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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6319/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persola del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Giuseppe Lacagnina;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di cui alla nota Prot. N. .2100.21/11/2024.0883205 del CP_1
21.11.2024, avente ad oggetto l' “Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, Decontribuzione al Sud – Recupero Somme indebitamente percepite” con CP_ il quale l' di Catania contestava all'odierna ricorrente l'indebita fruizione delle agevolazioni previste dall'art. 27, co. 1, D.L. 104/2020; art. 1, co. 161-169, L. 178/2020
e, pertanto, con la prefata nota, chiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di €
35.357,49. 2
A sostegno del ricorso la società opponente eccepiva e deduceva: che secondo l'interpretazione dell' di Catania, la società odierna ricorrente non avrebbe diritto CP_2 all'agevolazione contributiva “de quo” poiché “per i rapporti di lavoro agevolati indicati in tabella è stata indicata una sede di lavoro incompatibile con la fruizione del beneficio”, ossia “Decontribuzione fruita da imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020”; che secondo l' , l'oggetto CP_1 sociale della rientrerebbe nelle attività del settore finanziario, Parte_1 escluso dalla normativa di riferimento, in considerazione della classificazione secondo codici ATECO che ricomprenderebbe anche i Broker Assicurativi;
che a ben vedere, però, l'oggetto sociale esclusivo di ai sensi dell'art. 106 del D. Parte_1
Lgs n. 209/2005, è costituito dallo svolgimento dell'attività di mediazione e/o intermediazione assicurativa consistente, tra l'altro, nel presentare o proporre prodotti assicurativi ovvero nel prestare assistenza finalizzata a tale attività e, se previsto nell'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati, segnatamente in caso di sinistri;
che l'esclusione tout court di tutte le attività ricomprese nella lettera K dall'accesso alle misure di aiuto di stato in parola, oltre a non essere stata in alcun modo motivata, non tiene conto delle profonde differenze fra le diverse attività riconducibili alla macrocategoria di cui alla predetta lettera K;
che a tal proposito, si rileva come le attività assicurative vengano assimilate alle attività finanziarie – a cui sono riservate altre specifiche misure di aiuto appositamente previste per gli enti creditizi e finanziari – mentre gli intermediari assicurativi, oltre ad essere generalmente di dimensioni più ridotte rispetto alle banche e ad altri intermediari finanziari, non possono nemmeno essere equiparati alle imprese di assicurazione, che sono anch'esse contraddistinte da strutture complesse, evidentemente non corrispondenti alle Piccole e Medie Imprese a cui si rivolgono le misure di aiuto di stato come quelle in commento;
che, al contrario, gran parte degli intermediari assicurativi operanti in Italia sono riconducibili e assimilabili ai parametri delle PMI. Tuttavia, a causa di questa irragionevole ed errata equiparazione a banche e compagnie di assicurazione, tali soggetti non potrebbero beneficiare delle sovvenzioni e di altre analoghe misure classificabili come aiuto di stato, a differenza di altre PMI che afferiscono ad altri settori economici sulla base della ripartizione eterogenea che si rinviene nell'alveo della medesima macrocategoria di cui alla lettera K;
che i Codici Ateco consistono in una combinazione alfa numerica la cui funzione è meramente dichiarativa ed accertativa e mai costitutiva;
che non vi è alcuna 3
disposizione di legge che riconosce valore legale e certificativo dell'attività svolta al codice ATECO;
che la pretesa dell' è illegittima, in quanto si fonda CP_1 esclusivamente sulla asserita appartenenza della società ricorrente al novero delle società del settore finanziario, escluso dal settore degli aiuti di stato sulla base della mera circostanza formale per la quale il “Codice Ateco” con il quale la medesima è classificata sarebbe dirimente ai fini dell'esclusione dalle agevolazioni contributive per l'occupazione in aree svantaggiate “Decontribuzione Sud;
che la normativa nazionale, nell'introdurre la “Decontribuzione Sud” con l'art. 27 del decreto-legge n. 104/2020 e nel prorogarla fino al 2029 con la legge n. 178/2020, non prevede alcuna esclusione espressa degli enti creditizi e finanziari, limitandosi a subordinare il regime agevolativo al rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo di cui alla Comunicazione 19 marzo
2020 C (2020) 1863 della Commissione europea, la quale contempla l'esclusione degli enti creditizi e finanziari (punto 20 bis); che l'esclusione degli intermediari assicurativi dai benefici della misura di aiuto di stato “Decontribuzione Sud”, oltre a non essere prevista espressamente dalla normativa nazionale che istituisce l'esonero contributivo, si fonda sul rinvio ad una semplice Comunicazione della Commissione Europea che costituisce un atto atipico, non previsto dai Trattati e pacificamente non incluso nelle fonti del diritto dell'Unione Europea;
che l'esclusione di cui sopra è dunque da ritenersi illogica e non conforme al principio di proporzionalità in quanto gli intermediari assicurativi, come detto, non possono essere surrettiziamente equiparati a enti creditizi e finanziari o alle imprese di assicurazione, rispetto ai quali presentano criteri dimensionali e reddituali assai differenti;
che - le agenzie di assicurazione non possono essere assimilate, in base a criteri dimensionali e reddituali, ad istituti finanziari ed assicurativi, non assumendo alcun rilievo, in tal senso, la classificazione ATECO e
NACE; che - distinguere – discriminandole – le agenzie assicurative dalla macrocategoria delle PMI (ammesse invece al beneficio), risulta contrario alle norme interne di rango costituzionale (artt. 2, 3 e 41 Cost.), considerando che le agenzie di assicurazione sono state lese sul piano economico, al pari di tutte le altre PMI, dalla pandemia come dai recenti avvenimenti legati agli eventi bellici;
inoltre, assimilare le agenzie di assicurazione alle imprese del settore agricolo ed ai lavoratori domestici, in termini di esclusioni dal beneficio decontributivo non appare equo, in quanto i primi hanno usufruito di appositi aiuti di stato diversi da quelli in oggetto, mentre i secondi non rientrano nell'ambito operativo della decontribuzione, non essendo datori di lavoro.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse annullare l'avviso di indebito prot. n. .2100.21/11/2024.0883205 del 21.11.2024, nonché ogni CP_1 CP_1 4
altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per tutti i motivi dedotti in ricorso. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Rileva il decidente che parte opponente deduce che la norma in questione, cioè l'art. 27 del d.l. 104/2020 e successivi, non ha previsto l'esclusione delle imprese esercenti attività di agenzia assicurative dagli aiuti di Stato, ma detta esclusione è stata conseguente all'interpretazione resa dall' convenuto, in merito al rimando ivi CP_3 operato alla “Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”.
Parte ricorrente sostiene, dunque, l'errata applicazione della norma da parte dell' CP_3 convenuto.
L'istituto convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato gli assunti della parte opponente e concluso per il rigetto dell'opposizione.
Osserva il decidente, che il comma 1 dell'art. 27 specificava che la agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo
2020 C (2020) 1863”. 5
La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n.126.
L'Istituto opposto con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che “per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”.
Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni
64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente.
In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l'Istituto, dunque, il recupero dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e sarebbe del tutto legittimo.
Al contrario, parte opponente contesta l'interpretazione effettuata dall' al CP_3 riguardo sostenendo che l'Istituto opposto, ha ritenuto erroneamente che la
Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo e che tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”.
Tuttavia, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020,
“gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario". 6
Quindi, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto opposto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
Comunque, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.
Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO 66.22.01 ed un codice
NACE 66.22, appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto l'operato dell'Istituto opposto in base alla normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
La natura della controversia, la peculiarità della fattispecie e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 28 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6319/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persola del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Giuseppe Lacagnina;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di cui alla nota Prot. N. .2100.21/11/2024.0883205 del CP_1
21.11.2024, avente ad oggetto l' “Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, Decontribuzione al Sud – Recupero Somme indebitamente percepite” con CP_ il quale l' di Catania contestava all'odierna ricorrente l'indebita fruizione delle agevolazioni previste dall'art. 27, co. 1, D.L. 104/2020; art. 1, co. 161-169, L. 178/2020
e, pertanto, con la prefata nota, chiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di €
35.357,49. 2
A sostegno del ricorso la società opponente eccepiva e deduceva: che secondo l'interpretazione dell' di Catania, la società odierna ricorrente non avrebbe diritto CP_2 all'agevolazione contributiva “de quo” poiché “per i rapporti di lavoro agevolati indicati in tabella è stata indicata una sede di lavoro incompatibile con la fruizione del beneficio”, ossia “Decontribuzione fruita da imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020”; che secondo l' , l'oggetto CP_1 sociale della rientrerebbe nelle attività del settore finanziario, Parte_1 escluso dalla normativa di riferimento, in considerazione della classificazione secondo codici ATECO che ricomprenderebbe anche i Broker Assicurativi;
che a ben vedere, però, l'oggetto sociale esclusivo di ai sensi dell'art. 106 del D. Parte_1
Lgs n. 209/2005, è costituito dallo svolgimento dell'attività di mediazione e/o intermediazione assicurativa consistente, tra l'altro, nel presentare o proporre prodotti assicurativi ovvero nel prestare assistenza finalizzata a tale attività e, se previsto nell'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati, segnatamente in caso di sinistri;
che l'esclusione tout court di tutte le attività ricomprese nella lettera K dall'accesso alle misure di aiuto di stato in parola, oltre a non essere stata in alcun modo motivata, non tiene conto delle profonde differenze fra le diverse attività riconducibili alla macrocategoria di cui alla predetta lettera K;
che a tal proposito, si rileva come le attività assicurative vengano assimilate alle attività finanziarie – a cui sono riservate altre specifiche misure di aiuto appositamente previste per gli enti creditizi e finanziari – mentre gli intermediari assicurativi, oltre ad essere generalmente di dimensioni più ridotte rispetto alle banche e ad altri intermediari finanziari, non possono nemmeno essere equiparati alle imprese di assicurazione, che sono anch'esse contraddistinte da strutture complesse, evidentemente non corrispondenti alle Piccole e Medie Imprese a cui si rivolgono le misure di aiuto di stato come quelle in commento;
che, al contrario, gran parte degli intermediari assicurativi operanti in Italia sono riconducibili e assimilabili ai parametri delle PMI. Tuttavia, a causa di questa irragionevole ed errata equiparazione a banche e compagnie di assicurazione, tali soggetti non potrebbero beneficiare delle sovvenzioni e di altre analoghe misure classificabili come aiuto di stato, a differenza di altre PMI che afferiscono ad altri settori economici sulla base della ripartizione eterogenea che si rinviene nell'alveo della medesima macrocategoria di cui alla lettera K;
che i Codici Ateco consistono in una combinazione alfa numerica la cui funzione è meramente dichiarativa ed accertativa e mai costitutiva;
che non vi è alcuna 3
disposizione di legge che riconosce valore legale e certificativo dell'attività svolta al codice ATECO;
che la pretesa dell' è illegittima, in quanto si fonda CP_1 esclusivamente sulla asserita appartenenza della società ricorrente al novero delle società del settore finanziario, escluso dal settore degli aiuti di stato sulla base della mera circostanza formale per la quale il “Codice Ateco” con il quale la medesima è classificata sarebbe dirimente ai fini dell'esclusione dalle agevolazioni contributive per l'occupazione in aree svantaggiate “Decontribuzione Sud;
che la normativa nazionale, nell'introdurre la “Decontribuzione Sud” con l'art. 27 del decreto-legge n. 104/2020 e nel prorogarla fino al 2029 con la legge n. 178/2020, non prevede alcuna esclusione espressa degli enti creditizi e finanziari, limitandosi a subordinare il regime agevolativo al rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo di cui alla Comunicazione 19 marzo
2020 C (2020) 1863 della Commissione europea, la quale contempla l'esclusione degli enti creditizi e finanziari (punto 20 bis); che l'esclusione degli intermediari assicurativi dai benefici della misura di aiuto di stato “Decontribuzione Sud”, oltre a non essere prevista espressamente dalla normativa nazionale che istituisce l'esonero contributivo, si fonda sul rinvio ad una semplice Comunicazione della Commissione Europea che costituisce un atto atipico, non previsto dai Trattati e pacificamente non incluso nelle fonti del diritto dell'Unione Europea;
che l'esclusione di cui sopra è dunque da ritenersi illogica e non conforme al principio di proporzionalità in quanto gli intermediari assicurativi, come detto, non possono essere surrettiziamente equiparati a enti creditizi e finanziari o alle imprese di assicurazione, rispetto ai quali presentano criteri dimensionali e reddituali assai differenti;
che - le agenzie di assicurazione non possono essere assimilate, in base a criteri dimensionali e reddituali, ad istituti finanziari ed assicurativi, non assumendo alcun rilievo, in tal senso, la classificazione ATECO e
NACE; che - distinguere – discriminandole – le agenzie assicurative dalla macrocategoria delle PMI (ammesse invece al beneficio), risulta contrario alle norme interne di rango costituzionale (artt. 2, 3 e 41 Cost.), considerando che le agenzie di assicurazione sono state lese sul piano economico, al pari di tutte le altre PMI, dalla pandemia come dai recenti avvenimenti legati agli eventi bellici;
inoltre, assimilare le agenzie di assicurazione alle imprese del settore agricolo ed ai lavoratori domestici, in termini di esclusioni dal beneficio decontributivo non appare equo, in quanto i primi hanno usufruito di appositi aiuti di stato diversi da quelli in oggetto, mentre i secondi non rientrano nell'ambito operativo della decontribuzione, non essendo datori di lavoro.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse annullare l'avviso di indebito prot. n. .2100.21/11/2024.0883205 del 21.11.2024, nonché ogni CP_1 CP_1 4
altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per tutti i motivi dedotti in ricorso. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Rileva il decidente che parte opponente deduce che la norma in questione, cioè l'art. 27 del d.l. 104/2020 e successivi, non ha previsto l'esclusione delle imprese esercenti attività di agenzia assicurative dagli aiuti di Stato, ma detta esclusione è stata conseguente all'interpretazione resa dall' convenuto, in merito al rimando ivi CP_3 operato alla “Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”.
Parte ricorrente sostiene, dunque, l'errata applicazione della norma da parte dell' CP_3 convenuto.
L'istituto convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato gli assunti della parte opponente e concluso per il rigetto dell'opposizione.
Osserva il decidente, che il comma 1 dell'art. 27 specificava che la agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo
2020 C (2020) 1863”. 5
La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n.126.
L'Istituto opposto con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che “per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”.
Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni
64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente.
In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l'Istituto, dunque, il recupero dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e sarebbe del tutto legittimo.
Al contrario, parte opponente contesta l'interpretazione effettuata dall' al CP_3 riguardo sostenendo che l'Istituto opposto, ha ritenuto erroneamente che la
Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo e che tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”.
Tuttavia, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020,
“gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario". 6
Quindi, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto opposto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
Comunque, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.
Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO 66.22.01 ed un codice
NACE 66.22, appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto l'operato dell'Istituto opposto in base alla normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
La natura della controversia, la peculiarità della fattispecie e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 28 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta