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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3365 di registro generale dell'anno 2023; promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SALVI Parte_1 P.IVA_1
LUCA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA TREVISO 31, ROMA, C.F._1 giusta procura in atti;
appellante nei confronti di
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori C.F._3 [...]
e nonché Per_1 Persona_2 Persona_3 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori C.F._5 Per_4
e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Junior Soragni
[...] Persona_5
(C.F. giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._6 studio del predetto difensore, sito in Cesenatico (FC), alla via F. Crispi n. 13; appellati
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«in totale riforma della sentenza n. 953/2023, emessa in data 15 novembre 2023 dal Giudice di Pace di Forlì, in persona della Dott.ssa Roberta Laghi, a definizione del procedimento avente R.G. n. 1679/2023, depositata in cancelleria in data 20 novembre 2023, accogliere le seguenti conclusioni:
1 - in via principale, respingere le domande ex adverso formulate nei confronti di nel giudizio di primo Parte_1 grado, perché infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, condannare
[...] al pagamento delle sole spese provate e documentate sostenute dai ricorrenti ai sensi della Convenzione di Pt_1
Montreal.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.».
Conclusioni per Controparte_5
«IN VIA PREGIUDIZIALE: -DICHIARARE LA NULLITA' DELLA CITAZIONE IN
APPELLO, per il mancato rispetto degli elementi formali ed essenziali della citazione stessa, di cui all'art. 163, comma III, c.p.c., punto 7, riformato, con particolare riferimento ai nuovi avvertimenti di Legge necessari e per la nullità ed erroneità della vocatio in ius;
di conseguenza, dichiarare l'atto in oggetto viziato, per mancanza dei requisiti essenziali, nullo il medesimo, nulla la notifica, stabilendo la rinnovazione della notifica della citazione in appello;
-ESPUNGERE dal materiale probatorio del fascicolo dell'atto di appello dell'appellante il documento 2, in quanto trattasi palesemente di NOVA in appello e, di conseguenza, palesemente non ammissibile, nè tanto meno producibile in questo giudizio di secondo grado. NEL MERITO: 1) RIGETTARE integralmente il gravame avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) CONFERMARE interamente la sentenza di primo grado del GDP di Forlì NR 953/2023 - RG 1679/2023 impugnata;
3) Con vittoria, in ogni caso e comunque, di anticipazioni, di spese, di compenso professionale, oltre al 15% RSG, 4% CPA ed IVA al 22%, come per Legge, per la fase di negoziazione e per entrambi i gradi di giudizio.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello propone gravame avverso la sentenza n. Parte_1
953/23 emessa dal Giudice di pace di Forlì in data 15.11.2023, con cui veniva condannata la compagnia area al pagamento, in favore degli odierni appellati, della somma di € 5.850,00, oltre le spese processuali.
1.1. deduce la “illogicità ed erronea applicazione e/o interpretazione di Parte_1 legge”, nella parte in cui il Giudice di primo grado sussumeva la fattispecie nell'ambito del
Regolamento Ce n. 261/04, nonostante il vettore fosse extra-comunitario, evidenziando che la diversa applicazione della Convenzione di Montreal avrebbe comportato il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto avrebbe richiesto la dimostrazione sia dell'an che del quantum.
2 1.2. Resiste in giudizio la parte appellata, la quale censura l'atto di citazione stante carenze negli avvertimenti relativi alla vocatio in ius, contesta l'allegazione solo in sede di gravame di un nuovo documento, ossia della certificazione e comunicazione ENAC del vettore quale soggetto di diritto canadese (doc. n. 2); nel merito, richiama il materiale documentale già agli atti del primo grado di giudizio, in particolare le carte di imbarco e le e-mail inoltrate dallo stesso vettore aereo attestanti il ritardo di cinque ore del volo (partenza prevista alle 19:25 del 23 agosto 2023, partenza effettiva alle 00:10 del giorno successivo 24 agosto 2022) e chiede la conferma dell'entità del risarcimento disposto dal Giudice di pace.
