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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ST ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5643 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MURDOLO MARIA LUISA elettivamente domiciliata in L.GO GIARDINO N. 7 ST ARSIZIO presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato in [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P_ C.F._2
PINTON MARIKA, con domicilio eletto in VIA LIVIGNO, 6 MILANO, presso il difensore avv. PINTON MARIKA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 Per_ TO IO , suo ex coniuge nonché padre di e comproprietario della casa familiare P_ assegnatale in sede di divorzio (doc. 1), esponendo che il convenuto si era recato, in data 23.6.2021, presso
Per_ l'abitazione dell'attrice per riportarle il figlio e in tale circostanza, appreso che ivi aveva dormito un uomo, Per_ l'aveva colpita con diversi pugni e schiaffi davanti al figlio di entrambi, , lasciandola in “gravi condizioni fisiche e di shock” (cfr. pag 2 dell'atto di citazione).
A seguito della suddetta aggressione, la aveva riportato la frattura parziale della seconda vertebra T_ cervicale della colonna vertebrale (docc. 2 e 3).
Per tali ragioni l'attrice ha concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di P_
, la condanna di quest'ultimo alla corresponsione di €118.369,86, oltre interessi ex art. 1284, comma 4,
[...]
c.c., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Ha domandato, inoltre, la condanna del convenuto al pagamento di €35.510,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., a titolo di danno morale, quantificandolo nella misura del 30% del danno patrimoniale e non patrimoniale.
- 1 - Ha chiesto, da ultimo, la condanna del convenuto al pagamento di un danno da personalizzazione da liquidarsi in via equitativa.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la dinamica dei fatti, deducendo che in data 23.6.2021 era P_ stata la a spingerlo contro il muro e lui, nel tentativo di difendersi, le aveva dato un colpo sulla mano che T_ poi involontariamente era finita sul volto (cfr pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). In ogni caso, il convenuto ha dedotto che i problemi di salute riferiti dalla non erano a lui imputabili ma erano T_ riconducibili ad “eventi pregressi” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Il convenuto ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
La causa, pervenuta allo scrivente in data 22.05.2023, è stata istruita mediante Ctu, e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'esito di discussione orale.
Infatti, con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata nei limiti di cui in motivazione.
In merito all'an della pretesa va osservato quanto segue.
Oggetto dell'accertamento è innanzitutto l'esistenza della condotta illecita che l'attrice pone a fondamento della richiesta risarcitoria.
È noto che il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato da un reato sorge ex lege dal positivo accertamento della sussistenza nel caso concreto degli elementi costitutivi del reato stesso.
Tale accertamento può essere contenuto in una pronuncia del giudice penale, ma può anche – sul presupposto dell'autonomia dei due giudizi – essere demandato al giudice civile.
Ciò premesso, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti risulta che in data 23.6.2021 il convenuto, venuto a conoscenza del fatto che un estraneo aveva dormito presso la casa coniugale di comproprietà delle parti e assegnata, in sede di separazione, alla si è recato presso la suddetta abitazione e ha colpito T_
l'attrice provocandole lesioni.
In tal senso depongono: l'annotazione di PG (doc. 6 di parte attrice) relativa all'intervento effettuato in data
23.6.2021, alle ore 21.20 (dunque poco dopo il sinistro, avvenuto in pari data alle ore 20 circa); i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
(sebbene nessuna delle persone informate abbia partecipato direttamente all'episodio avvenuto in
[...] Per_ data 23.6.2021, gli stessi sono stati informati dal figlio , anch'egli presente al momento del fatto, di quanto accaduto); dalla cartella clinica prodotta (nella sezione “cause e circostanze dell'evento” si legge “rif. percosse da parte di persona nota” e nell'anamnesi si legge “la paziente riferisce di essere stata percossa dall'ex marito con successive contusioni al cranio, alla colonna cervicale ed all'aero superiore di destra”) e le riproduzioni audio prodotte da parte attrice (tra queste, in particolare, c'è un audio registrato proprio al momento delle lesioni
– cfr. audio intitolato “23 giu registrazione percosse”, dal quale è possibile ascoltare sia gli insulti rivolti dal convenuto all'attrice, sia suoni compatibili con schiaffi).
- 2 - Si noti, peraltro, che la versione dei fatti riferita dalla nell'atto di citazione è conforme a quanto dalla T_ stessa riferito nell'immediatezza dei fatti – si vedano, a tal proposito, l'annotazione di PG del 23.6.2021 e il verbale di Pronto Soccorso redatto in pari data – e non risulta smentita da nessuno dei documenti prodotti. Tale circostanza depone, unitamente alla ulteriore documentazione prodotta, quale ulteriore elemento a sostegno della dinamica dei fatti dalla stessa riferita.
Così ricostruita la vicenda, deve affermarsi la responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. per le lesioni patite da in nesso causale con l'evento. Parte_1
Tutto quanto sopra premesso in punto di an debeatur, si rileva che ha proposto domanda Parte_1 risarcitoria nei confronti di volta ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale e non P_ patrimoniale subito.
Il Collegio peritale ha chiarito che la dinamica riferita dall'attrice appare “pienamente compatibile” (cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale) con le lesioni attestate e ha riconosciuto in rapporto causale con l'evento di cui è causa lesioni fisiche consistenti in un trauma cervicale e un trauma psichico che ha esitato in un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti con sintomi intrusivi.
Con riguardo al danno non patrimoniale derivante dalle lesioni fisiche subite dalla la ctu – le cui T_ conclusioni questo giudice condivide in quanto precisa ed esente da vizi logici anche con riferimento al danno psichico avendo i Ctu adeguatamente risposto alle osservazioni del ctp di parte convenuta - ha accertato che, a seguito del fatto, l'attrice ha riportato i seguenti danni:
- un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 8;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 3 mesi;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 3 mesi;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 15% di 6 mesi;
- postumi permanenti nella misura dell'8-9%.
In punto di quantum si ritiene di applicare per la liquidazione del danno le Tabelle di Milano, comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e
Cass. 22/12/2011 n. 28290).
Ne deriva che il danno biologico subito dall'attrice deve essere liquidato in €13.512,50 per inabilità temporanea e in €15.021,00 (€13.584+16.458=30.042/2=15.021,00) per danno biologico permanente considerata la media tra l'8 e il 9 percento.
Il danno non patrimoniale, pertanto, è pari ad €28.533,50 danno già rivalutato all'attualità.
Non possono, invece, essere riconosciuti gli interessi compensativi.
- 3 - Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo spettano gli interessi previsti dall'art. 1284, co 4, c.c., come richiesto dall'attrice, secondo quanto statuito dalla ss. massima: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione“ (Cass. Sez. III, Ord. n. 61 del 3/1/2023).
Quanto al danno morale richiesto da parte attrice va osservato che è ius receptum che, pur nel contesto di una nozione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, come riferito a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, il danno biologico (che può anche ricomprendere la “sofferenza psicofisica” o sofferenza biologica, o sofferenza menomazione- correlata, apprezzabile dal punto di vista medico-legale e/o nosologico) è autonomo rispetto al danno c.d.
morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore o patema d'animo patita dal soggetto in conseguenza della lesione di un suo diritto soggettivo (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27482) ma anche come dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (Cass. 28 settembre 2018, n. 23469). Esso, ove dedotto, deve essere provato specificamente e formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione (Cass. 19 febbraio 2019, n.
4878), dovendo il danneggiato dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio
(da ultimo, Cass. 3 marzo 2023, n. 6443; Cass 28 luglio 2022. n. 23586).
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a dedurre la gravità dei maltrattamenti patiti e la “presumibile durata delle sofferenze fisiche e psicologiche” procurate dall'attore.
In altri termini, parte attrice rapporta il danno morale alla “dimensione temporale” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione) delle sofferenze patite.
La suddetta circostanza, tuttavia, non è da sola sufficiente per un'adeguata allegazione del danno morale lamentato e, pertanto, lo stesso non può essere riconosciuto.
- 4 - Nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta, poi, a titolo di personalizzazione del danno biologico, tenuto conto che la difesa attorea non ha allegato, né tantomeno dimostrato in giudizio, che la lesione ha causato non soltanto una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, ma anche una compromissione o soppressione di attività extralavorative particolari o comunque non comuni rispetto al cottidie agere dell'uomo medio, di cui deve tenersi conto, ai fini della personalizzazione del danno da lesione della salute (cfr. Cass. civ. 23778/2014), purché debitamente allegate, in modo circostanziato, già nell'atto introduttivo del giudizio e provate in giudizio in quanto "fatto costitutivo" della pretesa (cfr. sul punto Cass. civ. 24471/2014).
Ai fini della personalizzazione parte attrice fa riferimento, da un lato, a circostanze di natura psichica rilevate dal consulente tecnico di parte e, come tali, da ricomprendersi nel danno biologico, e, da altro lato, non specifica in che modo il pregiudizio subito avrebbe compromesso la sua “qualità della vita”.
Sul punto, peraltro, parte attrice non ha formulato alcun capitolo di prova.
In conclusione, non avendo parte attrice provato e neppure allegato pregiudizi di natura non patrimoniale diversi da quelli “standardizzati” conseguenti al danno biologico, non può procedersi ad una maggiorazione per personalizzazione.
Per quel che attiene, invece, al danno patrimoniale, questo Giudice ritiene di discostarsi dall'importo ritenuto congruo dal ctu atteso che parte attrice non ha provato gli esborsi relativi ai colloqui clinici e ai test psicodiagnostici clinici cui si è sottoposta, pari ad €716,00, e quelli eseguiti in favore dello pari ad CP_2
€497,76 (le fatture prodotte – doc. 11 di parte attrice - non sono infatti idonee a documentarne gli effettivi esborsi).
Ed infatti le fatture prevedono che il pagamento sia effettuato mediante bonifico e non vi è prova che lo stesso sia stato effettuato né peraltro è dedotto un pagamento in contanti delle stesse con la conseguenza che la congruità accertata dai Ctu non esime la parte attrice dal provarne l'esborso per poterne ottenere il pagamento dalla controparte.
Ciò premesso, il danno patrimoniale patito dall'attrice viene quantificato in €155,10 (si vedano gli scontrini di cui al doc. 11 di parte attrice) cui deve aggiungersi l'importo di €45,00 sostenuto per ottenere copia della cartella clinica e del CDrom (doc. 11 di parte attrice).
Le suddette somme, rivalutate ad oggi, sono pari ad €231,64 (180,23+28,93+22,48).
Dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo spettano gli interessi previsti dall'art. 1284, co 4, c.c., richiesti dall'attrice.
Per le medesime ragioni analizzate con riguardo al danno non patrimoniale, non avendo l'attrice allegato l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attrice.
In conclusione, quindi, deve corrispondere a la complessiva somma di euro P_ Parte_1
28765,14 (di cui euro 231,64 a titolo di danno patrimoniale ed euro 28.533,50 a titolo di danno non patrimoniale)
oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo.
- 5 - Attesa la soccombenza reciproca, in ragione della notevolissima riduzione nell'accoglimento della domanda di parte attrice che aveva chiesto il risarcimento di danni per un importo superiore ai 150.000,00 euro e quindi notevolmente esagerato rispetto ai danni effettivamente patiti con una richiesta che non ha di certo favorito una conciliazione, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per quanto riguarda invece le spese di ctu le stesse, alla luce degli esiti della consulenza necessari a verificare i danni subiti dall'attrice, vengono poste a carico di parte convenuta che dovrà rifonderle allo Stato per la parte dello stesso anticipata in forza del decreto di liquidazione del 10.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO IO, sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 P_
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di nei confronti di , accertando la Parte_1 P_ responsabilità dello stesso in relazione ai fatti oggetto di causa, e per l'effetto condanna a pagare P_ in favore di , la somma di euro 28.765,14 (di cui euro 231,64 a titolo di danno patrimoniale ed Parte_1 euro 28.533,50 a titolo di danno non patrimoniale) oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di Ctu a carico di con obbligo di rimborso allo Stato di quanto a tale titolo dallo P_ stesso anticipato in forza del decreto di liquidazione del 10.03.2025.
Così deciso in TO IO, il 06/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 6 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI ST ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5643 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MURDOLO MARIA LUISA elettivamente domiciliata in L.GO GIARDINO N. 7 ST ARSIZIO presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato in [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P_ C.F._2
PINTON MARIKA, con domicilio eletto in VIA LIVIGNO, 6 MILANO, presso il difensore avv. PINTON MARIKA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 Per_ TO IO , suo ex coniuge nonché padre di e comproprietario della casa familiare P_ assegnatale in sede di divorzio (doc. 1), esponendo che il convenuto si era recato, in data 23.6.2021, presso
Per_ l'abitazione dell'attrice per riportarle il figlio e in tale circostanza, appreso che ivi aveva dormito un uomo, Per_ l'aveva colpita con diversi pugni e schiaffi davanti al figlio di entrambi, , lasciandola in “gravi condizioni fisiche e di shock” (cfr. pag 2 dell'atto di citazione).
A seguito della suddetta aggressione, la aveva riportato la frattura parziale della seconda vertebra T_ cervicale della colonna vertebrale (docc. 2 e 3).
Per tali ragioni l'attrice ha concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di P_
, la condanna di quest'ultimo alla corresponsione di €118.369,86, oltre interessi ex art. 1284, comma 4,
[...]
c.c., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Ha domandato, inoltre, la condanna del convenuto al pagamento di €35.510,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., a titolo di danno morale, quantificandolo nella misura del 30% del danno patrimoniale e non patrimoniale.
- 1 - Ha chiesto, da ultimo, la condanna del convenuto al pagamento di un danno da personalizzazione da liquidarsi in via equitativa.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la dinamica dei fatti, deducendo che in data 23.6.2021 era P_ stata la a spingerlo contro il muro e lui, nel tentativo di difendersi, le aveva dato un colpo sulla mano che T_ poi involontariamente era finita sul volto (cfr pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). In ogni caso, il convenuto ha dedotto che i problemi di salute riferiti dalla non erano a lui imputabili ma erano T_ riconducibili ad “eventi pregressi” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Il convenuto ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
La causa, pervenuta allo scrivente in data 22.05.2023, è stata istruita mediante Ctu, e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'esito di discussione orale.
Infatti, con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata nei limiti di cui in motivazione.
In merito all'an della pretesa va osservato quanto segue.
Oggetto dell'accertamento è innanzitutto l'esistenza della condotta illecita che l'attrice pone a fondamento della richiesta risarcitoria.
È noto che il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato da un reato sorge ex lege dal positivo accertamento della sussistenza nel caso concreto degli elementi costitutivi del reato stesso.
Tale accertamento può essere contenuto in una pronuncia del giudice penale, ma può anche – sul presupposto dell'autonomia dei due giudizi – essere demandato al giudice civile.
Ciò premesso, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti risulta che in data 23.6.2021 il convenuto, venuto a conoscenza del fatto che un estraneo aveva dormito presso la casa coniugale di comproprietà delle parti e assegnata, in sede di separazione, alla si è recato presso la suddetta abitazione e ha colpito T_
l'attrice provocandole lesioni.
In tal senso depongono: l'annotazione di PG (doc. 6 di parte attrice) relativa all'intervento effettuato in data
23.6.2021, alle ore 21.20 (dunque poco dopo il sinistro, avvenuto in pari data alle ore 20 circa); i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
(sebbene nessuna delle persone informate abbia partecipato direttamente all'episodio avvenuto in
[...] Per_ data 23.6.2021, gli stessi sono stati informati dal figlio , anch'egli presente al momento del fatto, di quanto accaduto); dalla cartella clinica prodotta (nella sezione “cause e circostanze dell'evento” si legge “rif. percosse da parte di persona nota” e nell'anamnesi si legge “la paziente riferisce di essere stata percossa dall'ex marito con successive contusioni al cranio, alla colonna cervicale ed all'aero superiore di destra”) e le riproduzioni audio prodotte da parte attrice (tra queste, in particolare, c'è un audio registrato proprio al momento delle lesioni
– cfr. audio intitolato “23 giu registrazione percosse”, dal quale è possibile ascoltare sia gli insulti rivolti dal convenuto all'attrice, sia suoni compatibili con schiaffi).
- 2 - Si noti, peraltro, che la versione dei fatti riferita dalla nell'atto di citazione è conforme a quanto dalla T_ stessa riferito nell'immediatezza dei fatti – si vedano, a tal proposito, l'annotazione di PG del 23.6.2021 e il verbale di Pronto Soccorso redatto in pari data – e non risulta smentita da nessuno dei documenti prodotti. Tale circostanza depone, unitamente alla ulteriore documentazione prodotta, quale ulteriore elemento a sostegno della dinamica dei fatti dalla stessa riferita.
Così ricostruita la vicenda, deve affermarsi la responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. per le lesioni patite da in nesso causale con l'evento. Parte_1
Tutto quanto sopra premesso in punto di an debeatur, si rileva che ha proposto domanda Parte_1 risarcitoria nei confronti di volta ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale e non P_ patrimoniale subito.
Il Collegio peritale ha chiarito che la dinamica riferita dall'attrice appare “pienamente compatibile” (cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale) con le lesioni attestate e ha riconosciuto in rapporto causale con l'evento di cui è causa lesioni fisiche consistenti in un trauma cervicale e un trauma psichico che ha esitato in un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti con sintomi intrusivi.
Con riguardo al danno non patrimoniale derivante dalle lesioni fisiche subite dalla la ctu – le cui T_ conclusioni questo giudice condivide in quanto precisa ed esente da vizi logici anche con riferimento al danno psichico avendo i Ctu adeguatamente risposto alle osservazioni del ctp di parte convenuta - ha accertato che, a seguito del fatto, l'attrice ha riportato i seguenti danni:
- un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 8;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 3 mesi;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 3 mesi;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 15% di 6 mesi;
- postumi permanenti nella misura dell'8-9%.
In punto di quantum si ritiene di applicare per la liquidazione del danno le Tabelle di Milano, comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e
Cass. 22/12/2011 n. 28290).
Ne deriva che il danno biologico subito dall'attrice deve essere liquidato in €13.512,50 per inabilità temporanea e in €15.021,00 (€13.584+16.458=30.042/2=15.021,00) per danno biologico permanente considerata la media tra l'8 e il 9 percento.
Il danno non patrimoniale, pertanto, è pari ad €28.533,50 danno già rivalutato all'attualità.
Non possono, invece, essere riconosciuti gli interessi compensativi.
- 3 - Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo spettano gli interessi previsti dall'art. 1284, co 4, c.c., come richiesto dall'attrice, secondo quanto statuito dalla ss. massima: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione“ (Cass. Sez. III, Ord. n. 61 del 3/1/2023).
Quanto al danno morale richiesto da parte attrice va osservato che è ius receptum che, pur nel contesto di una nozione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, come riferito a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, il danno biologico (che può anche ricomprendere la “sofferenza psicofisica” o sofferenza biologica, o sofferenza menomazione- correlata, apprezzabile dal punto di vista medico-legale e/o nosologico) è autonomo rispetto al danno c.d.
morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore o patema d'animo patita dal soggetto in conseguenza della lesione di un suo diritto soggettivo (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27482) ma anche come dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (Cass. 28 settembre 2018, n. 23469). Esso, ove dedotto, deve essere provato specificamente e formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione (Cass. 19 febbraio 2019, n.
4878), dovendo il danneggiato dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio
(da ultimo, Cass. 3 marzo 2023, n. 6443; Cass 28 luglio 2022. n. 23586).
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a dedurre la gravità dei maltrattamenti patiti e la “presumibile durata delle sofferenze fisiche e psicologiche” procurate dall'attore.
In altri termini, parte attrice rapporta il danno morale alla “dimensione temporale” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione) delle sofferenze patite.
La suddetta circostanza, tuttavia, non è da sola sufficiente per un'adeguata allegazione del danno morale lamentato e, pertanto, lo stesso non può essere riconosciuto.
