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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 20 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6284/2016 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Alecci, giusta procura in Parte_1
atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Maurizio Falqui Cao;
già in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Andrea Consolo, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2016 proponeva Parte_1
opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29580201600013360000, notificato in data 07 dicembre 2016 da a mezzo pec per un presunto Controparte_3
debito complessivo di euro 10.814,61.
Eccepiva preliminarmente l'inesistenza giuridica dell'atto opposto in quanto notificato a mezzo pec, osservando che in materia di notifica degli atti trova applicazione l'articolo
1 60 del d.p.r. n. 600/73 che opera un rinvio alle norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice civile.
Nel merito esponeva di essere dipendente del con Controparte_4 contratto a tempo indeterminato dal 20 ottobre 1998, iscritto all'albo degli ingegneri e di svolgere in maniera non esclusiva l'attività libero professionale, con versamento del contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
e Architetti liberi professionisti (INARCASSA) per l'attività svolta.
Deduceva l'infondatezza della richiesta di pagamento posta alla base dell'avviso di CP_ addebito con cui l' ha richiesto il pagamento, in relazione all'anno 2008, dei contributi dovuti per la gestione separata arti e professioni.
CP_ Eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata dell' poiché tale iscrizione scatta solo nell'ipotesi in cui il reddito del professionista esuli da quello professionale, per il quale è previsto il contributo alla Cassa.
Osservava che secondo la normativa in materia, sono tenuti a iscriversi alla gestione separata coloro che esercitano una professione abituale, il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad un albo e la relativa attività non è soggetta al versamento contributivo ad una cassa di previdenza.
Richiamava giurisprudenza di merito, per cui era evidente che non sussisteva l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
Evidenziava, infine che nella comunicazione preventiva di fermo deve essere indicata in modo dettagliato la modalità di calcolo delle somme richieste, in modo che il contribuente abbia la possibilità di verificare i calcoli effettuati dall'Agente della
Riscossione, sia in merito ai compensi che agli interessi richiesti.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare nullo, annullare, revocare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia gli atti opposti perché illegittimo l'atto e/o infondata la pretesa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del preavviso di fermo per infondatezza nel CP_ merito della richiesta dell' dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto e dei ruoli e cartelle sottostanti la comunicazione;
spese vinte. CP_
2. Con memoria depositata in data 12 settembre 2017 si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza dell'opposizione.
Osservava che la ricorrente non aveva avanzato alcuna domanda di iscrizione alla c.d. gestione separata previdenziale di cui all'art. 2 comma 26 L.335\995 in relazione all'attività svolta negli anni di cui alla pretesa e nelle dichiarazioni dei redditi del 2009 per il 2008 (effettuata il 9 settembre 2009) la ricorrente non ha dichiarato nel Quadro RR,
2 in particolare nella seconda sezione, alcun reddito, con ciò nascondendo la sua qualità di debitore all'amministrazione finanziaria e all' . CP_5
Nel merito evidenziava, con riguardo alla gestione separata, che quel che viene in rilievo non è direttamente l'esercizio di una attività di lavoro autonomo, ma la percezione di un reddito da tale attività e che nel quadro normativo esposto, l'interessato è espressamente obbligato non solo a iscriversi alla relativa gestione previdenziale per pagare i propri contributi, ma anche espressamente obbligato a denunciare i propri redditi all'amministrazione finanziaria, in occasione della liquidazione annuale dei redditi, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di determinare i contributi previdenziali dovuti.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
3. Con memoria depositata in data 15 settembre 2017 si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione osservando che la notifica a mezzo pec era stata effettuata nel rispetto della procedura prevista per legge e che comunque il vizio denunciato era stato sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc.
CP_ Nel merito, in ordine alla dedotta infondatezza della richiesta di pagamento dell' per difetto dei presupposti, rilevava la carenza di legittimazione passiva e/o responsabilità, trattandosi di profilo che può riguardare solo ed esclusivamente l'ente impositore.
Evidenziava, infine, che il preavviso opposto non avrebbe dovuto contenere alcuna ulteriore indicazione per il calcolo degli interessi, individuabile dai dati contenuti nella cartella di pagamento previamente notificata al ricorrente e dallo stesso conosciuto.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Sostituita l'udienza del 20.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Controparte_3
è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella
Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo Controparte_2
universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_3
5. Passando ad esaminare le eccezioni di forma relative alla notifica del preavviso di fermo amministrativo, le stesse vanno respinte, avendo l'Agente dimostrato che la notifica è avvenuta nel rispetto delle forme di legge.
3 CP_
6. Con riferimento al merito della pretesa contributiva dell' è opportuno richiamare la sentenza di questo Tribunale n. 1362/2024, che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. relativa all'impugnazione dell'avviso di addebito n.
5952015000383374500, atto presupposto del preavviso di fermo impugnato nel presente giudizio.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della L n. 335/1995: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…… b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…”.
Ne deriva che a decorrere dall' 1 gennaio 1996 la prescrizione è divenuta quinquennale.
Relativamente alla decorrenza della prescrizione si richiamano le argomentazioni espresse da questo Tribunale e condivise da questo decidente secondo cui “il dies a quo della contribuzione in oggetto non può decorrere dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (v., in questo senso, Cass. civ., sez. lav., n. 27950/2018), ma dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo ed, in particolare, dalla scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno precedente. Questo decidente ritiene pienamente condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte, considerando che in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è dato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(cfr. Cass. n. 13463/2017) e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
1827/1935). La Cassazione ha richiamato al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” (Trib. Messina, n.
926/2019).
4 Relativamente ai contributi per l'anno 2008, il termine di scadenza, ai sensi del DPCM 4 giugno 2009 n. 39038 era il 6 luglio 2009 (v. Cass. Civ., sez. VI, 16 settembre 2019,
n.23040) e la richiesta dei contributi è avvenuta con comunicazione notificata in data 1 luglio 2014, entro il termine di prescrizione quinquennale.
Occorre, dunque, affrontare la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata dell' . CP_5
Al riguardo, si richiama, ex art. 118 disp att. c.p.c., l'orientamento di questo Tribunale cui questo Giudice intende conformarsi ( sent. n. 911/2024).
Sul punto è ormai ius receptum che gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, “per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo” di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' - in CP_5
virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (cfr.
Cass. n. 20288/2022: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero- professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori).
Il motivo risulta quindi infondato.
In ordine alle sanzioni applicate, va rilevato che nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6
5 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata , sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente CP_5 previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Dunque, quanto al sistema di previdenza degli ingegneri e architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e la disposizione interpretativa, di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, come convertito, che, nell'esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme CP_5
di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria
(INARCASSA), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (su cui sentenza n. 238/2022), la Corte è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l'entrata in vigore della suddetta norma.
E in continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104/2022 per la categoria forense, la
Corte ha ribadito che l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell'ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare
l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».
Di conseguenza, l' non può pretendere dal ricorrente, oltre all'adempimento del CP_5
conseguente obbligo di versare i contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili su di essi calcolate per gli anni 2006 e 2008, essendo il credito contributivo relativo ad un periodo antecedente al 2011.
6 In ragione di quanto esposto, va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
59520150003833745 e conseguentemente del preavviso di fermo n.
29580201600013360000, limitatamente alle sanzioni.
7. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il limitato accoglimento del ricorso e l'intervento in corso di giudizio di una sentenza della Corte Costituzionale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo n.
29580201600013360000, limitatamente alle sanzioni;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 21 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La
Face
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