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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8904 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 02/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2292/2025 R.G.
TRA
, c.f. procuratore di sé stesso, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Napoli RICORRENTE E
, in persona del dott. , in qualità di Controparte_1 CP_2 Responsabile Contenzioso , rapp.ta e difesa dall'Avv. POSTIGLIONE FRANCESCO CP_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli NONCHE'
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., Presidente Avv. Valter Militi, rapp.ta e difesa dall'Avv. CHIOSI GABRIELE presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.01.2025, il ricorrente proponeva azione volta all'accertamento negativo del credito relativo alla cartella di pagamento n. 07120240167625328/000, notificata il 29.01.2025 per la somma di €. 4.306,60, a seguito di mancato pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per gli anni 2019 e 2020. Deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'erronea quantificazione dei contributi previdenziali richiesti e la nullità delle sanzioni, in quanto l'importo dovuto era inferiore rispetto a quanto preteso, nonché la decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, perché i contributi e le sanzioni richieste afferivano agli anni 2019 e 2020 mentre l'iscrizione del credito nei ruoli in cartella esattoriale era avvenuta nel 2024. Sosteneva, altresì che, avendo dichiarato negli anni 2019 e 2020 una somma inferiore ad €. 10.300,00 (dichiarazione dei redditi di €. 1.237,00 per l'anno di imposta 2019 e di €. 5.022,00 per l'anno 2020), in virtù degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento unico della aveva diritto a versare la metà del CP_4 contributo soggettivo minimo, ovvero la somma di €. 718,76 per il 2019 e la somma di €. 722,50 per l'anno 2020 (pari rispettivamente a metà dell'importo di euro 1.437,52 per l'anno 2019 e a metà dell'importo di euro 1.445,00 per l'anno 2020 indicati in cartella). Eccepiva, altresì, il mancato rispetto, da parte della della procedura da Controparte_4 seguire in presenza di inadempienze contributive e/o dichiarative, e che la cartella di pagamento si basava su titoli esecutivi inesistenti, nulli, errati nell'importo, illegittimi e non dovuti. Concludeva chiedendo accertarsi non dovuto l'importo richiesto, dichiararsi la riduzione al 50% dei contributi soggettivi minimi richiesti per gli anni 2019 e 2020 e l'illegittimità della cartella n. 07120240167625328/000 e delle sanzioni in essa indicate o, in via gradata, ridurle al minimo;
con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione alle contestazioni relative al merito della pretesa impositiva (cancellazione/annullamento dell'iscrizione delle somme a ruolo) in favore dell'ente impositore e la regolarità della notifica della cartella di pagamento. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva in giudizio, altresì, la Controparte_5 contestando l'applicabilità dei termini di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 46/99, da riferirsi ai crediti degli enti pubblici previdenziali (essendo la un Ente di diritto privato), nonché la CP_4 fondatezza del diritto del ricorrente a versare il contributo minimo ridotto del 50%, ulteriormente dimidiato, in quanto non in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 24, secondo comma (poiché iscritto oltre il 35° anno di età) e dell'art. 26, primo comma, del Reg. Unico Prev. Forense ed affermava la correttezza della misura dei contributi richiesti al ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione alla cartella esattoriale, in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto e la condanna del ricorrente al pagamento diretto delle somme iscritte nel ruolo impugnato, oltre interessi, con vittoria di spese.
La domanda è proposta tempestivamente, nel rispetto dei 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento. In relazione all'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall' , la stessa appare CP_6 fondata, considerata la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7514 2022. Invero, laddove l'azione abbia ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore.
