, del codice abrogato (secondo il quale il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge) e non potendo neppure trovare applicazione in tale ipotesi l'art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., che disciplina la diversa ipotesi della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, a fronte della quale, prima di provvedere, è previsto che il giudice obbligatoriamente richieda al 4 pubblico ministero di esprimere il parere (Sez. 5, n. 45942 del 9/11/2005, Russo, Rv. 233220 - 01; Sez. 6, n. 32390 del 19/6/2003, Labriola, Rv. 226519 - 01; Sez. 1, n. 375 del 22/1/1998, Patitucci, Rv. 209853 - 01). Tale ultima disposizione non è norma di portata generale, dunque, applicabile anche in materia di perdita di efficacia delle per decorso dei termini massimi di custodia cautelare, trattandosi invece di disposizione che riguarda specificamente la revoca e la sostituzione delle misure cautelari, come dimostra il suo inserimento nel testo della norma che concerne in modo esclusivo tale materia e l'utilizzo della espressione "revoca e sostituzione delle misure" all'interno del comma 3- bis. Neppure è ipotizzabile un'applicazione analogica della norma in discorso «alle ipotesi, strutturalmente diverse, di perdita di efficacia delle misure per estinzione prevista "ex lege" in determinate situazioni (artt. 300 - 303 c.p.p.), rispetto alle quali, la pronuncia del giudice, avulsa da qualsiasi valutazione discrezionale, può essere definita, con terminologia mutuata dal diritto privato, dichiarativa e non costitutiva. L'inefficacia sopravvenuta "ipso iure" della misura renderebbe illegittima la prosecuzione della restrizione per altri due giorni, la cui decorrenza sarebbe possibile senza liberazione in attesa del parere del P.M. ove alla specie si applicasse l'art. 299 c.
3-bis considerato» (Sez. 1, n. 375/1998, cit.). 1.1.2. Tornando al caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari - a fronte della richiesta del 22/2/2024 del Pubblico Ministero di applicazione di misura cautelare ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. - avrebbe dovuto pronunciarsi e non emettere un provvedimento di non luogo a provvedere, per aver già «provveduto in pari data alle ore 12.39 prima del parere essendo decorsi due giorni». Ed invero, il provvedimento con cui è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'odierno ricorrente per il decorso del termine di fase di custodia cautelare e null'altro avrebbe potuto statuire, in assenza dell'impulso cautelare del Pubblico Ministero. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che presupposto dell'adozione di misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio ovvero in ogni altra fase incidentale, è la richiesta del pubblico ministero, la cui mancanza integra l'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. ( , Sez. 4, n. 52540 del 17/10/2017, Teatro, Rv. 271251 - 01). Dunque, anche con riferimento alle misure cautelari alternative, applicabili, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, vige il principio della domanda cautelare, per cui è necessaria, a pena di nullità del provvedimento applicativo ex art. 178, lett. b), cod. proc. pen., la 3 richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n. 29593 del 4/7/2011, Starita, Rv. 250742 - 01; Sez. 6, n. 33858 del 10/7/2008, Maazouzi, Rv. 240799 - 01; Sez. 6, n. 31474 del 6/5/2003, Marcone, Rv. 226105 - 01). In conclusione, correttamente il Tribunale del riesame ha evidenziato come il Giudice per le indagini preliminari avesse omesso di provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero. Peraltro, ciò avrebbe potuto fare anche a seguito della liberazione dell'indagato, atteso che non è previsto nessun termine perentorio, ancorato al dies ad quem della durata della misura custodiale, per la richiesta o per la adozione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., sicché sarebbe stato irrilevante l'intervallo di tempo intercorso tra la scadenza della misura custodiale e l'eventuale provvedimento di applicazione della misura cautelare, qualora il giudice avesse valutato ancora sussistenti le esigenze cautelari (Sez. 3, n. 16053 del 26/2/2019, Di Cristina, Rv. 275398 - 01; Sez. 6, n. 26458 del 12/3/2014, Riva, Rv. 259975 - 01; Sez. 2, n. 15598 del 22/3/2013, Sinesi, Rv. 255787 - 01; Sez. 1, n. 17331 del 26/3/2009, Quaranta, Rv. 243925 - 01; Sez. 6, n. 20897 del 10/4/2002, Domingo, Rv. 222034 - 01). 1.2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione congiunta delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.2.1. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'applicazione cumulativa di misure cautelari può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali (tra le quali l'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen.), non sono ammissibili né l'imposizione "aggiuntiva" di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l'applicazione "congiunta" di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili (Sez. U, n. 29907 del 30/5/2006, La Stella, Rv. 234138 - 01, seguite da Sez. 2, n. 641 del 29/9/2001, dep. 2002, Colella, Rv. 221151 - 01; Sez. 1, n. 42891 del 21/10/2009, Cianci, Rv. 245553 - 01 e da ultimo da Sez. 2, n. 30900 del 8/9/2020, Vallese, Rv. 280003 - 01). Ciò in ossequio ai principi di stretta legalità, tassatività e tipicità, specie in una materia - quale quella delle misure cautelari - che ha un significativo impatto sulla libertà personale. Orbene, l'applicazione congiunta di due distinte misure cautelari tra quelle di cui agli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen. è prevista, ai sensi dell'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo «qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a)», tra i quali evidentemente non rientra il reato di truffa aggravata per il quale si procede nei confronti dell'odierno ricorrente. Dunque, il Tribunale del riesame non poteva applicare al G.L. I 4 congiuntamente l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.2.2. Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di illegittima applicazione cumulativa dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il rinvio al giudice del merito cautelare non sia necessario, atteso che la Corte di cassazione può correggere il provvedimento impugnato, eliminando l'obbligo di presentazione di cui all'art. 282 cod. proc. pen., ossia la misura meno grave in ragione del criterio di progressività che ispira il sistema delle misure cautelari (Sez. 1, n. 42891/2009, cit., Rv. 245554 - 01, con riferimento all'applicazione congiunta dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio). 2. Il presente provvedimento va immediatamente comunicato al Procuratore generale per le determinazioni di competenza di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara la cessazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., nonché per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024.