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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/08/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________
COMUNICA N. __________
Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso
REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3478/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Parma, Borgo Cocconi, 38 in proprio e in qualità di socio accomandatario di CP_1 Controparte_2
con sede legale in Piazzale Picelli, 11/d-e rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Di Cosmo
) per procura in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Parma, strada G. Mazzini, 43, pec.: fax per le comunicazioni 0521677414 Email_1
OPPONENTE
contro
, con sede legale in Controparte_3
Parma, Strada del Quartiere n. 2/a, c.f. , in persona del Commissario P.IVA_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, dott. rappresentata CP_4
e difesa in forza di procura speciale apposta su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'avvocato Luca Petraglia (c.f. , PEC: C.F._3
[..
[...] t), e dall'avv. Maria Laura Sideri (c.f. Email_2
) congiuntamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata C.F._4
presso la sede legale di in Parma, Strada del Quartiere n. 2/a. Pt_2
OPPOSTA
Nel la causa is critta al n. 3478/2023 R.G., assegnat a a sent enz a sull e seguenti concl usioni:
per l'opponente:
“CHIEDE all'On.le Tribunale adito fissare l'udienza di discussione della causa
ed accogli ere l e seguenti conclus ioni :
- Dichiarare l a nulli tà della cart ella di pagamento N . 078 2023 00032020 80 000
ruolo emesso da;
Controparte_3
- in subordine r idur r e l a sanzione al mi ni mo edi ttal e.
Con vittoria di spese e competenze.”
per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda ed
eccezi one, così provvedere:
Nel merito:
- Rigett are il ricors o promoss o dal Sig. , in proprio e in qualit à di Parte_1
soci o accomandatari o di per le ragioni tutt e di CP_1 Controparte_5
cui in narrati va;
- Per l'eff ett o conf ermar e la car tel la di pagamento n. 078 2023 00032020 80 000
con la quale veniva i rrogata una sanzione pecuniaria pari ad euro 3.067,18;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre ad accessori di legge”.
Fatto
2 Con ri corso dat ato 11 ottobre 2023 il ricorrent e ha im pugnato la cart ell a di pagam ent o n. 0782023 00032020 80 000 em essa da Controparte_6
, Agent e dell a Ris cossione – Provi ncia di Parm a, su incari co di
[...] Pt_3
e noti fi cat a i n dat a 13.09.2023, con la qual e veni va i rrogat a una sanzi one
[...]
amminist rat iva pecuni ari a pari ad euro 3.067,18 (i nt eressi com presi) al trasgressore Si g. in propri o e in quali tà di socio accom andat ario di Parte_1
in relazione alla contestata violazione dell'art. CP_1 Controparte_5
6, comm a 2, R eg. CE 29 april e 2004, n. 852, sanzionat a dall 'art . 6, comm a 3,
Decret o Legi sl ativo 6 novem bre 2007, n. 193, così com e accert ata in forza di verbal e sanzionat ori o em ess o dal Com ando Carabinieri per la Tutela del la S alut e –
N.A.S. di P arm a - n. 2/176 del 26.09.2017 e conseguent e l ' con nota Parte_3
prot . n. 26907 del 16.0 4.2021, em ett eva moti vat a ordi nanz a -i ngiunzione di pagam ent o per la somma di euro 3.006,60 – spese di notifi ca del provvedim ent o incl use – nei confronti del t ras gressore Sig. i n qualit à di t itol are Parte_1
dell'esercizio commerciale di cui sopra, conf ermando, pertanto, l'importo ori ginari am ent e com minat o con verbale di accert at a viol azione ammi nist rativa n.
2/176 del 26.09.2017, in relazione alla contestata violazione dell'art. 6, comma 2,
Reg. CE 29 aprile 2004, n. 852, sanzionata dall'art. 6, comma 3 , Decreto
Legi sl ativo 6 novem bre 2007, n. 193.
Eccepiva il ricorrente: l'eccesso di potere ed il travisamento dei fatti,
l'Illegittimità per carenza di istruttoria. Si costituivano nel presente giudizio i procuratori in nom e e per cont o dell ' cont estando, anche per gl i Parte_4
effetti di cui all'art. 115 c.p.c., tutte le domande ex adverso formul at e nei propri confronti, chiedendone l'integrale rigetto, siccome infondate in fatto ed in diritto.
3 Previa t ratt azione, l a caus a veni va di scussa e decisa all ' udi enza odi erna com e da dispositivo in atti l et to ai pres enti .
Diritto
Il ri corso non è fondato e va ri gett ato.
L'opponente ha eccepito che: “Il provvedimento impugnato non richiama alcuna
disposizione vigente che pos sa giustifi care le prescrizioni imposte né l e speci fiche
non conformità ri scontrat e, risultando perciò ill egi ttimo per carenza di
presupposti e sotto il profilo motivazionale”.
La cart ell a di pagament o n. 078 2023 00032020 80 000 – è st at a emessa da
, Agent e del l a Riscossione – Provinci a di P arm a, Controparte_7
su incari co di ed ha il proprio presupposto e fondam ento giuridi co, Parte_5
dappri ma nel mancato pagam ent o del verbale n. 2/176 del 26.09.2017
(regol arm ent e notificato a mani del destinat ari o) e, conseguent em ent e, nel m ancat o pagamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0026907 del 16.04.2021 (che risulta regol arment e notifi cat a al Si g. a m ezzo servi zio post al e), per il Parte_1
medesim o ill ecito amminist rativo.
In t em a di m otivazi one di cart ell e di pagam ent o, l a Suprem a Cort e di C assazione ha ril evat o che “Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto
impositi vo gi à not ifi cat o al cont ribuente, ma costit uisca il pri mo ed unico atto con
il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria […] es sa deve essere
moti vat a alla str egua di un atto propri amente i mpositi vo, e contenere, qui ndi, gl i
el ementi i ndis pensabili per cons enti re al cont ribuente di eff ettuare il necessari o
controll o sulla corr ett ezz a dell'imposizione. Tale motivazione può essere a ssolta
per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione […]
l'atto di rinvio, quando si tratti di atti dei quali il contribuente abbia già
4 integral e e l egal e conos cenza per eff etto di precedente not ifi cazi one o
pubbl icazione, no n deve ess er e necessari ament e all egato all a cart ella” (cfr. Cort e
Cassazione, s ez. V, 14.05.2010, n. 11722). Pertanto l' mediante Parte_3
l'emissione della suddetta cartella di pagamento, ha correttamente e tempestivamente dato seguito all'i ter di riscossione dei credi ti all a st essa dovuti,
sicché non sus sist e alcuna ill egitti mit à .
L'art. 27 Legge 24 novembre 1981, n. 689, rubricato “Esecuzione forzata”, che dispone: “Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso
inutil ment e il termine fi ssat o per il pagamento, l'Autorità che ha emess o
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base all e
norme previste per la esazione delle imposte dirette […] ”.
Errando l'opponente ha sostenuto che “In aggiunta l'Amministrazione ha
erroneamente ri chiamato nel pr ovvedi ment o la fattispeci e di cui al comma 2
dell'art. 6 del D.Lgs. n. 193/07,… )
In realt à dall a lett ura del verbal e di accert at a vi olazi one am minist rativa n. 2/ 176
del 26.09.2017 (all egato n. 3) e dell a conseguent e ordi n anz a-ingi unzione di pagam ent o prot . n. 0026907 del 16.04.2021 (si cfr. all egato n. 7) si evi nce che l'assunto della parte ricorrente è infondato, in quanto entrambi gli atti amministrativi riportano che la norma violata è quella di cui all'art. 6, co. 2, R eg.
CE 29 aprile 2004, n. 852 e quella sanzionatoria è quella di cui all'art. 6, co. 3,
D.Lgs.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Nessuna eccezione mossa da part e opponent e può trovare accoglim ent o: le noti fiche risult ano regol ari, la moti vaz ione complet a, non son o stati sollevat i errori di calcolo né l'omessa indicazione degli estremi dell'atto presupposto, non
5 la prescrizione, non l'estinzione del debito o l'inesistenza dell'atto presupposto,
né l'irregolarità delle procedura di riscossione o la nullità del ruolo esattoriale.
Sulla base di quanto illustrato, l'illecito amministrativo appare accertato sia nel suo profil o form ale s ia i n quel lo sost anzi al e, oggetti vo e soggettivo.
Le suespost e consi derazi oni comport ano il r i get to del ricorso, ri tenendosi sussistere gius ti mot ivi e ragi oni di equi tà per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 3478/2023 R.G., ogni altra e diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, revoca la sospensione disposta con decreto 28.11.2023, rigetta il ricorso, conferma il provvedimento impugnato e dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Deposito della motivazione riservato nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
6
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________
COMUNICA N. __________
Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso
REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3478/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Parma, Borgo Cocconi, 38 in proprio e in qualità di socio accomandatario di CP_1 Controparte_2
con sede legale in Piazzale Picelli, 11/d-e rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Di Cosmo
) per procura in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Parma, strada G. Mazzini, 43, pec.: fax per le comunicazioni 0521677414 Email_1
OPPONENTE
contro
, con sede legale in Controparte_3
Parma, Strada del Quartiere n. 2/a, c.f. , in persona del Commissario P.IVA_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, dott. rappresentata CP_4
e difesa in forza di procura speciale apposta su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'avvocato Luca Petraglia (c.f. , PEC: C.F._3
[..
[...] t), e dall'avv. Maria Laura Sideri (c.f. Email_2
) congiuntamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata C.F._4
presso la sede legale di in Parma, Strada del Quartiere n. 2/a. Pt_2
OPPOSTA
Nel la causa is critta al n. 3478/2023 R.G., assegnat a a sent enz a sull e seguenti concl usioni:
per l'opponente:
“CHIEDE all'On.le Tribunale adito fissare l'udienza di discussione della causa
ed accogli ere l e seguenti conclus ioni :
- Dichiarare l a nulli tà della cart ella di pagamento N . 078 2023 00032020 80 000
ruolo emesso da;
Controparte_3
- in subordine r idur r e l a sanzione al mi ni mo edi ttal e.
Con vittoria di spese e competenze.”
per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda ed
eccezi one, così provvedere:
Nel merito:
- Rigett are il ricors o promoss o dal Sig. , in proprio e in qualit à di Parte_1
soci o accomandatari o di per le ragioni tutt e di CP_1 Controparte_5
cui in narrati va;
- Per l'eff ett o conf ermar e la car tel la di pagamento n. 078 2023 00032020 80 000
con la quale veniva i rrogata una sanzione pecuniaria pari ad euro 3.067,18;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre ad accessori di legge”.
Fatto
2 Con ri corso dat ato 11 ottobre 2023 il ricorrent e ha im pugnato la cart ell a di pagam ent o n. 0782023 00032020 80 000 em essa da Controparte_6
, Agent e dell a Ris cossione – Provi ncia di Parm a, su incari co di
[...] Pt_3
e noti fi cat a i n dat a 13.09.2023, con la qual e veni va i rrogat a una sanzi one
[...]
amminist rat iva pecuni ari a pari ad euro 3.067,18 (i nt eressi com presi) al trasgressore Si g. in propri o e in quali tà di socio accom andat ario di Parte_1
in relazione alla contestata violazione dell'art. CP_1 Controparte_5
6, comm a 2, R eg. CE 29 april e 2004, n. 852, sanzionat a dall 'art . 6, comm a 3,
Decret o Legi sl ativo 6 novem bre 2007, n. 193, così com e accert ata in forza di verbal e sanzionat ori o em ess o dal Com ando Carabinieri per la Tutela del la S alut e –
N.A.S. di P arm a - n. 2/176 del 26.09.2017 e conseguent e l ' con nota Parte_3
prot . n. 26907 del 16.0 4.2021, em ett eva moti vat a ordi nanz a -i ngiunzione di pagam ent o per la somma di euro 3.006,60 – spese di notifi ca del provvedim ent o incl use – nei confronti del t ras gressore Sig. i n qualit à di t itol are Parte_1
dell'esercizio commerciale di cui sopra, conf ermando, pertanto, l'importo ori ginari am ent e com minat o con verbale di accert at a viol azione ammi nist rativa n.
2/176 del 26.09.2017, in relazione alla contestata violazione dell'art. 6, comma 2,
Reg. CE 29 aprile 2004, n. 852, sanzionata dall'art. 6, comma 3 , Decreto
Legi sl ativo 6 novem bre 2007, n. 193.
Eccepiva il ricorrente: l'eccesso di potere ed il travisamento dei fatti,
l'Illegittimità per carenza di istruttoria. Si costituivano nel presente giudizio i procuratori in nom e e per cont o dell ' cont estando, anche per gl i Parte_4
effetti di cui all'art. 115 c.p.c., tutte le domande ex adverso formul at e nei propri confronti, chiedendone l'integrale rigetto, siccome infondate in fatto ed in diritto.
3 Previa t ratt azione, l a caus a veni va di scussa e decisa all ' udi enza odi erna com e da dispositivo in atti l et to ai pres enti .
Diritto
Il ri corso non è fondato e va ri gett ato.
L'opponente ha eccepito che: “Il provvedimento impugnato non richiama alcuna
disposizione vigente che pos sa giustifi care le prescrizioni imposte né l e speci fiche
non conformità ri scontrat e, risultando perciò ill egi ttimo per carenza di
presupposti e sotto il profilo motivazionale”.
La cart ell a di pagament o n. 078 2023 00032020 80 000 – è st at a emessa da
, Agent e del l a Riscossione – Provinci a di P arm a, Controparte_7
su incari co di ed ha il proprio presupposto e fondam ento giuridi co, Parte_5
dappri ma nel mancato pagam ent o del verbale n. 2/176 del 26.09.2017
(regol arm ent e notificato a mani del destinat ari o) e, conseguent em ent e, nel m ancat o pagamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0026907 del 16.04.2021 (che risulta regol arment e notifi cat a al Si g. a m ezzo servi zio post al e), per il Parte_1
medesim o ill ecito amminist rativo.
In t em a di m otivazi one di cart ell e di pagam ent o, l a Suprem a Cort e di C assazione ha ril evat o che “Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto
impositi vo gi à not ifi cat o al cont ribuente, ma costit uisca il pri mo ed unico atto con
il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria […] es sa deve essere
moti vat a alla str egua di un atto propri amente i mpositi vo, e contenere, qui ndi, gl i
el ementi i ndis pensabili per cons enti re al cont ribuente di eff ettuare il necessari o
controll o sulla corr ett ezz a dell'imposizione. Tale motivazione può essere a ssolta
per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione […]
l'atto di rinvio, quando si tratti di atti dei quali il contribuente abbia già
4 integral e e l egal e conos cenza per eff etto di precedente not ifi cazi one o
pubbl icazione, no n deve ess er e necessari ament e all egato all a cart ella” (cfr. Cort e
Cassazione, s ez. V, 14.05.2010, n. 11722). Pertanto l' mediante Parte_3
l'emissione della suddetta cartella di pagamento, ha correttamente e tempestivamente dato seguito all'i ter di riscossione dei credi ti all a st essa dovuti,
sicché non sus sist e alcuna ill egitti mit à .
L'art. 27 Legge 24 novembre 1981, n. 689, rubricato “Esecuzione forzata”, che dispone: “Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso
inutil ment e il termine fi ssat o per il pagamento, l'Autorità che ha emess o
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base all e
norme previste per la esazione delle imposte dirette […] ”.
Errando l'opponente ha sostenuto che “In aggiunta l'Amministrazione ha
erroneamente ri chiamato nel pr ovvedi ment o la fattispeci e di cui al comma 2
dell'art. 6 del D.Lgs. n. 193/07,… )
In realt à dall a lett ura del verbal e di accert at a vi olazi one am minist rativa n. 2/ 176
del 26.09.2017 (all egato n. 3) e dell a conseguent e ordi n anz a-ingi unzione di pagam ent o prot . n. 0026907 del 16.04.2021 (si cfr. all egato n. 7) si evi nce che l'assunto della parte ricorrente è infondato, in quanto entrambi gli atti amministrativi riportano che la norma violata è quella di cui all'art. 6, co. 2, R eg.
CE 29 aprile 2004, n. 852 e quella sanzionatoria è quella di cui all'art. 6, co. 3,
D.Lgs.vo 6 novembre 2007, n. 193.
Nessuna eccezione mossa da part e opponent e può trovare accoglim ent o: le noti fiche risult ano regol ari, la moti vaz ione complet a, non son o stati sollevat i errori di calcolo né l'omessa indicazione degli estremi dell'atto presupposto, non
5 la prescrizione, non l'estinzione del debito o l'inesistenza dell'atto presupposto,
né l'irregolarità delle procedura di riscossione o la nullità del ruolo esattoriale.
Sulla base di quanto illustrato, l'illecito amministrativo appare accertato sia nel suo profil o form ale s ia i n quel lo sost anzi al e, oggetti vo e soggettivo.
Le suespost e consi derazi oni comport ano il r i get to del ricorso, ri tenendosi sussistere gius ti mot ivi e ragi oni di equi tà per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 3478/2023 R.G., ogni altra e diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, revoca la sospensione disposta con decreto 28.11.2023, rigetta il ricorso, conferma il provvedimento impugnato e dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Deposito della motivazione riservato nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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