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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4333/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Vanzan Gioia e dell'avvocato Parte_1
Menegante Mirko
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Belloni Peressutti Sergio e dell'avvocato Controparte_1
Ferrari Marta
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora dove meglio crede;
2) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Controparte_1
3) dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
4) compensare integralmente le spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario in Padova il 26.9.1970 con e che, dalla loro unione, è nata la Controparte_1
pagina 1 di 2 figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente - evidenziava che la prosecuzione del Per_1
matrimonio era ormai divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale, sena avanzare alcuna richiesta di natura economica. si costituiva, confermando la volontà di procedere con la separazione mediante Controparte_1
adesione al ricorso proposto dalla moglie, del quale chiedeva l'accoglimento con compensazione integrale delle spese di lite.
Con istanza congiunta depositata in data 8.2.2025 le parti, considerata la conformità delle domande, chiedevano la sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 con il deposito di note scritte.
Con decreto 10.2.2025, il Giudice delegato disponeva la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti, con note scritte depositate telematicamente, precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.,
Ed infatti, dal ricorso e dalla comparsa di costituzione emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza, cessata di fatto già nel 2019, è ormai divenuta intollerabile.
Nessun provvedimento deve adottarsi sul piano dei rapporti economici in difetto di domanda.
Atteso l'esito della controversia, le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice delegato
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4333/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Vanzan Gioia e dell'avvocato Parte_1
Menegante Mirko
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Belloni Peressutti Sergio e dell'avvocato Controparte_1
Ferrari Marta
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora dove meglio crede;
2) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Controparte_1
3) dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
4) compensare integralmente le spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario in Padova il 26.9.1970 con e che, dalla loro unione, è nata la Controparte_1
pagina 1 di 2 figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente - evidenziava che la prosecuzione del Per_1
matrimonio era ormai divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale, sena avanzare alcuna richiesta di natura economica. si costituiva, confermando la volontà di procedere con la separazione mediante Controparte_1
adesione al ricorso proposto dalla moglie, del quale chiedeva l'accoglimento con compensazione integrale delle spese di lite.
Con istanza congiunta depositata in data 8.2.2025 le parti, considerata la conformità delle domande, chiedevano la sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 con il deposito di note scritte.
Con decreto 10.2.2025, il Giudice delegato disponeva la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti, con note scritte depositate telematicamente, precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.,
Ed infatti, dal ricorso e dalla comparsa di costituzione emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza, cessata di fatto già nel 2019, è ormai divenuta intollerabile.
Nessun provvedimento deve adottarsi sul piano dei rapporti economici in difetto di domanda.
Atteso l'esito della controversia, le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice delegato
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 2 di 2