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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/07/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 444/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 444 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Francesco Cipolla per mandato in atti adottante
E
nata a [...] il [...] CP_1 adottanda
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 marzo 2025 chiedeva farsi luogo all'adozione Parte_1 di maggiore di età. CP_1
Esponeva il ricorrente di aver contratto matrimonio, in data 26.7.2022, con Per_1
, madre naturale dell'adottanda, nata dal matrimonio da questa contratto con
[...] CP_2
1
[...] R.G.N. 444/2025
[...]
e di essere molto affezionato all'adottanda già da diversi anni, avendo instaurato la CP_3 relazione con la madre già da tempo.
Tanto premesso in punto di fatto, va dato atto della sussistenza di tutte le condizioni di legge per l'accoglimento del ricorso.
Sussistono, invero, le condizioni previste dall'articolo 291, comma I, cod. civ., dal momento che l'adottante risulta maggiore degli anni 35 e supera di più di Parte_1
18 anni l'età di CP_1
In ordine al presupposto di cui agli artt. 296 e 311 c.c., l'attività istruttoria svolta ha consentito di acquisire il consenso all'adozione dell'adottante Parte_1 dell'adottanda, nonché della madre e della sorella di quest'ultima, CP_1 Per_1
e (cfr. verbale udienza del 3.6.2025).
[...] Persona_2
Il padre naturale dell'adottanda, pure ritualmente evocato in giudizio, non Persona_3 si è, tuttavia, presentato all'udienza indicata.
Dalle dichiarazioni assunte non sono emersi motivi ostativi all'adozione richiesta atteso che è emersa la sussistenza di un rapporto familiare affettivo tra l'adottante e l'adottanda, che il ricorrente tratta e considera come figlia sin dall'inizio della convivenza con la madre.
Deve essere, infine, accolta la domanda, pure proposta dall'adottanda, di posporre il cognome dell'adottante al proprio, motivata da esigenze organizzative universitarie, e ciò sulla scorta del più recente indirizzo interpretativo in materia (“L'istituto dell'adozione di maggiorenne si basa sul consenso di entrambi i soggetti (art. 296 c.c.), onde se l'adottato ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto.”: cfr. Cass. n. 29684/2024).
Nessuna pronunzia va adottata sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
− dispone farsi luogo alla adozione di nata a [...] il [...], CP_1 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
− per l'effetto, dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga al proprio;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.; nulla sulle spese.
2 R.G.N. 444/2025 V.G.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Termini
Imerese il 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 444 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Francesco Cipolla per mandato in atti adottante
E
nata a [...] il [...] CP_1 adottanda
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 marzo 2025 chiedeva farsi luogo all'adozione Parte_1 di maggiore di età. CP_1
Esponeva il ricorrente di aver contratto matrimonio, in data 26.7.2022, con Per_1
, madre naturale dell'adottanda, nata dal matrimonio da questa contratto con
[...] CP_2
1
[...] R.G.N. 444/2025
[...]
e di essere molto affezionato all'adottanda già da diversi anni, avendo instaurato la CP_3 relazione con la madre già da tempo.
Tanto premesso in punto di fatto, va dato atto della sussistenza di tutte le condizioni di legge per l'accoglimento del ricorso.
Sussistono, invero, le condizioni previste dall'articolo 291, comma I, cod. civ., dal momento che l'adottante risulta maggiore degli anni 35 e supera di più di Parte_1
18 anni l'età di CP_1
In ordine al presupposto di cui agli artt. 296 e 311 c.c., l'attività istruttoria svolta ha consentito di acquisire il consenso all'adozione dell'adottante Parte_1 dell'adottanda, nonché della madre e della sorella di quest'ultima, CP_1 Per_1
e (cfr. verbale udienza del 3.6.2025).
[...] Persona_2
Il padre naturale dell'adottanda, pure ritualmente evocato in giudizio, non Persona_3 si è, tuttavia, presentato all'udienza indicata.
Dalle dichiarazioni assunte non sono emersi motivi ostativi all'adozione richiesta atteso che è emersa la sussistenza di un rapporto familiare affettivo tra l'adottante e l'adottanda, che il ricorrente tratta e considera come figlia sin dall'inizio della convivenza con la madre.
Deve essere, infine, accolta la domanda, pure proposta dall'adottanda, di posporre il cognome dell'adottante al proprio, motivata da esigenze organizzative universitarie, e ciò sulla scorta del più recente indirizzo interpretativo in materia (“L'istituto dell'adozione di maggiorenne si basa sul consenso di entrambi i soggetti (art. 296 c.c.), onde se l'adottato ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto.”: cfr. Cass. n. 29684/2024).
Nessuna pronunzia va adottata sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
− dispone farsi luogo alla adozione di nata a [...] il [...], CP_1 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
− per l'effetto, dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga al proprio;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.; nulla sulle spese.
2 R.G.N. 444/2025 V.G.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Termini
Imerese il 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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