CASS
Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2024, n. 11933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11933 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG 13w•\ Penale Sent. Sez. 1 Num. 11933 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 11/01/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di LL Edificante, detenuto in espiazione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.224,00 di multa, di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha rilevato che gli accertamenti delle Forze dell'ordine non hanno dato riscontri positivi e il condannato non si è presentato alle udienze allo scopo di fornire maggiori elementi utili alla decisione, dimostrando così totale disinteresse rispetto al procedimento. Ha quindi rilevato la pericolosità sociale dell'interessato per i plurimi procedimenti pendenti, per condotte poste in essere in epoca successiva rispetto ai reati ricompresi nel titolo esecutivo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di LL Edificante, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha ignorato che la difesa aveva prodotto dichiarazione di disponibilità della compagna attuale del ricorrente ad accoglierlo presso la sua residenza sita in Pagani, in tal modo superando il fatto indicato nella nota dei Carabinieri, ossia che non era stato possibile effettuare accertamenti sulla disponibilità domiciliare della sig.ra IA Esposito;
e che aveva provveduto al deposito delle buste-paga regolarmente emesse dalla società cooperativa Fides nei mesi dall'ottobre 2022 al gennaio 2023 e della visura camerale aggiornata, a riprova del fatto che la cooperativa esiste ed è ancora in essere, a dispetto di quanto invece affermato nella comunicazione dei Carabinieri. Costoro avrebbero dovuto spiegare quali accertamenti avevano sviluppato in odine alla società e avrebbero dovuto essere richiesti di una integrazione più specifica. È privo di pregio il riferimento al fatto che l'interessato è rimasto assente all'udienza, trattandosi di dato privo di rilievo alcuno. Fuorviante è poi il richiamo ai precedenti penali, risalenti nel tempo e avvenuti prima delle condotte oggetto del procedimento senza che sia stato considerato l'inserimento del condannato e il cambio di rotta collegato al percorso di resipiscenza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 1 Il Presidente 2. L'ordinanza ha operato un richiamo, che appare dirimente, alla condizione di pericolosità sociale del ricorrente, ritenuta significativa sulla base non tanto dei precedenti quanto dei procedimenti pendenti, per i delitti di spendita di monete false (stesso reato di uno tra quelli oggetto del titolo esecutivo) presuntivamente commessi in data successiva a quella di commissione del fatto criminoso oggetto della condanna in esecuzione. Non si tratta, come invece sostenuto in ricorso, di una enfatizzazione dei precedenti penali che conduce ad ignora il compiuto percorso di resipiscenza;
si è di fronte a dati oggettivi, per quanto non oggetto di accertamenti irrevocabili, che si pongono in relazione di incompatibilità con l'affermazione di un radicale cambio di rotta nella vita dell'interessato. Le lamentate carenze di motivazione su altri aspetti perdono dunque di potenziale incidenza, per l'ovvia ragione che, ove pure si accertasse l'effettività del domicilio e l'esistenza di una opportunità di lavoro, il giudizio sfavorevole, adeguatamente motivato, non sarebbe messo in crisi. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11 gennaio 2024
lette le conclusioni del PG 13w•\ Penale Sent. Sez. 1 Num. 11933 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 11/01/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di LL Edificante, detenuto in espiazione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.224,00 di multa, di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha rilevato che gli accertamenti delle Forze dell'ordine non hanno dato riscontri positivi e il condannato non si è presentato alle udienze allo scopo di fornire maggiori elementi utili alla decisione, dimostrando così totale disinteresse rispetto al procedimento. Ha quindi rilevato la pericolosità sociale dell'interessato per i plurimi procedimenti pendenti, per condotte poste in essere in epoca successiva rispetto ai reati ricompresi nel titolo esecutivo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di LL Edificante, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha ignorato che la difesa aveva prodotto dichiarazione di disponibilità della compagna attuale del ricorrente ad accoglierlo presso la sua residenza sita in Pagani, in tal modo superando il fatto indicato nella nota dei Carabinieri, ossia che non era stato possibile effettuare accertamenti sulla disponibilità domiciliare della sig.ra IA Esposito;
e che aveva provveduto al deposito delle buste-paga regolarmente emesse dalla società cooperativa Fides nei mesi dall'ottobre 2022 al gennaio 2023 e della visura camerale aggiornata, a riprova del fatto che la cooperativa esiste ed è ancora in essere, a dispetto di quanto invece affermato nella comunicazione dei Carabinieri. Costoro avrebbero dovuto spiegare quali accertamenti avevano sviluppato in odine alla società e avrebbero dovuto essere richiesti di una integrazione più specifica. È privo di pregio il riferimento al fatto che l'interessato è rimasto assente all'udienza, trattandosi di dato privo di rilievo alcuno. Fuorviante è poi il richiamo ai precedenti penali, risalenti nel tempo e avvenuti prima delle condotte oggetto del procedimento senza che sia stato considerato l'inserimento del condannato e il cambio di rotta collegato al percorso di resipiscenza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 1 Il Presidente 2. L'ordinanza ha operato un richiamo, che appare dirimente, alla condizione di pericolosità sociale del ricorrente, ritenuta significativa sulla base non tanto dei precedenti quanto dei procedimenti pendenti, per i delitti di spendita di monete false (stesso reato di uno tra quelli oggetto del titolo esecutivo) presuntivamente commessi in data successiva a quella di commissione del fatto criminoso oggetto della condanna in esecuzione. Non si tratta, come invece sostenuto in ricorso, di una enfatizzazione dei precedenti penali che conduce ad ignora il compiuto percorso di resipiscenza;
si è di fronte a dati oggettivi, per quanto non oggetto di accertamenti irrevocabili, che si pongono in relazione di incompatibilità con l'affermazione di un radicale cambio di rotta nella vita dell'interessato. Le lamentate carenze di motivazione su altri aspetti perdono dunque di potenziale incidenza, per l'ovvia ragione che, ove pure si accertasse l'effettività del domicilio e l'esistenza di una opportunità di lavoro, il giudizio sfavorevole, adeguatamente motivato, non sarebbe messo in crisi. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11 gennaio 2024