Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 73
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso di intimazione e atti presupposti

    La cartella di pagamento posta a fondamento dell'avviso di intimazione era già stata oggetto di precedente impugnazione da parte del medesimo contribuente, definita con sentenza di rigetto passata in giudicato. Non possono essere reiterate censure già esaminate e disattese. L'avviso di intimazione può essere impugnato solo per vizi propri, non dedotti né sussistenti. Inoltre, tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione non è decorso il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata

    La domanda è stata rigettata per l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 73
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo