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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 152/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 152/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MAZZARIOL OMBRETTA
e nato a [...] il [...], assistito e Controparte_1
difeso dall'avv. MERCURI FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 08/07/2023 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 04/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente insieme alla madre presso la quale avrà la residenza;
3) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
4) modalità di visita padre/figlio attuate in maniera flessibile, in considerazione delle peculiarità e tempistiche degli impegni di lavoro del signor che Controparte_1
comportano anche dei periodi di assenza dal luogo di residenza del minore: weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con disponibilità ad incontri infrasettimanali pomeridiani anche con eventuale pernotto, previamente concordati tra i genitori e compatibilmente con le esigenze prioritarie del figlio minore;
il signor si impegna a comunicare appena note e comunque con Controparte_1
congruo anticipo le proprie disponibilità di giorni e orari, con calendarizzazione almeno mensile;
5) pari tempi di permanenza durante le vacanze Natalizie, Pasquali ed in ogni altro periodo dell'anno scolastico in cui la frequenza sarà sospesa, con le consuete alternanze;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due/tre settimane da comunicare entro il 15 maggio di ogni anno con priorità di scelta ad anni alterni.
Nel 2025 la priorità di scelta sarà della madre;
6) compleanno del figlio: i genitori festeggeranno assieme a , se possibile;
Per_1
pagina 3 di 5 7) compleanno dei genitori: in queste giornate il festeggiato terrà con sé il figlio dalle ore 10:00 fino alla mattina successiva a prescindere dal calendario e senza recuperi;
8) in ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori in ordine ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno di loro, in ragione di specifiche esigenze o impegni familiari;
9) il signor si impegna a corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore,
[...]
l'importo di Euro 800,00 (ottocento/00) entro il 5° giorno di ogni mese mediante bonifico bancario importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10) il signor si farà carico della quota del 100% delle spese Controparte_1
c.d. straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative per il figlio, come da Protocollo
Famiglia (pagg. 7, 8 e 9) del Tribunale di Pescara del 17.11.2020 (doc. 13), con riduzione al 70% a partire da quando la sig.ra godrà di redditi adeguati a Pt_1
garantirle l'autosufficienza economica;
11) l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
12) il signor continuerà a pagare il canone di locazione Controparte_1 mensile della casa familiare, pari ad €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00), comprese le spese condominiali, per due anni a decorrere dal 1° novembre 2024. Alla scadenza delle due annualità i coniugi prevederanno una proroga del pagamento per un ulteriore periodo nel caso in cui la sig.ra non abbia migliorato le proprie Pt_1
condizioni economiche e reddituali;
13) la signora continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'auto Parte_1
modello 500L, targata GB169BV, intestata al padre del signor . Controparte_1
Il pagamento della rata mensile di €. 300,00 del finanziamento in essere per l'acquisto dell'auto rimarrà sino alla sua estinzione a carico del signor CP_1
pagina 4 di 5 , che continuerà a sostenere anche le relative spese di bollo e CP_1
assicurazione;
14) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome del figlio minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 152/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MAZZARIOL OMBRETTA
e nato a [...] il [...], assistito e Controparte_1
difeso dall'avv. MERCURI FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 08/07/2023 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 04/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente insieme alla madre presso la quale avrà la residenza;
3) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
4) modalità di visita padre/figlio attuate in maniera flessibile, in considerazione delle peculiarità e tempistiche degli impegni di lavoro del signor che Controparte_1
comportano anche dei periodi di assenza dal luogo di residenza del minore: weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con disponibilità ad incontri infrasettimanali pomeridiani anche con eventuale pernotto, previamente concordati tra i genitori e compatibilmente con le esigenze prioritarie del figlio minore;
il signor si impegna a comunicare appena note e comunque con Controparte_1
congruo anticipo le proprie disponibilità di giorni e orari, con calendarizzazione almeno mensile;
5) pari tempi di permanenza durante le vacanze Natalizie, Pasquali ed in ogni altro periodo dell'anno scolastico in cui la frequenza sarà sospesa, con le consuete alternanze;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due/tre settimane da comunicare entro il 15 maggio di ogni anno con priorità di scelta ad anni alterni.
Nel 2025 la priorità di scelta sarà della madre;
6) compleanno del figlio: i genitori festeggeranno assieme a , se possibile;
Per_1
pagina 3 di 5 7) compleanno dei genitori: in queste giornate il festeggiato terrà con sé il figlio dalle ore 10:00 fino alla mattina successiva a prescindere dal calendario e senza recuperi;
8) in ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori in ordine ai tempi di permanenza della prole presso ciascuno di loro, in ragione di specifiche esigenze o impegni familiari;
9) il signor si impegna a corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore,
[...]
l'importo di Euro 800,00 (ottocento/00) entro il 5° giorno di ogni mese mediante bonifico bancario importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10) il signor si farà carico della quota del 100% delle spese Controparte_1
c.d. straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative per il figlio, come da Protocollo
Famiglia (pagg. 7, 8 e 9) del Tribunale di Pescara del 17.11.2020 (doc. 13), con riduzione al 70% a partire da quando la sig.ra godrà di redditi adeguati a Pt_1
garantirle l'autosufficienza economica;
11) l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
12) il signor continuerà a pagare il canone di locazione Controparte_1 mensile della casa familiare, pari ad €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00), comprese le spese condominiali, per due anni a decorrere dal 1° novembre 2024. Alla scadenza delle due annualità i coniugi prevederanno una proroga del pagamento per un ulteriore periodo nel caso in cui la sig.ra non abbia migliorato le proprie Pt_1
condizioni economiche e reddituali;
13) la signora continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'auto Parte_1
modello 500L, targata GB169BV, intestata al padre del signor . Controparte_1
Il pagamento della rata mensile di €. 300,00 del finanziamento in essere per l'acquisto dell'auto rimarrà sino alla sua estinzione a carico del signor CP_1
pagina 4 di 5 , che continuerà a sostenere anche le relative spese di bollo e CP_1
assicurazione;
14) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome del figlio minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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