Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 809/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Gianluca Beltramini e
Francesca Scamuzzi;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro intercorsa Per_1
e ormai cessata;
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visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti il minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) Il figlio minore è affidato in maniera condivisa tra i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre in Via Napoli 40 B / 4;
2) Il Signor potrà visitare il figlio neonato , in modo regolare, con Parte_1 Per_1
frequenza e durata stabilite in accordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze del bambino e dei genitori stessi, al fine di garantire al bambino una continuità affettiva con entrambi i genitori, nel suo superiore interesse;
3) Il Signor verserà alla OR , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento del figlio la somma di € 200,00, somma che sarà versata alla OR Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del Parte_2
presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, sul c/ c. n.
Intesa San Paolo n. 1391
4) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie al 50% relative al figlio
secondo il Protocollo del Tribunale di Genova, approvato in data 15/09/20216; Per_1
5) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
2 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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