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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento N.R.G. 512/2025 promosso da:
, con l'Avv. DRAGONI BENEDETTA/ ; Parte_1
ATTORE/I
CONTRO
- AUTORITA con Controparte_1
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA,
- Controparte_2
CONVENUTO/I
All'udienza del 18/06/2025 ad ore 13.10 davanti al Giudice
Maddalena Saturni è presente:
per la parte attrice, l'Avv. DRAGONI Parte_1
BENEDETTA;
per la parte convenuta, Controparte_3
nessuno;
[...]
per nessuno. Controparte_4
Il Giudice
rilevata la regolarità della notifica al convenuto
[...]
ne dichiara la contumacia. Controparte_4
L'avv. Dragoni preso atto dell'intervenuto sgravio concorda per la dichiarazione di cessata materia del contendere;
insiste però
per la liquidazione delle spese di lite alla luce del principio di soccombenza.
Il Giudice Dopo lo svolgimento di altri incombenti si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il giudice dà lettura della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 20.00.
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 2/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 512/2025
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTA DRAGONI
RICORRENTE - OPPONENTE
contro
(C.F. Controparte_3
) con Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
P.IVA_2
RESISTENTE - OPPOSTA
Riscossione Provincia Controparte_5
Pa
Padova (C.F. ), P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“preso atto dell'intervenuto sgravio concorda per la dichiarazione di
cessata materia del contendere;
insiste però per la liquidazione delle spese di lite alla luce del
principio di soccombenza” pag. 3/7 per parte convenuta AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI:
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere e disporre la
compensazione integrale delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti costituite nel giudizio in epigrafe, ossia il ricorrente e la resistente Autorità Garante per la Parte_1
protezione dei dati personali chiedono concordemente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Le ragioni della richiesta riposano sul fatto che il provvedimento oggetto di opposizione (contestato dal ricorrente Parte_1
) - ossia il ruolo n. 2024/004768 emesso dal Garante per la
[...]
protezione dei dati personali e la cartella di pagamento n. 077 2024
00230135 84 000 emessa dall' (doc. Controparte_4
01 ricorrente) notificata in data 13.12.2024 - successivamente alla instaurazione del presente giudizio è stato sgravato con richiesta prot. 57687 del 29 Aprile 2025, come emerge dal doc. 2 dell'Autorità
garante.
Venuta meno la materia del contendere e alla luce delle conclusioni conformi si provvede alla dichiarazione come da dispositivo.
*
Per quanto riguarda invece la liquidazione delle spese di lite,
valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale, si formulano le seguenti considerazioni:
- l' ha emesso e notificato la Controparte_4
cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio su incarico dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per il recupero di “sanzioni amministrative anno
2015”; pag. 4/7 - una cartella avente medesimo oggetto era già stata notificata al nel 2020 e impugnata avanti al Tribunale di Parte_1
Padova RGN 2816/2020 che l'aveva annullata con sentenza n.
649/2023;
- l'Autorità Garante aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione, chiedendone la riforma (12157/2023 di Ruolo
Generale);
- nel frattempo l'Autorità Garante procedeva all'annullamento della prima cartella, come previsto dalla decisione del
Tribunale di Padova;
- con Ordinanza n. 4648/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio avanti al
Tribunale di Padova;
- il giudizio di rinvio veniva riassunto dal Parte_1
e iscritto al RGN 2487/2024 del Tribunale di Padova.
Al momento dell'emissione del nuovo provvedimento sanzionatorio qui in contestazione (ruolo n. 2024/004768 'sanzioni amministrative anno
2015', reso esecutivo in data 25.09.2024 e consegnato il 25.11.2024),
quindi, era pendente presso il Tribunale di Padova un giudizio avente medesimo oggetto.
Invero il ricorso in riassunzione (per il giudizio di rinvio) venne depositato dal in data 17.5.2024; il successivo 28 maggio 2024 Pt_1
il Tribunale di Padova fissava l'udienza del 31.10.2024 per la comparizione delle parti.
L'Autorità Garante giustifica l'emissione del secondo provvedimento -
oggetto dell'odierno giudizio - in quanto “è obbligo della pubblica
amministrazione procedere al recupero delle somme erariali il cui
credito risulti sussistente ed esecutivo: circostanza verificatasi
dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha determinato il pag. 5/7 mantenimento in essere dell'atto originario, da mettere
obbligatoriamente in esecuzione”.
L'argomento non è convincente: non sussiste alcun obbligo di emissione di una cartella di pagamento per una sanzione sulla cui legittimità un
Giudice era già stato adito e chiamato a decidere in separato giudizio
(peraltro con udienza di discussione fissata a breve).
Anzi, un comportamento improntato alla buona fede, volto a non aggravare inutilmente il carico giudiziale, avrebbe voluto che l'Autorità garante attendesse l'esito del giudizio già pendente per il medesimo oggetto prima di emettere una nuova cartella di pagamento,
qualora la sanzione fosse stata dichiarata legittima.
Tanto più che il Giudizio di rinvio, già pendente sul medesimo oggetto, è stato definito di recente con Sentenza 544/2025 dimessa dal convenuto Garante, che conferma l'illegittimità della sanzione e l'annullamento del provvedimento del 2020.
L'Autorità Garante, con il suo comportamento, ha dato causa alla presente lite, sicché non si giustifica la compensazione delle spese,
che si pongono a carico della resistente sulla base della soccombenza virtuale.
La liquidazione degli importi per spese di lite avviene come da dispositivo, scaglione di valore individuato in base al valore del provvedimento impugnato (da € 52.001,00 a € 260.000), liquidazione ai medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per la fase decisoria attesa la decisione in forma semplificata senza il deposito di note scritte.
Le spese di lite tra attore e vengono compensate Controparte_2
in quanto nessun formale addebito è stato mosso alla seconda convenuta.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali al pagamento, in favore del delle spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in € 786,00 per spese vive, € 6.307,00
per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
riscossione.
[...]
Così in data 18/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 7/7
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento N.R.G. 512/2025 promosso da:
, con l'Avv. DRAGONI BENEDETTA/ ; Parte_1
ATTORE/I
CONTRO
- AUTORITA con Controparte_1
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA,
- Controparte_2
CONVENUTO/I
All'udienza del 18/06/2025 ad ore 13.10 davanti al Giudice
Maddalena Saturni è presente:
per la parte attrice, l'Avv. DRAGONI Parte_1
BENEDETTA;
per la parte convenuta, Controparte_3
nessuno;
[...]
per nessuno. Controparte_4
Il Giudice
rilevata la regolarità della notifica al convenuto
[...]
ne dichiara la contumacia. Controparte_4
L'avv. Dragoni preso atto dell'intervenuto sgravio concorda per la dichiarazione di cessata materia del contendere;
insiste però
per la liquidazione delle spese di lite alla luce del principio di soccombenza.
Il Giudice Dopo lo svolgimento di altri incombenti si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il giudice dà lettura della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 20.00.
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 2/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 512/2025
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTA DRAGONI
RICORRENTE - OPPONENTE
contro
(C.F. Controparte_3
) con Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
P.IVA_2
RESISTENTE - OPPOSTA
Riscossione Provincia Controparte_5
Pa
Padova (C.F. ), P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“preso atto dell'intervenuto sgravio concorda per la dichiarazione di
cessata materia del contendere;
insiste però per la liquidazione delle spese di lite alla luce del
principio di soccombenza” pag. 3/7 per parte convenuta AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI:
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere e disporre la
compensazione integrale delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti costituite nel giudizio in epigrafe, ossia il ricorrente e la resistente Autorità Garante per la Parte_1
protezione dei dati personali chiedono concordemente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Le ragioni della richiesta riposano sul fatto che il provvedimento oggetto di opposizione (contestato dal ricorrente Parte_1
) - ossia il ruolo n. 2024/004768 emesso dal Garante per la
[...]
protezione dei dati personali e la cartella di pagamento n. 077 2024
00230135 84 000 emessa dall' (doc. Controparte_4
01 ricorrente) notificata in data 13.12.2024 - successivamente alla instaurazione del presente giudizio è stato sgravato con richiesta prot. 57687 del 29 Aprile 2025, come emerge dal doc. 2 dell'Autorità
garante.
Venuta meno la materia del contendere e alla luce delle conclusioni conformi si provvede alla dichiarazione come da dispositivo.
*
Per quanto riguarda invece la liquidazione delle spese di lite,
valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale, si formulano le seguenti considerazioni:
- l' ha emesso e notificato la Controparte_4
cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio su incarico dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per il recupero di “sanzioni amministrative anno
2015”; pag. 4/7 - una cartella avente medesimo oggetto era già stata notificata al nel 2020 e impugnata avanti al Tribunale di Parte_1
Padova RGN 2816/2020 che l'aveva annullata con sentenza n.
649/2023;
- l'Autorità Garante aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione, chiedendone la riforma (12157/2023 di Ruolo
Generale);
- nel frattempo l'Autorità Garante procedeva all'annullamento della prima cartella, come previsto dalla decisione del
Tribunale di Padova;
- con Ordinanza n. 4648/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio avanti al
Tribunale di Padova;
- il giudizio di rinvio veniva riassunto dal Parte_1
e iscritto al RGN 2487/2024 del Tribunale di Padova.
Al momento dell'emissione del nuovo provvedimento sanzionatorio qui in contestazione (ruolo n. 2024/004768 'sanzioni amministrative anno
2015', reso esecutivo in data 25.09.2024 e consegnato il 25.11.2024),
quindi, era pendente presso il Tribunale di Padova un giudizio avente medesimo oggetto.
Invero il ricorso in riassunzione (per il giudizio di rinvio) venne depositato dal in data 17.5.2024; il successivo 28 maggio 2024 Pt_1
il Tribunale di Padova fissava l'udienza del 31.10.2024 per la comparizione delle parti.
L'Autorità Garante giustifica l'emissione del secondo provvedimento -
oggetto dell'odierno giudizio - in quanto “è obbligo della pubblica
amministrazione procedere al recupero delle somme erariali il cui
credito risulti sussistente ed esecutivo: circostanza verificatasi
dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha determinato il pag. 5/7 mantenimento in essere dell'atto originario, da mettere
obbligatoriamente in esecuzione”.
L'argomento non è convincente: non sussiste alcun obbligo di emissione di una cartella di pagamento per una sanzione sulla cui legittimità un
Giudice era già stato adito e chiamato a decidere in separato giudizio
(peraltro con udienza di discussione fissata a breve).
Anzi, un comportamento improntato alla buona fede, volto a non aggravare inutilmente il carico giudiziale, avrebbe voluto che l'Autorità garante attendesse l'esito del giudizio già pendente per il medesimo oggetto prima di emettere una nuova cartella di pagamento,
qualora la sanzione fosse stata dichiarata legittima.
Tanto più che il Giudizio di rinvio, già pendente sul medesimo oggetto, è stato definito di recente con Sentenza 544/2025 dimessa dal convenuto Garante, che conferma l'illegittimità della sanzione e l'annullamento del provvedimento del 2020.
L'Autorità Garante, con il suo comportamento, ha dato causa alla presente lite, sicché non si giustifica la compensazione delle spese,
che si pongono a carico della resistente sulla base della soccombenza virtuale.
La liquidazione degli importi per spese di lite avviene come da dispositivo, scaglione di valore individuato in base al valore del provvedimento impugnato (da € 52.001,00 a € 260.000), liquidazione ai medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per la fase decisoria attesa la decisione in forma semplificata senza il deposito di note scritte.
Le spese di lite tra attore e vengono compensate Controparte_2
in quanto nessun formale addebito è stato mosso alla seconda convenuta.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali al pagamento, in favore del delle spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in € 786,00 per spese vive, € 6.307,00
per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
riscossione.
[...]
Così in data 18/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 7/7