Articolo 47 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
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18 agosto 1911
Art. 47.

La tabella A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257 e' sostituita dalla seguente:

Tabella A.

Personale del Regio Magistrato alle acque.

I. Il presidente del Magistrato alle acque.

II. Personale del genio civile:

4 ispettori superiori;

12 ingegneri capi;

45 ingegneri di classi;

10 ingegneri allievi;

70 aiutanti principali ed aiutanti;

30 archivisti ed ufficiali d'ordine;

24 inservienti.

III. Personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici:

7 funzionari del personale d'Amministrazione;

4 funzionari del personale di ragioneria;

2 funzionari del personale d'ordine

IV. Personale dell'Ufficio idrografico:

1 direttore;

2 aiutanti specialisti;

2 aiutanti specialisti e due disegnatori calcolatori.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911