- 4 - Nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta, poi, a titolo di personalizzazione del danno biologico, tenuto conto che la difesa attorea non ha allegato, né tantomeno dimostrato in giudizio, che la lesione ha causato non soltanto una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, ma anche una compromissione o soppressione di attività extralavorative particolari o comunque non comuni rispetto al cottidie agere dell'uomo medio, di cui deve tenersi conto, ai fini della personalizzazione del danno da lesione della salute (cfr. Cass. civ. 23778/2014), purché debitamente allegate, in modo circostanziato, già nell'atto introduttivo del giudizio e provate in giudizio in quanto "fatto costitutivo" della pretesa (cfr. sul punto Cass. civ. 24471/2014).
Ai fini della personalizzazione parte attrice fa riferimento, da un lato, a circostanze di natura psichica rilevate dal consulente tecnico di parte e, come tali, da ricomprendersi nel danno biologico, e, da altro lato, non specifica in che modo il pregiudizio subito avrebbe compromesso la sua “qualità della vita”.
Sul punto, peraltro, parte attrice non ha formulato alcun capitolo di prova.
In conclusione, non avendo parte attrice provato e neppure allegato pregiudizi di natura non patrimoniale diversi da quelli “standardizzati” conseguenti al danno biologico, non può procedersi ad una maggiorazione per personalizzazione.
Per quel che attiene, invece, al danno patrimoniale, questo Giudice ritiene di discostarsi dall'importo ritenuto congruo dal ctu atteso che parte attrice non ha provato gli esborsi relativi ai colloqui clinici e ai test psicodiagnostici clinici cui si è sottoposta, pari ad €716,00, e quelli eseguiti in favore dello pari ad CP_2
€497,76 (le fatture prodotte – doc. 11 di parte attrice - non sono infatti idonee a documentarne gli effettivi esborsi).
Ed infatti le fatture prevedono che il pagamento sia effettuato mediante bonifico e non vi è prova che lo stesso sia stato effettuato né peraltro è dedotto un pagamento in contanti delle stesse con la conseguenza che la congruità accertata dai Ctu non esime la parte attrice dal provarne l'esborso per poterne ottenere il pagamento dalla controparte.
Ciò premesso, il danno patrimoniale patito dall'attrice viene quantificato in €155,10 (si vedano gli scontrini di cui al doc. 11 di parte attrice) cui deve aggiungersi l'importo di €45,00 sostenuto per ottenere copia della cartella clinica e del CDrom (doc. 11 di parte attrice).
Le suddette somme, rivalutate ad oggi, sono pari ad €231,64 (180,23+28,93+22,48).
Dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo spettano gli interessi previsti dall'art. 1284, co 4, c.c., richiesti dall'attrice.
Per le medesime ragioni analizzate con riguardo al danno non patrimoniale, non avendo l'attrice allegato l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attrice.
In conclusione, quindi, deve corrispondere a la complessiva somma di euro P_ Parte_1
28765,14 (di cui euro 231,64 a titolo di danno patrimoniale ed euro 28.533,50 a titolo di danno non patrimoniale)
oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo.
- 5 - Attesa la soccombenza reciproca, in ragione della notevolissima riduzione nell'accoglimento della domanda di parte attrice che aveva chiesto il risarcimento di danni per un importo superiore ai 150.000,00 euro e quindi notevolmente esagerato rispetto ai danni effettivamente patiti con una richiesta che non ha di certo favorito una conciliazione, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per quanto riguarda invece le spese di ctu le stesse, alla luce degli esiti della consulenza necessari a verificare i danni subiti dall'attrice, vengono poste a carico di parte convenuta che dovrà rifonderle allo Stato per la parte dello stesso anticipata in forza del decreto di liquidazione del 10.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO IO, sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 P_
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di nei confronti di , accertando la Parte_1 P_ responsabilità dello stesso in relazione ai fatti oggetto di causa, e per l'effetto condanna a pagare P_ in favore di , la somma di euro 28.765,14 (di cui euro 231,64 a titolo di danno patrimoniale ed Parte_1 euro 28.533,50 a titolo di danno non patrimoniale) oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di Ctu a carico di con obbligo di rimborso allo Stato di quanto a tale titolo dallo P_ stesso anticipato in forza del decreto di liquidazione del 10.03.2025.
Così deciso in TO IO, il 06/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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