<…. l'agente della riscossione … non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412)>>, di qui il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione, che va pertanto estromesso dal giudizio (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022). Non sono stati infatti sollevati vizi di notifica dell'atto impugnato, quanto questioni esclusivamente di merito. L'eccezione concernente la decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 è infondata, in quanto la norma, applicabile in quanto vigente ratione temporis, riguarda i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, laddove nel caso de quo la è un ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che esercita attività CP_4 previdenziali ed assistenziali, con obbligatorietà di iscrizione (cfr. anche Cass., n. 19255/2019 e n. 10866/2020). La circostanza secondo cui resta impregiudicata, pure a seguito della trasformazione della natura giuridica di detti enti, la previsione normativa del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 1,
- (recante: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1) che già includeva tali enti previdenziali nel sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, disponendo che: "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici" – non vale ad applicare alla la norma invocata, che ha riguardo specifico ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici CP_4 previdenziali. Quanto all'applicabilità al caso di specie degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento unico della va premesso che il contributo di cui in cartella, oggetto di giudizio, è il contributo CP_4 soggettivo minimo. Al riguardo, l'art. 24 Reg. Unico Prev. Forense stabilisce, al comma 1, che “I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla sono i seguenti: a) CP_4 contributo minimo soggettivo: euro 2.780,00 per il 2014…” (importo poi aggiornato di anno in anno con delibera del CdA della , e al comma 2 che “Il contributo soggettivo CP_4 minimo, di cui al primo comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di CP_4 età…”; al comma 6 si legge: “Nei confronti di coloro che, alla data del 21 agosto 2014, data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione ex art. 21, ottavo e nono comma Legge n.247/2012, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla le agevolazioni contributive di cui al CP_4 presente articolo si applicano senza tenere conto dei limiti di età previsti”. L'art. 26 Reg. Unico Prev. Forense, al primo comma, prevede che “A decorrere dall'anno 2014 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla anche non CP_4 consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a euro 10.300 di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 24, primo comma lett. a) e secondo comma del presente Regolamento…”. Nel caso di specie, il legale non era in possesso del requisito anagrafico, previsto dal secondo comma dell'art. 24, poiché iscritto oltre il 35° anno di età (al momento dell'iscrizione - 2015 - il legale – nato nel 1977 - aveva compiuto 38 anni); nemmeno ha dato prova di applicabilità del comma 6 dell'art. 24 non avendo provato di essere, alla data del 21 agosto 2014, già iscritto in un Albo forense ma non alla Quanto riferito da ultimo nelle note di parte ricorrente alla CP_4 brochure informativa non rileva, trattandosi di questioni poste per la prima volta con le dette note, e senza tener conto che la normativa è quella di cui al Regolamento (avendo la brochure valenza di note esplicative al più, ma sicuramente non normativa); la produzione della stessa, peraltro, è da ritenersi non autorizzata, dunque va espunta dal fascicolo. In ordine alle doglianze sollevate in ricorso in merito alle sanzioni applicate - uniche a poter essere esaminate, in quanto le doglianze di cui alle note, introducendo nuove contestazioni tardivamente, non possono per tal ragione essere oggetto di giudizio – va detto che non vi è allegazione circa una eventuale decadenza o inammissibilità della procedura di iscrizione a ruolo ove non venga rispettato il procedimento indicato in ricorso;
non vi è allegazione circa la normativa riguardante tale procedimento;
non risultano allegati errori specifici operati dalla al riguardo, ma solo “che le CP_4 sanzioni devono essere proporzionate al debito contributivo effettivo e che la rettifica del debito comporta la necessaria esclusione delle sanzioni se il quantum dovuto è inferiore a quanto originariamente preteso”, circostanza non concernente il caso di specie, nel quale il debito contributivo non è stato ritenuto doversi ridurre da questo giudicante;
non vi è prescrizione, stante il tempo trascorso, e considerato che la ha inviato ai sensi dell'art. 74 del CP_4 Parte_2 Regolamento Unico della Previdenza Forense per gli Anni: 2019, 2020 con nota n. Rif: 84122036/ CONT - 5 con Pec del 30/11/2023. Concludendo, la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo. Le stesse si compensano con , considerato che non appare chiaro se la domanda era stata proposta nei CP_6 suoi confronti a titolo di mera litis denuntiatio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) dichiara compensate le spese di giudizio tra il ricorrente e;
CP_6 c) condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla opposta Parte_1 [...]
, che liquida in € 1.310,00 oltre IVA e CPA come Controparte_4 per legge e rimborso spese forfettario. Napoli, 02/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2292/2025 R.G.
TRA
, c.f. procuratore di sé stesso, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Napoli RICORRENTE E
, in persona del dott. , in qualità di Controparte_1 CP_2 Responsabile Contenzioso , rapp.ta e difesa dall'Avv. POSTIGLIONE FRANCESCO CP_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli NONCHE'
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., Presidente Avv. Valter Militi, rapp.ta e difesa dall'Avv. CHIOSI GABRIELE presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.01.2025, il ricorrente proponeva azione volta all'accertamento negativo del credito relativo alla cartella di pagamento n. 07120240167625328/000, notificata il 29.01.2025 per la somma di €. 4.306,60, a seguito di mancato pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per gli anni 2019 e 2020. Deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'erronea quantificazione dei contributi previdenziali richiesti e la nullità delle sanzioni, in quanto l'importo dovuto era inferiore rispetto a quanto preteso, nonché la decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, perché i contributi e le sanzioni richieste afferivano agli anni 2019 e 2020 mentre l'iscrizione del credito nei ruoli in cartella esattoriale era avvenuta nel 2024. Sosteneva, altresì che, avendo dichiarato negli anni 2019 e 2020 una somma inferiore ad €. 10.300,00 (dichiarazione dei redditi di €. 1.237,00 per l'anno di imposta 2019 e di €. 5.022,00 per l'anno 2020), in virtù degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento unico della aveva diritto a versare la metà del CP_4 contributo soggettivo minimo, ovvero la somma di €. 718,76 per il 2019 e la somma di €. 722,50 per l'anno 2020 (pari rispettivamente a metà dell'importo di euro 1.437,52 per l'anno 2019 e a metà dell'importo di euro 1.445,00 per l'anno 2020 indicati in cartella). Eccepiva, altresì, il mancato rispetto, da parte della della procedura da Controparte_4 seguire in presenza di inadempienze contributive e/o dichiarative, e che la cartella di pagamento si basava su titoli esecutivi inesistenti, nulli, errati nell'importo, illegittimi e non dovuti. Concludeva chiedendo accertarsi non dovuto l'importo richiesto, dichiararsi la riduzione al 50% dei contributi soggettivi minimi richiesti per gli anni 2019 e 2020 e l'illegittimità della cartella n. 07120240167625328/000 e delle sanzioni in essa indicate o, in via gradata, ridurle al minimo;
con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione alle contestazioni relative al merito della pretesa impositiva (cancellazione/annullamento dell'iscrizione delle somme a ruolo) in favore dell'ente impositore e la regolarità della notifica della cartella di pagamento. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva in giudizio, altresì, la Controparte_5 contestando l'applicabilità dei termini di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 46/99, da riferirsi ai crediti degli enti pubblici previdenziali (essendo la un Ente di diritto privato), nonché la CP_4 fondatezza del diritto del ricorrente a versare il contributo minimo ridotto del 50%, ulteriormente dimidiato, in quanto non in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 24, secondo comma (poiché iscritto oltre il 35° anno di età) e dell'art. 26, primo comma, del Reg. Unico Prev. Forense ed affermava la correttezza della misura dei contributi richiesti al ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione alla cartella esattoriale, in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto e la condanna del ricorrente al pagamento diretto delle somme iscritte nel ruolo impugnato, oltre interessi, con vittoria di spese.
La domanda è proposta tempestivamente, nel rispetto dei 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento. In relazione all'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall' , la stessa appare CP_6 fondata, considerata la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7514 2022. Invero, laddove l'azione abbia ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore.
