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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29 novembre 2023, da
1) Parte_1
Nato a Erba (Co) il 24 aprile 1980
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Giovanni FORMISANO
e
2) CP_2
1 Nata a Erba (Co) il 08 luglio 1980
cittadina: Cod. Fisc. CP_3 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Cinzia Stabile
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) nato a [...] il [...] CP_4
2) nato a [...] il [...] CP_5
b) tra le parti è intervenuta: precedente regolamentazione in forza di accordo per la soluzione consensuale di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, introdotto con Legge 206/2021 siglato in data 25 ottobre 2022 ed autorizzato dal P.M. in data 8 novembre 2022.
Rilevato che all'udienza del 28 ottobre 2025, tenutasi con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano conclusioni congiunte volte a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) Confermare il punto 1 delle condizioni sancite nell'accordo di negoziazione assistita siglato in data 25 ottobre 2022 ed autorizzato dal P.M. in data 8 novembre 2022.
2) Modificare il punto 2 delle condizioni sancite nell'accordo di negoziazione assistita siglato in data 25 ottobre 2022 ed autorizzato dal P.M. in data 8 novembre 2022 prevedendo che:
a. I minori staranno con il padre a weekend alterni dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera ore 21:30. Nei weekend di sua competenza il padre potrà prendere i bambini il venerdì sera alle ore 20:30, dopo cena, purché avvisi la madre con almeno 5 giorni di anticipo, entro domenica sera, di aver tale possibilità; altrimenti il weekend paterno decorrerà dal sabato mattina ore 9:00. Il padre nei due weekend al mese di sua competenza si preoccuperà di prelevare e riportare i bambini dalla madre sia al venerdì/sabato sia la domenica sera.
b. Per dieci giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
c. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Natale (pranzo con un genitore e cena con l'altro), 23 – 30 dicembre e 30 dicembre
- 7 gennaio e quello di Pasqua.
2 d. Ponti e festività ad anni alterni, prevedendo che la sera precedente pernotti presso il genitore a cui spetta.
e. Il giorno della festa della mamma e del papà ed il giorno del compleanno della mamma e del papà con i rispettivi genitori. Sarà facoltà dei genitori, in relazione alle esigenze dei minori, anche in caso di loro malattia, ed ai rispettivi impegni di lavoro, concordare eventuali diverse modalità di frequentazione del padre.
3) Confermare il punto 3 delle condizioni sancite nell'accordo di negoziazione assistita siglato in data 25 ottobre 2022 ed autorizzato dal P.M. in data 8 novembre 2022.
4) Confermare il punto 4 delle condizioni sancite nell'accordo di negoziazione assistita siglato in data 25 ottobre 2022 ed autorizzato dal P.M. in data 8 novembre 2022, fatta ad eccezione la parte in cui prevede “In deroga al Protocollo, i genitori concordano di ritenere spesa straordinaria l'abbigliamento/scarpe dei figli” da sostituirsi con “L'assegno di mantenimento a favore della madre per i minori è comprensivo anche dell'abbigliamento. La madre per il weekend paterno preparerà un piccolo bagaglio con un cambio completo per ciascun figlio;
il padre si preoccuperà in ogni caso di avere a casa propria biancheria intima, calzini e almeno una tuta per ciascun bambino”.
5) Confermare i punti 5, 6, 7 e 8 delle condizioni sancite nell'accordo di negoziazione assistita siglato in data 25 ottobre 2022 ed autorizzato dal P.M. in data 8 novembre 2022.
6) Revocare l'incarico di monitoraggio affidato al Servizio Tutela Minori “Consorzio
Erbese” essendo esaurita l'attività.
7) Compensare le spese di liti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) PRENDE atto della rinuncia delle parti alla impugnazione della presente sentenza;
3) SPESE compensate.
Si comunichi alle parti ed all' Controparte_6
Così deciso in Como, il 30.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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