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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IA UC, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Auropa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259000475457000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 13320259000475457000 e dell'atto in esso recato, nonché, degli atti presupposti e conseguenti, per la somma di euro 949,24, per tutti i motivi spiegati e indicati in ricorso;
per i titoli indicati nell'atto impugnato, somme aggiuntive, interessi di mora, compenso e altri oneri, con conseguente annullamento dei medesimi atti, accertare e dichiarare non dovute, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, la somma di euro 949,24, per i titoli indicati, nonché gli interessi di mora successivi, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore il quale si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Agenzia delle Entrate OS: “(…) chiede che il ricorso del contribuente venga rigettato, siccome inammissibile per le ragioni nel corpo del presente atto rappresentate e comunque, nel merito, infondato, con vittoria di competenze e spese di lite e con ogni altra pertinente statuizione di legge”.
Regione Calabria: “1) Rigettare in quanto infondato;
2) Rimettere gli atti alla Consulta in sede di Q.L.C.; 3)
Condannare alle spese di soccombenza nel merito;
4) Condannare a responsabilità aggravata per € 750,00
(euro 75000:100 casi scoperti)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 133 2025 900 0475457000, notificato in data 4 febbraio 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate-OS in relazione alla cartella di pagamento n. 133 2022 0001044135000, recante tributi relativi alla tassa automobilistica per le annualità 2017 e 2018
e al diritto annuale camerale 2018, per l'importo complessivo di euro 949,24.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'omessa o irrituale notifica della cartella presupposta, la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
1.2. Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate OS e la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che la medesima cartella di pagamento n.
13320220001044135000 era già stata oggetto di precedente impugnazione, definita con sentenza di rigetto di questa Corte.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente rilevato che la cartella di pagamento n. 133 2022 0001044135000, posta a fondamento dell'avviso di intimazione oggi impugnato, è stata già oggetto di specifica impugnazione da parte del medesimo contribuente ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza di rigetto della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di NE n. 492/2024, depositata in data 12 luglio 2024, passata in giudicato.
Tale pronuncia ha accertato la legittimità della pretesa tributaria e della cartella di pagamento, determinando la definitiva stabilizzazione del rapporto giuridico d'imposta. Ne consegue che il contribuente non può reiterare, neppure in via mediata, censure già esaminate e disattese, mediante l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, quale l'avviso di intimazione di pagamento.
Resta fermo che l'avviso di intimazione può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, che nella specie non risultano dedotti in modo specifico né, comunque, sussistenti, risultando l'atto conforme al titolo esecutivo ormai definitivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, anche volendo prescindere, per assurdo, dalla sentenza sopra menzionata, si osserva che tra la data di notifica della cartella di pagamento (6 giugno 2023) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (4 febbraio 2025) non è decorso il termine di prescrizione del tributo.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
3. La domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla Regione Calabria deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 949,24).
Poiché la Regione Calabria è stata difesa da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NE, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida: a) per l'Agenzia delle
Entrate OS, in euro 463,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA;
b) per la Regione Calabria, in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in NE nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
CA NA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IA UC, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Auropa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259000475457000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 13320259000475457000 e dell'atto in esso recato, nonché, degli atti presupposti e conseguenti, per la somma di euro 949,24, per tutti i motivi spiegati e indicati in ricorso;
per i titoli indicati nell'atto impugnato, somme aggiuntive, interessi di mora, compenso e altri oneri, con conseguente annullamento dei medesimi atti, accertare e dichiarare non dovute, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, la somma di euro 949,24, per i titoli indicati, nonché gli interessi di mora successivi, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore il quale si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Agenzia delle Entrate OS: “(…) chiede che il ricorso del contribuente venga rigettato, siccome inammissibile per le ragioni nel corpo del presente atto rappresentate e comunque, nel merito, infondato, con vittoria di competenze e spese di lite e con ogni altra pertinente statuizione di legge”.
Regione Calabria: “1) Rigettare in quanto infondato;
2) Rimettere gli atti alla Consulta in sede di Q.L.C.; 3)
Condannare alle spese di soccombenza nel merito;
4) Condannare a responsabilità aggravata per € 750,00
(euro 75000:100 casi scoperti)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 133 2025 900 0475457000, notificato in data 4 febbraio 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate-OS in relazione alla cartella di pagamento n. 133 2022 0001044135000, recante tributi relativi alla tassa automobilistica per le annualità 2017 e 2018
e al diritto annuale camerale 2018, per l'importo complessivo di euro 949,24.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'omessa o irrituale notifica della cartella presupposta, la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
1.2. Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate OS e la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che la medesima cartella di pagamento n.
13320220001044135000 era già stata oggetto di precedente impugnazione, definita con sentenza di rigetto di questa Corte.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente rilevato che la cartella di pagamento n. 133 2022 0001044135000, posta a fondamento dell'avviso di intimazione oggi impugnato, è stata già oggetto di specifica impugnazione da parte del medesimo contribuente ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza di rigetto della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di NE n. 492/2024, depositata in data 12 luglio 2024, passata in giudicato.
Tale pronuncia ha accertato la legittimità della pretesa tributaria e della cartella di pagamento, determinando la definitiva stabilizzazione del rapporto giuridico d'imposta. Ne consegue che il contribuente non può reiterare, neppure in via mediata, censure già esaminate e disattese, mediante l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, quale l'avviso di intimazione di pagamento.
Resta fermo che l'avviso di intimazione può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, che nella specie non risultano dedotti in modo specifico né, comunque, sussistenti, risultando l'atto conforme al titolo esecutivo ormai definitivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, anche volendo prescindere, per assurdo, dalla sentenza sopra menzionata, si osserva che tra la data di notifica della cartella di pagamento (6 giugno 2023) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (4 febbraio 2025) non è decorso il termine di prescrizione del tributo.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
3. La domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla Regione Calabria deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 949,24).
Poiché la Regione Calabria è stata difesa da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NE, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida: a) per l'Agenzia delle
Entrate OS, in euro 463,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA;
b) per la Regione Calabria, in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in NE nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
CA NA