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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1045/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1980/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 SA SS - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5249 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso. Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora SS Ricorrente_1 SA, ha presentato ricorso contro il Comune di Gioia Tauro per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TASI 2018 in epigrafe indicato.
Ha dedotto plurimi motivi di illegittimità ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Gioia Tauro che ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela l'atto impugnato.
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali ha insistito per la liquidazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna il Comune di Gioia Tauro al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro
150, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1980/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 SA SS - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5249 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso. Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora SS Ricorrente_1 SA, ha presentato ricorso contro il Comune di Gioia Tauro per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TASI 2018 in epigrafe indicato.
Ha dedotto plurimi motivi di illegittimità ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Gioia Tauro che ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela l'atto impugnato.
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali ha insistito per la liquidazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna il Comune di Gioia Tauro al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro
150, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Reggio Calabria, 23.1.2026