2. Tutto ciò premesso, giova ricostruire brevemente la vicenda in fatto.
2.1. In data 23 agosto 2023, e con i figli minori Controparte_1 Controparte_2 Per_6
ed , assieme alla coppia e quest'ultimi Per_2 Per_3 Persona_7 Controparte_4 assieme ai loro figli e procedevano con l'imbarco sul volo in partenza Per_4 Per_5 dall'Aeroporto Internazionale di Los Angeles e diretto a Montreal, dove la compagnia
[...] faceva scalo, e poi tutti avrebbero dovuto prendere la coincidenza per Roma Pt_1
Fiumicino, alle ore 06:15 del mattino seguente (ora di Los Angeles).
Tale volo di ritorno in Italia sarebbe dovuto partire alle ore 19:25 dall'Aeroporto canadese, tuttavia, partiva con circa cinque ore di ritardo, alle ore 00:10 del 24 agosto 2022, atterrando a
Roma Fiumicino con il medesimo ritardo (v. doc. 1 e 2, fascicolo primo grado).
3. La sentenza gravata va confermata emendando la parte motiva.
3.1. Occorre, a tal proposito, rammentare che, con l'ordinanza del 27.11.2024, il Tribunale, quale giudice di secondo grado, chiariva tre aspetti che vanno nuovamente confermati, nell'ordine:
i) la circostanza che non è un vettore comunitario integra un fatto Parte_1 notorio e rende irrilevante la produzione, per la prima volta in grado d'appello, del documento n.
2 attestante la certificazione-comunicazione ENAC;
ii) la sussunzione della fattispecie sotto il Regolamento CE n. 261/2004 oppure nell'ambito della Convenzione di Montreal, afferisce all'inquadramento della fattispecie e sfugge alle scadenze preclusive e/o all'onere di distribuzione dell'onere della prova;
iii) il riconoscimento del risarcimento in base all'art. 22 della Convenzione di Montreal per ritardo del volo avrebbe potuto essere desunto anche per presunzioni, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento cui la stessa Convenzione rimanda, e veniva riportato il
3 precedente di Cass., n. 20941/24, oltre all'esplicitazione delle regole di calcolo ai sensi dell'art. 19 della Convenzione (v. ordinanza 27.11.2024).
3.2. Sulla scorta di tale convincimento e valutata la contumacia della compagnia area nel primo grado di giudizio, veniva formulata una proposta giudiziale conciliativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185-bis, c.p.c., del seguente tenore: “ rinuncia all'atto di appello facendo Parte_1 espressa acquiescenza alla sentenza n. 953/23 emessa dal Giudice di Pace in data 15.11.2023, la controparte appellata accetta tale rinuncia, con estinzione del giudizio di appello e spese del giudizio r.g. n. 3365/2023 compensate tra le parti”.
3.3. La parte appellata accettava la proposta giudiziale, come da nota del 28.11.2024, mentre alcuna comunicazione perveniva dalla compagnia aerea appellante, la quale ometteva di depositare la memoria conclusiva e mostrava di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di secondo grado, pur avendolo promosso.
3.4. Chiarito ciò e richiamati i sub i) - iii) di cui sopra, il Giudice di pace è incorso in una violazione e/o falsa applicazione, laddove sussumeva il caso nell'ambito del Regolamento Ce n.
261 del 2004.
3.5. I rapporti tra le parti sono regolati dalla Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999), ratificata da entrambi gli Stati ai quali appartengono le parti contraenti, la compagnia aerea canadese, da una parte, e i viaggiatori italiani, dall'altra.
Ai sensi dell'art. 1 della già menzionata Convenzione, infatti, “
1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”.
4 3.6. Nel caso di specie, i ricorrenti in primo grado e ora appellati, hanno subito il ritardo nel corso di uno scalo all'interno del territorio canadese, e precisamente a Montreal, nel percorso che li riportava in Italia, a Roma Fiumicino.
Non trova applicazione il Regolamento Ce n. 261 del 2004, in quanto il non fa parte Pt_1 dell'Unione Europea, né tantomeno si applica la Convenzione di Varsavia del 1929, superata dalla sottoscrizione da parte di entrambi gli Stati di appartenenza della Convenzione di Montreal ed avente ormai portata residuale, nel senso che essa continua ad applicarsi ai contratti di trasporto internazionali di cui siano parti quegli Stati che non hanno inteso ratificare la successiva
Convenzione di Montreal, come la ED RU (v. Cass., n. 34776/23 e Cass., n.
10178/23).
3.7. In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento Ce n. 261 del
2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore, v.
Cass., n. 9474/21), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione.
Nel caso di specie, il vettore non è comunitario e ciò integra un fatto notorio che Parte_1 non necessita di alcuna prova.
3.8. Inoltre, la disciplina della Convenzione internazionale è autonoma rispetto a quella contenuta nel Regolamento Ce (che prevede la liquidazione di indennità forfettarie per le ipotesi di ritardo del volo superiore alle tre ore), anzi il rapporto è di specialità dell'una rispetto all'altra, né si integrano a vicenda (v. in tal senso, Cass., n. 20941/24, già citato nell'ordinanza ex art. 185- bis, c.p.c.).
4. A questo punto, si pone il quesito della sussistenza dell'inadempimento e di danni risarcibili.
4.1. L'articolo 22 della Convenzione di Montreal fissa solo il limite della responsabilità risarcitoria, ma non indica gli elementi della relativa fattispecie, per cui, per l'identificazione delle condizioni di risarcibilità, rinvia necessariamente agli ordinamenti interni degli Stati membri.
5 Infatti, la Convenzione di Montreal del 1999 (e neppure il Reg. Ce n. 261/2004) non contiene disposizioni concernenti l'onere della prova a carico dell'utente del servizio di trasporto aereo.
4.2. Al riguardo, occorre colmare tale lacuna normativa estendendo alle diverse ipotesi di mancata (o inesatta) esecuzione del contratto di trasporto aereo, i criteri di riparto dell'onere della prova contemplati positivamente all'art. 2697 c.c. e adoperati dalla giurisprudenza in materia di inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c. (v. in tal senso, Cass., n. 1584/18).
4.3. Il riferimento è, in particolare, al principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della
S.C. di Cassazione secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, il creditore che invochi il risarcimento del danno derivante da inadempimento (anche inesatto o ritardato) di un'obbligazione (come pure agisca per la risoluzione contrattuale o per l'adempimento) “deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi quindi ad allegare la circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (l'adempimento).
4.4. I viaggiatori hanno documentato sia il ritardo del volo (comunque non contestato) come parimenti l'esecuzione di attività di assistenza a terra di competenza dello stesso vettore: “please note that your flight with us has a revised time due to ground handling activities which are taking longer than anticipated” (doc. 2).
4.5. Ciò ha comportato un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dal vettore che costituisce fonte dell'obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 1218 c.c.
La fattispecie in esame non afferisce all'inadempimento in sé, bensì allo scostamento temporale tra il volo programmato e quello effettivo.
In base alla programmazione dovuta dalla compagnia area, quest'ultima avrebbe dovuto assicurare la partenza alle ore 19:25 e l'arrivo alle ore 09.25 del giorno successivo;
mentre, a cagione del ritardo, il volo AC892 è partito alle ore 00:10 e giunto a destinazione alle ore 14:13
(doc. 9).
6 4.6. La difesa ha evidenziato come i viaggiatori componessero due distinti nuclei familiari, con la presenza di quattro adulti (due coppie) e cinque minori di età compresa (all'epoca dei fatti) tra i nove e quindici anni.
La partenza differita del volo ed il rientro in Italia con un ritardo di cinque ore, con le problematiche connesse alla presenza di prole minore, cagionavano danni utilmente risarcibili, stante la comune esperienza che l'assistenza che avrebbe dovuto fornire la compagnia -e della quale non allegava alcunché stante anche la contumacia in primo grado- è maggiormente qualificata, al fine di mantenere il benessere psicofisico dei viaggiatori, soprattutto minori.
4.7. In tale contesto, si procede alla liquidazione equitativa del danno, nei termini già enunciati nell'ordinanza ex art. 185-bis c.p.c.
Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, come specificato dall'art. 19 della
Convenzione, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di € 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
Ai sensi dell'art. 23, le somme espresse in DSP sono definite dal FMI, attualmente 1 diritto speciale corrisponde ad € 1,24 (1 DPI = € 1,24 fino ad un massimo di 4150 DPI per passeggero).
4.8. Ciò chiarito, si ritiene congruo riconoscere la somma integrale ed omnicomprensiva di €
5.850,00, pari a quanto già liquidato nella sentenza gravata, sulla scorta di motivazioni differenti rispetto a quanto argomentato dal Giudice di pace di Forlì.
5. In conclusione, la sentenza n. 953/23 emessa dal Giudice di pace di Forlì va confermata emendando-integrando la motivazione.
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante
[...]
il cui contegno va stigmatizzato per essere rimasta contumace nel primo grado, poi Pt_1 per essersi limitata ad iscrivere a ruolo la causa in grado d'appello, senza alcun ulteriore riscontro e/o impulso processuale.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
7 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 953/23 emessa dal Giudice di
Pace di Forlì nei sensi di cui in parte motiva;
2) condanna a rifondere, in favore degli appellati, le spese di lite che liquida Parte_1 in € 4.000,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, Cassa avvocati ed
IVA come per legge;
3) accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Forlì, 2 luglio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
8
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3365 di registro generale dell'anno 2023; promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SALVI Parte_1 P.IVA_1
LUCA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA TREVISO 31, ROMA, C.F._1 giusta procura in atti;
appellante nei confronti di
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori C.F._3 [...]
e nonché Per_1 Persona_2 Persona_3 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori C.F._5 Per_4
e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Junior Soragni
[...] Persona_5
(C.F. giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._6 studio del predetto difensore, sito in Cesenatico (FC), alla via F. Crispi n. 13; appellati
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«in totale riforma della sentenza n. 953/2023, emessa in data 15 novembre 2023 dal Giudice di Pace di Forlì, in persona della Dott.ssa Roberta Laghi, a definizione del procedimento avente R.G. n. 1679/2023, depositata in cancelleria in data 20 novembre 2023, accogliere le seguenti conclusioni:
1 - in via principale, respingere le domande ex adverso formulate nei confronti di nel giudizio di primo Parte_1 grado, perché infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, condannare
[...] al pagamento delle sole spese provate e documentate sostenute dai ricorrenti ai sensi della Convenzione di Pt_1
Montreal.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.».
Conclusioni per Controparte_5
«IN VIA PREGIUDIZIALE: -DICHIARARE LA NULLITA' DELLA CITAZIONE IN
APPELLO, per il mancato rispetto degli elementi formali ed essenziali della citazione stessa, di cui all'art. 163, comma III, c.p.c., punto 7, riformato, con particolare riferimento ai nuovi avvertimenti di Legge necessari e per la nullità ed erroneità della vocatio in ius;
di conseguenza, dichiarare l'atto in oggetto viziato, per mancanza dei requisiti essenziali, nullo il medesimo, nulla la notifica, stabilendo la rinnovazione della notifica della citazione in appello;
-ESPUNGERE dal materiale probatorio del fascicolo dell'atto di appello dell'appellante il documento 2, in quanto trattasi palesemente di NOVA in appello e, di conseguenza, palesemente non ammissibile, nè tanto meno producibile in questo giudizio di secondo grado. NEL MERITO: 1) RIGETTARE integralmente il gravame avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) CONFERMARE interamente la sentenza di primo grado del GDP di Forlì NR 953/2023 - RG 1679/2023 impugnata;
3) Con vittoria, in ogni caso e comunque, di anticipazioni, di spese, di compenso professionale, oltre al 15% RSG, 4% CPA ed IVA al 22%, come per Legge, per la fase di negoziazione e per entrambi i gradi di giudizio.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello propone gravame avverso la sentenza n. Parte_1
953/23 emessa dal Giudice di pace di Forlì in data 15.11.2023, con cui veniva condannata la compagnia area al pagamento, in favore degli odierni appellati, della somma di € 5.850,00, oltre le spese processuali.
1.1. deduce la “illogicità ed erronea applicazione e/o interpretazione di Parte_1 legge”, nella parte in cui il Giudice di primo grado sussumeva la fattispecie nell'ambito del
Regolamento Ce n. 261/04, nonostante il vettore fosse extra-comunitario, evidenziando che la diversa applicazione della Convenzione di Montreal avrebbe comportato il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto avrebbe richiesto la dimostrazione sia dell'an che del quantum.
2 1.2. Resiste in giudizio la parte appellata, la quale censura l'atto di citazione stante carenze negli avvertimenti relativi alla vocatio in ius, contesta l'allegazione solo in sede di gravame di un nuovo documento, ossia della certificazione e comunicazione ENAC del vettore quale soggetto di diritto canadese (doc. n. 2); nel merito, richiama il materiale documentale già agli atti del primo grado di giudizio, in particolare le carte di imbarco e le e-mail inoltrate dallo stesso vettore aereo attestanti il ritardo di cinque ore del volo (partenza prevista alle 19:25 del 23 agosto 2023, partenza effettiva alle 00:10 del giorno successivo 24 agosto 2022) e chiede la conferma dell'entità del risarcimento disposto dal Giudice di pace.
2. Tutto ciò premesso, giova ricostruire brevemente la vicenda in fatto.
2.1. In data 23 agosto 2023, e con i figli minori Controparte_1 Controparte_2 Per_6
ed , assieme alla coppia e quest'ultimi Per_2 Per_3 Persona_7 Controparte_4 assieme ai loro figli e procedevano con l'imbarco sul volo in partenza Per_4 Per_5 dall'Aeroporto Internazionale di Los Angeles e diretto a Montreal, dove la compagnia
[...] faceva scalo, e poi tutti avrebbero dovuto prendere la coincidenza per Roma Pt_1
Fiumicino, alle ore 06:15 del mattino seguente (ora di Los Angeles).
Tale volo di ritorno in Italia sarebbe dovuto partire alle ore 19:25 dall'Aeroporto canadese, tuttavia, partiva con circa cinque ore di ritardo, alle ore 00:10 del 24 agosto 2022, atterrando a
Roma Fiumicino con il medesimo ritardo (v. doc. 1 e 2, fascicolo primo grado).
3. La sentenza gravata va confermata emendando la parte motiva.
3.1. Occorre, a tal proposito, rammentare che, con l'ordinanza del 27.11.2024, il Tribunale, quale giudice di secondo grado, chiariva tre aspetti che vanno nuovamente confermati, nell'ordine:
i) la circostanza che non è un vettore comunitario integra un fatto Parte_1 notorio e rende irrilevante la produzione, per la prima volta in grado d'appello, del documento n.
2 attestante la certificazione-comunicazione ENAC;
ii) la sussunzione della fattispecie sotto il Regolamento CE n. 261/2004 oppure nell'ambito della Convenzione di Montreal, afferisce all'inquadramento della fattispecie e sfugge alle scadenze preclusive e/o all'onere di distribuzione dell'onere della prova;
iii) il riconoscimento del risarcimento in base all'art. 22 della Convenzione di Montreal per ritardo del volo avrebbe potuto essere desunto anche per presunzioni, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento cui la stessa Convenzione rimanda, e veniva riportato il
3 precedente di Cass., n. 20941/24, oltre all'esplicitazione delle regole di calcolo ai sensi dell'art. 19 della Convenzione (v. ordinanza 27.11.2024).
3.2. Sulla scorta di tale convincimento e valutata la contumacia della compagnia area nel primo grado di giudizio, veniva formulata una proposta giudiziale conciliativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185-bis, c.p.c., del seguente tenore: “ rinuncia all'atto di appello facendo Parte_1 espressa acquiescenza alla sentenza n. 953/23 emessa dal Giudice di Pace in data 15.11.2023, la controparte appellata accetta tale rinuncia, con estinzione del giudizio di appello e spese del giudizio r.g. n. 3365/2023 compensate tra le parti”.
3.3. La parte appellata accettava la proposta giudiziale, come da nota del 28.11.2024, mentre alcuna comunicazione perveniva dalla compagnia aerea appellante, la quale ometteva di depositare la memoria conclusiva e mostrava di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di secondo grado, pur avendolo promosso.
3.4. Chiarito ciò e richiamati i sub i) - iii) di cui sopra, il Giudice di pace è incorso in una violazione e/o falsa applicazione, laddove sussumeva il caso nell'ambito del Regolamento Ce n.
261 del 2004.
3.5. I rapporti tra le parti sono regolati dalla Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999), ratificata da entrambi gli Stati ai quali appartengono le parti contraenti, la compagnia aerea canadese, da una parte, e i viaggiatori italiani, dall'altra.
Ai sensi dell'art. 1 della già menzionata Convenzione, infatti, “
1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”.
4 3.6. Nel caso di specie, i ricorrenti in primo grado e ora appellati, hanno subito il ritardo nel corso di uno scalo all'interno del territorio canadese, e precisamente a Montreal, nel percorso che li riportava in Italia, a Roma Fiumicino.
Non trova applicazione il Regolamento Ce n. 261 del 2004, in quanto il non fa parte Pt_1 dell'Unione Europea, né tantomeno si applica la Convenzione di Varsavia del 1929, superata dalla sottoscrizione da parte di entrambi gli Stati di appartenenza della Convenzione di Montreal ed avente ormai portata residuale, nel senso che essa continua ad applicarsi ai contratti di trasporto internazionali di cui siano parti quegli Stati che non hanno inteso ratificare la successiva
Convenzione di Montreal, come la ED RU (v. Cass., n. 34776/23 e Cass., n.
10178/23).
3.7. In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento Ce n. 261 del
2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore, v.
Cass., n. 9474/21), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione.
Nel caso di specie, il vettore non è comunitario e ciò integra un fatto notorio che Parte_1 non necessita di alcuna prova.
3.8. Inoltre, la disciplina della Convenzione internazionale è autonoma rispetto a quella contenuta nel Regolamento Ce (che prevede la liquidazione di indennità forfettarie per le ipotesi di ritardo del volo superiore alle tre ore), anzi il rapporto è di specialità dell'una rispetto all'altra, né si integrano a vicenda (v. in tal senso, Cass., n. 20941/24, già citato nell'ordinanza ex art. 185- bis, c.p.c.).
4. A questo punto, si pone il quesito della sussistenza dell'inadempimento e di danni risarcibili.
4.1. L'articolo 22 della Convenzione di Montreal fissa solo il limite della responsabilità risarcitoria, ma non indica gli elementi della relativa fattispecie, per cui, per l'identificazione delle condizioni di risarcibilità, rinvia necessariamente agli ordinamenti interni degli Stati membri.
5 Infatti, la Convenzione di Montreal del 1999 (e neppure il Reg. Ce n. 261/2004) non contiene disposizioni concernenti l'onere della prova a carico dell'utente del servizio di trasporto aereo.
4.2. Al riguardo, occorre colmare tale lacuna normativa estendendo alle diverse ipotesi di mancata (o inesatta) esecuzione del contratto di trasporto aereo, i criteri di riparto dell'onere della prova contemplati positivamente all'art. 2697 c.c. e adoperati dalla giurisprudenza in materia di inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c. (v. in tal senso, Cass., n. 1584/18).
4.3. Il riferimento è, in particolare, al principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della
S.C. di Cassazione secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, il creditore che invochi il risarcimento del danno derivante da inadempimento (anche inesatto o ritardato) di un'obbligazione (come pure agisca per la risoluzione contrattuale o per l'adempimento) “deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi quindi ad allegare la circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (l'adempimento).
4.4. I viaggiatori hanno documentato sia il ritardo del volo (comunque non contestato) come parimenti l'esecuzione di attività di assistenza a terra di competenza dello stesso vettore: “please note that your flight with us has a revised time due to ground handling activities which are taking longer than anticipated” (doc. 2).
4.5. Ciò ha comportato un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dal vettore che costituisce fonte dell'obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 1218 c.c.
La fattispecie in esame non afferisce all'inadempimento in sé, bensì allo scostamento temporale tra il volo programmato e quello effettivo.
In base alla programmazione dovuta dalla compagnia area, quest'ultima avrebbe dovuto assicurare la partenza alle ore 19:25 e l'arrivo alle ore 09.25 del giorno successivo;
mentre, a cagione del ritardo, il volo AC892 è partito alle ore 00:10 e giunto a destinazione alle ore 14:13
(doc. 9).
6 4.6. La difesa ha evidenziato come i viaggiatori componessero due distinti nuclei familiari, con la presenza di quattro adulti (due coppie) e cinque minori di età compresa (all'epoca dei fatti) tra i nove e quindici anni.
La partenza differita del volo ed il rientro in Italia con un ritardo di cinque ore, con le problematiche connesse alla presenza di prole minore, cagionavano danni utilmente risarcibili, stante la comune esperienza che l'assistenza che avrebbe dovuto fornire la compagnia -e della quale non allegava alcunché stante anche la contumacia in primo grado- è maggiormente qualificata, al fine di mantenere il benessere psicofisico dei viaggiatori, soprattutto minori.
4.7. In tale contesto, si procede alla liquidazione equitativa del danno, nei termini già enunciati nell'ordinanza ex art. 185-bis c.p.c.
Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, come specificato dall'art. 19 della
Convenzione, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di € 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
Ai sensi dell'art. 23, le somme espresse in DSP sono definite dal FMI, attualmente 1 diritto speciale corrisponde ad € 1,24 (1 DPI = € 1,24 fino ad un massimo di 4150 DPI per passeggero).
4.8. Ciò chiarito, si ritiene congruo riconoscere la somma integrale ed omnicomprensiva di €
5.850,00, pari a quanto già liquidato nella sentenza gravata, sulla scorta di motivazioni differenti rispetto a quanto argomentato dal Giudice di pace di Forlì.
5. In conclusione, la sentenza n. 953/23 emessa dal Giudice di pace di Forlì va confermata emendando-integrando la motivazione.
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante
[...]
il cui contegno va stigmatizzato per essere rimasta contumace nel primo grado, poi Pt_1 per essersi limitata ad iscrivere a ruolo la causa in grado d'appello, senza alcun ulteriore riscontro e/o impulso processuale.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
7 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 953/23 emessa dal Giudice di
Pace di Forlì nei sensi di cui in parte motiva;
2) condanna a rifondere, in favore degli appellati, le spese di lite che liquida Parte_1 in € 4.000,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, Cassa avvocati ed
IVA come per legge;
3) accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Forlì, 2 luglio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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