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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 18/02/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2140/2021 depositato il 25/09/2021
proposto da
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti 1 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore 1 SA - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 03/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8768 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Brindisi ha appellato la sentenza 184/2021 di quella C.T.P. per i motivi esposti in ricorso, concludendo per l'accoglimento del gravame con rifusione delle spese e distrazione.
Si è costituita la Cooperativa, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
All'udienza odierna le parti si sono riportate a tutti i loro scritti difensivi e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con memoria depositata lo scorso 29 gennaio la Cooperativa ha fatto presente che:
a) si è resa definitiva per omessa impugnazione la sentenza 2509/2022 di questa Corte che ha confermato il (minor) tributo effettivamente dovuto per l'anno 2014;
b) con provvedimento in autotutela dell'8.7.2025, accogliendo la linea difensiva della Cooperativa, il
Comune ha annullato gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2019 e 2020.
Ciò posto, è pacifico che lo stato dei luoghi e la consistenza del bene ancora nella disponibilità della
Cooperativa nel 2017 siano rimasti invariati rispetto al 2014.
Vanno all'uopo richiamati i passaggi salienti della sentenza 2509.
"A) Già dal 2004 [la Cooperativa] non operava più in quell'immobile, concessole in comodato dal Comune di Brindisi per gestire una comunità per tossicodipendenti;
nel 2008 lo dismetteva definitivamente, con la sola eccezione di due vani posti al piano terra del fabbricato, per i quali pagava la Tari, che continuava a usare come deposito di attrezzature per attività di giardinaggio (svolte però in altri immobili) e sempre finalizzate all'inserimento socio-lavorativo di persone provenienti da contesti di emarginazione.
B) A sostegno produceva:
nota 174/2020 del 4.3.2020 con la quale la Asl confermava che a partire dal 1°.
1.2008 il SERT aveva
-
cessato qualunque rapporto "istituzionale e/o di convenzione" relativo alla gestione della comunità terapeutica già allocata in quel bene;
- fatture per forniture di acqua ed energia elettrica con consumi abbattuti rispetto a quando operava la comunità; - dichiarazioni sostitutive di notorietà di tre dipendenti;
una perizia di parte.
[…]
già le prove documentali, nota confermativa della ASL della data di cessazione del rapporto e fatture per le forniture idro-elettriche che attestano una riduzione consistente dei consumi rispetto a quelli accertati quando la comunità era stata operativa, sono più che sufficienti per affermare la dismissione dal 2008, salvo i due locali a piano terra;
prove documentali rispetto alle quali le tre dichiarazioni sostitutive e la perizia di parte rappresentano semplici elementi di contorno ad adiuvandum.
Poche parole infine su un dato altrettanto pacifico ma che, secondo il Comune, smentirebbe gli assunti di controparte: la disponibilità dell'intero compendio anche nel 2014 sarebbe confermata dal fatto che la
Cooperativa aveva istallato e manteneva funzionanti a sue spese un impianto d'allarme e uno d'illuminazione notturna.
Ancora una volta l'argomento non coglie nel segno.
È certo che i due impianti servono alla Cooperativa che, continuando a utilizzare i due vani per il deposito di attrezzature di sua proprietà, ha un indubbio interesse a cercare di prevenire con strumenti dissuasivi dannose intrusioni di malintenzionati;
ma sul piano logico-giuridico non se ne può inferire che, per il sol fatto che li mantenga attivi e si faccia carico della manutenzione, continui a utilizzare l'intero compendio immobiliare".
Per il rigetto del gravame è allora sufficiente prendere atto del giudicato esterno, richiamato dall'appellata e rilevabile anche d'ufficio.
Sul regolamento delle spese, quelle del grado seguono la soccombenza del Comune come da liquidazione in dispositivo.
Non può invece accogliersi la domanda di condanna anche alle spese del primo grado, siccome esplicitata solo con la menzionata memoria.
P.Q.M.
rigetta l'appello del Comune.
Lo condanna, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 2500,00 oltre accessori di legge.
Lecce, 12.2.2026
il Presidente est.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2140/2021 depositato il 25/09/2021
proposto da
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti 1 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore 1 SA - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 03/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8768 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Brindisi ha appellato la sentenza 184/2021 di quella C.T.P. per i motivi esposti in ricorso, concludendo per l'accoglimento del gravame con rifusione delle spese e distrazione.
Si è costituita la Cooperativa, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
All'udienza odierna le parti si sono riportate a tutti i loro scritti difensivi e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con memoria depositata lo scorso 29 gennaio la Cooperativa ha fatto presente che:
a) si è resa definitiva per omessa impugnazione la sentenza 2509/2022 di questa Corte che ha confermato il (minor) tributo effettivamente dovuto per l'anno 2014;
b) con provvedimento in autotutela dell'8.7.2025, accogliendo la linea difensiva della Cooperativa, il
Comune ha annullato gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2019 e 2020.
Ciò posto, è pacifico che lo stato dei luoghi e la consistenza del bene ancora nella disponibilità della
Cooperativa nel 2017 siano rimasti invariati rispetto al 2014.
Vanno all'uopo richiamati i passaggi salienti della sentenza 2509.
"A) Già dal 2004 [la Cooperativa] non operava più in quell'immobile, concessole in comodato dal Comune di Brindisi per gestire una comunità per tossicodipendenti;
nel 2008 lo dismetteva definitivamente, con la sola eccezione di due vani posti al piano terra del fabbricato, per i quali pagava la Tari, che continuava a usare come deposito di attrezzature per attività di giardinaggio (svolte però in altri immobili) e sempre finalizzate all'inserimento socio-lavorativo di persone provenienti da contesti di emarginazione.
B) A sostegno produceva:
nota 174/2020 del 4.3.2020 con la quale la Asl confermava che a partire dal 1°.
1.2008 il SERT aveva
-
cessato qualunque rapporto "istituzionale e/o di convenzione" relativo alla gestione della comunità terapeutica già allocata in quel bene;
- fatture per forniture di acqua ed energia elettrica con consumi abbattuti rispetto a quando operava la comunità; - dichiarazioni sostitutive di notorietà di tre dipendenti;
una perizia di parte.
[…]
già le prove documentali, nota confermativa della ASL della data di cessazione del rapporto e fatture per le forniture idro-elettriche che attestano una riduzione consistente dei consumi rispetto a quelli accertati quando la comunità era stata operativa, sono più che sufficienti per affermare la dismissione dal 2008, salvo i due locali a piano terra;
prove documentali rispetto alle quali le tre dichiarazioni sostitutive e la perizia di parte rappresentano semplici elementi di contorno ad adiuvandum.
Poche parole infine su un dato altrettanto pacifico ma che, secondo il Comune, smentirebbe gli assunti di controparte: la disponibilità dell'intero compendio anche nel 2014 sarebbe confermata dal fatto che la
Cooperativa aveva istallato e manteneva funzionanti a sue spese un impianto d'allarme e uno d'illuminazione notturna.
Ancora una volta l'argomento non coglie nel segno.
È certo che i due impianti servono alla Cooperativa che, continuando a utilizzare i due vani per il deposito di attrezzature di sua proprietà, ha un indubbio interesse a cercare di prevenire con strumenti dissuasivi dannose intrusioni di malintenzionati;
ma sul piano logico-giuridico non se ne può inferire che, per il sol fatto che li mantenga attivi e si faccia carico della manutenzione, continui a utilizzare l'intero compendio immobiliare".
Per il rigetto del gravame è allora sufficiente prendere atto del giudicato esterno, richiamato dall'appellata e rilevabile anche d'ufficio.
Sul regolamento delle spese, quelle del grado seguono la soccombenza del Comune come da liquidazione in dispositivo.
Non può invece accogliersi la domanda di condanna anche alle spese del primo grado, siccome esplicitata solo con la menzionata memoria.
P.Q.M.
rigetta l'appello del Comune.
Lo condanna, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in € 2500,00 oltre accessori di legge.
Lecce, 12.2.2026
il Presidente est.