Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1984, n. 972
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 febbraio 1985
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Versione
11 marzo 1985
Art. 3.
Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21, riguardante i privilegi e le immunita', gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ai propri dipendenti cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, in ((esenzione)) della imposizione sul reddito, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.
Entrata in vigore il 11 marzo 1985