Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2024, n. 43178
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Sentenza 31 ottobre 2024

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Il giudice che ritiene di dover disporre la cessazione della misura cautelare della custodia cautelare per il decorso del suo termine di durata massima non è tenuto ad acquisire previamente il parere del pubblico ministero, difettando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente a quella dell'art. 76, comma 1, del codice abrogato, a termini della quale il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge e non potendo trovare applicazione, nella suddetta ipotesi, l'art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., che disciplina la diversa ipotesi della revoca ovvero della sostituzione della misura cautelare.

L'adozione di misura cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare non soggiace all'osservanza di alcun termine perentorio ancorato al "dies ad quem" della durata della custodia, posto che non sussiste un termine entro cui il pubblico ministero deve inoltrare al giudice dell'udienza preliminare eventuali richieste di misure ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è irrilevante l'intervallo di tempo intercorso tra la scadenza della misura restrittiva e la data del provvedimento di applicazione della diversa misura richiesta ex art. 307, comma 1, cod. proc. pen., purché il giudice valuti ancora sussistenti le esigenze cautelari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2024, n. 43178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43178
    Data del deposito : 31 ottobre 2024

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