<…. l'agente della riscossione … non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412)>>, di qui il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione, che va pertanto estromesso dal giudizio (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022). Non sono stati infatti sollevati vizi di notifica dell'atto impugnato, quanto questioni esclusivamente di merito. L'eccezione concernente la decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 è infondata, in quanto la norma, applicabile in quanto vigente ratione temporis, riguarda i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, laddove nel caso de quo la è un ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che esercita attività CP_4 previdenziali ed assistenziali, con obbligatorietà di iscrizione (cfr. anche Cass., n. 19255/2019 e n. 10866/2020). La circostanza secondo cui resta impregiudicata, pure a seguito della trasformazione della natura giuridica di detti enti, la previsione normativa del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 1,
- (recante: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1) che già includeva tali enti previdenziali nel sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, disponendo che: "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici" – non vale ad applicare alla la norma invocata, che ha riguardo specifico ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici CP_4 previdenziali. Quanto all'applicabilità al caso di specie degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento unico della va premesso che il contributo di cui in cartella, oggetto di giudizio, è il contributo CP_4 soggettivo minimo. Al riguardo, l'art. 24 Reg. Unico Prev. Forense stabilisce, al comma 1, che “I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla sono i seguenti: a) CP_4 contributo minimo soggettivo: euro 2.780,00 per il 2014…” (importo poi aggiornato di anno in anno con delibera del CdA della , e al comma 2 che “Il contributo soggettivo CP_4 minimo, di cui al primo comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di CP_4 età…”; al comma 6 si legge: “Nei confronti di coloro che, alla data del 21 agosto 2014, data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione ex art. 21, ottavo e nono comma Legge n.247/2012, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla le agevolazioni contributive di cui al CP_4 presente articolo si applicano senza tenere conto dei limiti di età previsti”. L'art. 26 Reg. Unico Prev. Forense, al primo comma, prevede che “A decorrere dall'anno 2014 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla anche non CP_4 consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a euro 10.300 di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 24, primo comma lett. a) e secondo comma del presente Regolamento…”. Nel caso di specie, il legale non era in possesso del requisito anagrafico, previsto dal secondo comma dell'art. 24, poiché iscritto oltre il 35° anno di età (al momento dell'iscrizione - 2015 - il legale – nato nel 1977 - aveva compiuto 38 anni); nemmeno ha dato prova di applicabilità del comma 6 dell'art. 24 non avendo provato di essere, alla data del 21 agosto 2014, già iscritto in un Albo forense ma non alla Quanto riferito da ultimo nelle note di parte ricorrente alla CP_4 brochure informativa non rileva, trattandosi di questioni poste per la prima volta con le dette note, e senza tener conto che la normativa è quella di cui al Regolamento (avendo la brochure valenza di note esplicative al più, ma sicuramente non normativa); la produzione della stessa, peraltro, è da ritenersi non autorizzata, dunque va espunta dal fascicolo. In ordine alle doglianze sollevate in ricorso in merito alle sanzioni applicate - uniche a poter essere esaminate, in quanto le doglianze di cui alle note, introducendo nuove contestazioni tardivamente, non possono per tal ragione essere oggetto di giudizio – va detto che non vi è allegazione circa una eventuale decadenza o inammissibilità della procedura di iscrizione a ruolo ove non venga rispettato il procedimento indicato in ricorso;
non vi è allegazione circa la normativa riguardante tale procedimento;
non risultano allegati errori specifici operati dalla al riguardo, ma solo “che le CP_4 sanzioni devono essere proporzionate al debito contributivo effettivo e che la rettifica del debito comporta la necessaria esclusione delle sanzioni se il quantum dovuto è inferiore a quanto originariamente preteso”, circostanza non concernente il caso di specie, nel quale il debito contributivo non è stato ritenuto doversi ridurre da questo giudicante;
non vi è prescrizione, stante il tempo trascorso, e considerato che la ha inviato ai sensi dell'art. 74 del CP_4 Parte_2 Regolamento Unico della Previdenza Forense per gli Anni: 2019, 2020 con nota n. Rif: 84122036/ CONT - 5 con Pec del 30/11/2023. Concludendo, la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo. Le stesse si compensano con , considerato che non appare chiaro se la domanda era stata proposta nei CP_6 suoi confronti a titolo di mera litis denuntiatio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) dichiara compensate le spese di giudizio tra il ricorrente e;
CP_6 c) condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla opposta Parte_1 [...]
, che liquida in € 1.310,00 oltre IVA e CPA come Controparte_4 per legge e rimborso spese forfettario. Napoli, 02/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon