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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/07/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati: Stefano Billet Presidente rel. Stefano Billet Giudice Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 327/2025 avente ad oggetto la separazione personale ed il divorzio, su ricorso depositato in data 19.02.2025, congiuntamente da:
nato a [...]-TERME (PT) il 18/06/1973, Parte_1 I 35 51016 MONTECATINI TERME ITALIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra PANICACCI, presso lo studio del quale elegge domicilio in Indirizzo Telematico;
e
, nata a [...] il [...] e Parte_2 in Via dei Colli 35 ) CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra PANICACCI, presso lo studio del quale elegge domicilio in Indirizzo Telematico;
e PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE 1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 47- e ss. c.p.c. i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio secondo il rito civile in Montecatini Terme (PT) il 05/09/2011, che dall'unione coniugale non sono nati figli, che la dimora coniugale è stata fissata a Montecatini Terme in via dei Colli 35, che detta dimora è di proprietà di (doc.3bis), Parte_1 che la IG.ra è attualmente disoc Parte_2 [...]
svolge la Professione di consulente del lavoro e revisore contabile Parte_1
Montecatini Terme ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 45.225,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi- rappresentavano di aver deciso di separarsi a causa di eventi che hanno reso intollerabile la convivenza, e che raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione;
al contempo, ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c., dichiaravano altresì di intendere proporre congiunta domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473-
1 bis.47 e ss. c.p.c., la domanda di scioglimento del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. I ricorrenti rappresentavano del resto di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta. Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi chiedevano congiuntamente la fissazione di udienza di comparizione sostituita dal deposito di note scritte, e la conseguente rimessione della causa in decisione affinché il Collegio per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni di separazione:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare resterà nell'utilizzo esclusivo di in Parte_1 qualità proprietario, mentre la IG.ra , che allo stato si Parte_2 è trasferita in Romania, potrà usuf e almeno fino a quando il IG. non provvederà a venderlo. In ogni caso, la IG.ra Parte_1
potrà restare in detto immobile fino a quando non avrà la Parte_2
di un nuovo appartamento, arredato e pronto per l'utilizzo, come di seguito ben specificato, da intestare alla stessa IG.ra entro la Parte_2 data della comunicazione del deposito della sentenza 3) In ordine alle questioni economiche le parti concordano: a) la voltura dell'automobile di marca Mercedes classe A tg. EW061Hl. di proprietà del IG.
a favore di contestualmente Parte_1 Parte_2 alla sottoscrizione del ricorso;
b) l'assegnazione di tutti i suppellettili, quadri, mobili costituenti l'arredamento della casa familiare posta in Montecatini T.me via dei Colli 35, di proprietà del IG. , a favore di Parte_1 [...]
con prelievo da della comuni Parte_2 sentenza di divorzio con prelievo;
c) la corresponsione di una somma di denaro a favore di pari a complessive Parte_2 100.000,00 a titolo di liquida valere anche nella regolamentazione delle condizioni di divorzio ai sensi di legge che il IG.
[...]
verserà con le seguenti modalità: - Euro Parte_1 ila/00) al momento della sottoscrizione del presente ricorso a mezzo bonifico bancario sul seguente Iban RO70RNCB0195008275860004 – SWIFT:RNCB RO BU intestato a - Euro 75.000 Parte_2 (settancinquemila/00), al momento della comunicazione del deposito della sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario sul detto Iban intestato a
. Parte_2 d) Inoltre, sempre a titolo di liquidazione una tantum, il IG.
[...]
si impegna ad acquistare, a favore della IG.ra Parte_1 Parte_2
, un immobile posto nella zona Nord di Montecatini Terme superiore ad
[...] 0.000,00 euro, con rogito notarile da eseguirsi a cura e spese del IG.
, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Parte_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del 07.05.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Sussistono i presupposti richiesti dalla legge
2 Invero la frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione sulla separazione personale Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni come sopra concordate, rimettendo la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio procedibile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione 3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
alle ra Parte_2 riportate in corsivo nel corpo della motivazione;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 201, P. 1, serie A, anno 2001);
3) dispone come da separata ordinanza la rimessione sul ruolo del procedimento e la fissazione di udienza di comparizione decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
4) spese compensate. Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 22/07/2025.
Il Presidente estensore
Stefano Billet
3
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati: Stefano Billet Presidente rel. Stefano Billet Giudice Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 327/2025 avente ad oggetto la separazione personale ed il divorzio, su ricorso depositato in data 19.02.2025, congiuntamente da:
nato a [...]-TERME (PT) il 18/06/1973, Parte_1 I 35 51016 MONTECATINI TERME ITALIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra PANICACCI, presso lo studio del quale elegge domicilio in Indirizzo Telematico;
e
, nata a [...] il [...] e Parte_2 in Via dei Colli 35 ) CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra PANICACCI, presso lo studio del quale elegge domicilio in Indirizzo Telematico;
e PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE 1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 47- e ss. c.p.c. i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio secondo il rito civile in Montecatini Terme (PT) il 05/09/2011, che dall'unione coniugale non sono nati figli, che la dimora coniugale è stata fissata a Montecatini Terme in via dei Colli 35, che detta dimora è di proprietà di (doc.3bis), Parte_1 che la IG.ra è attualmente disoc Parte_2 [...]
svolge la Professione di consulente del lavoro e revisore contabile Parte_1
Montecatini Terme ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 45.225,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi- rappresentavano di aver deciso di separarsi a causa di eventi che hanno reso intollerabile la convivenza, e che raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione;
al contempo, ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c., dichiaravano altresì di intendere proporre congiunta domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473-
1 bis.47 e ss. c.p.c., la domanda di scioglimento del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. I ricorrenti rappresentavano del resto di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta. Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi chiedevano congiuntamente la fissazione di udienza di comparizione sostituita dal deposito di note scritte, e la conseguente rimessione della causa in decisione affinché il Collegio per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni di separazione:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare resterà nell'utilizzo esclusivo di in Parte_1 qualità proprietario, mentre la IG.ra , che allo stato si Parte_2 è trasferita in Romania, potrà usuf e almeno fino a quando il IG. non provvederà a venderlo. In ogni caso, la IG.ra Parte_1
potrà restare in detto immobile fino a quando non avrà la Parte_2
di un nuovo appartamento, arredato e pronto per l'utilizzo, come di seguito ben specificato, da intestare alla stessa IG.ra entro la Parte_2 data della comunicazione del deposito della sentenza 3) In ordine alle questioni economiche le parti concordano: a) la voltura dell'automobile di marca Mercedes classe A tg. EW061Hl. di proprietà del IG.
a favore di contestualmente Parte_1 Parte_2 alla sottoscrizione del ricorso;
b) l'assegnazione di tutti i suppellettili, quadri, mobili costituenti l'arredamento della casa familiare posta in Montecatini T.me via dei Colli 35, di proprietà del IG. , a favore di Parte_1 [...]
con prelievo da della comuni Parte_2 sentenza di divorzio con prelievo;
c) la corresponsione di una somma di denaro a favore di pari a complessive Parte_2 100.000,00 a titolo di liquida valere anche nella regolamentazione delle condizioni di divorzio ai sensi di legge che il IG.
[...]
verserà con le seguenti modalità: - Euro Parte_1 ila/00) al momento della sottoscrizione del presente ricorso a mezzo bonifico bancario sul seguente Iban RO70RNCB0195008275860004 – SWIFT:RNCB RO BU intestato a - Euro 75.000 Parte_2 (settancinquemila/00), al momento della comunicazione del deposito della sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario sul detto Iban intestato a
. Parte_2 d) Inoltre, sempre a titolo di liquidazione una tantum, il IG.
[...]
si impegna ad acquistare, a favore della IG.ra Parte_1 Parte_2
, un immobile posto nella zona Nord di Montecatini Terme superiore ad
[...] 0.000,00 euro, con rogito notarile da eseguirsi a cura e spese del IG.
, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Parte_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del 07.05.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Sussistono i presupposti richiesti dalla legge
2 Invero la frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione sulla separazione personale Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni come sopra concordate, rimettendo la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio procedibile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione 3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
alle ra Parte_2 riportate in corsivo nel corpo della motivazione;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 201, P. 1, serie A, anno 2001);
3) dispone come da separata ordinanza la rimessione sul ruolo del procedimento e la fissazione di udienza di comparizione decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
4) spese compensate. Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 22/07/2025.
Il Presidente estensore
Stefano Billet
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