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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1834/2024 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Gagliardo;
PARTE ATTRICE contro
a socio unico (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Vigna e Giulia Vigna giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nel primo termine ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 deducendo, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio: a) che l'attore e l' avevano convenuto che, Controparte_1 qualora quest'ultima si fosse determinata a vendere il giocatore avrebbe conferito al dott. mandato Persona_1 Pt_1 irrevocabile a vendere, con corrispettivo pari al 5% del prezzo di cessione, a fronte della rinuncia, da parte del dott. , del Pt_1 corrispettivo di euro 320.000,00 dovutogli dalla per la CP_2 pagina 1 di 5 cessione di detto giocatore alla b) che non Controparte_1 era stato sottoscritto alcun mandato, avendo le parti convenuto di rilasciarlo solo una volta che la società convenuta si fosse determinata a vendere il giocatore;
c) che, nel corso dell'anno 2023, quando si era determinata a cedere il Controparte_1 giocatore l'attore aveva partecipato alla trattativa per il Per_1 trasferimento di quest'ultimo alla società Brighton and Hove Albion
Football Club (per brevità, “Brighton”); d) che veniva Per_1 effettivamente ceduto per la somma di euro 17.000.000,00, oltre a ulteriori 3.000.000, di bonus;
e) che la convenuta, omettendo di stipulare con il dott. il mandato irrevocabile a vendere, Pt_1 avrebbe cagionato allo stesso un danno pari ad euro 850.000.00, oltre al 5% del valore dei bonus.
L'attore ha, pertanto, chiesto che, previo l'accertamento degli obblighi assunti dalla la stessa venga Controparte_1 condannata a corrispondergli gli importi predetti.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, evidenziando come nessun accordo sia intercorso con il dott. ; come questi non Pt_1 abbia svolto alcuna attività in relazione alla cessione del giocatore al Brighton;
come tale attività sia stata svolta Per_1 dall'agente sportivo sig. cui era stato Persona_2 versato il relativo corrispettivo;
come, in ogni caso, il Regolamento
Agenti Sportivi FIGC preveda la forma scritta, a pena di nullità, del mandato e una sua durata massima di anni due;
come il dott.
non abbia svolto alcuna attività in relazione al trasferimento Pt_1 per cui è causa.
La società ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e in data
10.12.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò detto, la domanda attorea è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
pagina 2 di 5 È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il contratto stipulato nell'ambito dell'attività sportiva professionistica è funzionalmente inserito nell'ordinamento sportivo, con la conseguenza che la violazione delle prescrizioni regolamentari – pur non integrando di per sé violazione di norme imperative statali – può incidere sulla validità e sull'efficacia civilistica dell'accordo nella misura in cui ne comprometta la funzionalità tipica e la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
In tal senso si sono pronunciate Cass. Civ. n. 5216/2015, Cass.
Civ. n. 18807/2015 e, da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 12811/2024, le quali hanno affermato che l'inosservanza delle forme e dei modelli imposti dai regolamenti federali può rendere il contratto privo della causa concreta o, comunque, inidoneo a produrre gli effetti perseguiti dalle parti.
Ciò premesso, va nondimeno osservato che, nel caso di specie,
l'accordo che, secondo le allegazioni attoree, sarebbe asseritamente intercorso tra il dott. e la dovrebbe Pt_1 Controparte_1 astrattamente qualificarsi (non come contratto di mandato, bensì) come preliminare di mandato, la cui validità deve essere vagliata, nel caso di specie, alla luce dei summenzionati principi giurisprudenziali.
Ora, ritiene questo Giudice che detto contratto preliminare non possa ritenersi efficace per una pluralità di ragioni.
Deve essere, innanzitutto, osservato che la forma scritta a pena di nullità per il mandato è prevista espressamente non soltanto dal
Regolamento Agenti Sportivi FIGC vigente al momento in cui si sarebbe verificata la promessa - quindi nel gennaio 2020 – e da quello vigente all'epoca del trasferimento del Calciatore da a Brighton, bensì anche dalla normativa statale e, in CP_1 particolare, dall'art. 5 d.lgs. 37/2021, il quale testualmente, al comma 1, stabilisce che “Il contratto di mandato sportivo deve, a
pagina 3 di 5 pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) le generalità complete delle parti contraenti;
b) l'oggetto del contratto;
c) la data di stipulazione del contratto;
d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8; e) la sottoscrizione delle parti del contratto”. La previsione, da parte della normativa statale, di una forma scritta ad substantiam del contratto di mandato sportivo – previsione che, secondo la dottrina, risponde ad esigenze di ordine pubblico in questo settore, con funzione di trasparenza e prevenzione dell'intermediazione occulta e delle condotte abusive – comporta l'applicazione dell'art. 1351 c.c., il quale sancisce la nullità del contratto preliminare non redatto nella stessa forma prevista per il contratto definitivo. Nel caso di specie, dunque, pure il preliminare di mandato avrebbe dovuto essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Nonostante il carattere assorbente di tale rilievo, va poi rilevato come il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 37/2021 stabilisca che “Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto”. In dottrina è stato evidenziato come detta previsione risponda a una pluralità di ragioni. In primo luogo, il limite temporale massimo del mandato persegue una funzione di tutela della libertà contrattuale del mandante, atleta o società sportiva, evitando vincoli di lunga durata che, in un contesto professionale caratterizzato da rapida evoluzione delle condizioni economiche, tecniche e personali, potrebbero tradursi in una compressione eccessiva dell'autonomia negoziale del soggetto assistito. In secondo luogo, la durata massima biennale è finalizzata a prevenire situazioni di dipendenza economica o professionale tra pagina 4 di 5 mandante e agente sportivo, nonché fenomeni di “captazione” stabile dell'atleta o della società, che risulterebbero incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e libera concorrenza che informano l'ordinamento sportivo e l'ordinamento civile. La previsione in esame risponderebbe, infine, a un'esigenza di adeguamento del mandato alla natura fiduciaria del rapporto: il mandato sportivo si fonda infatti su un rapporto di fiducia personale, che per sua natura richiede una periodica rivalutazione della persistenza dell'interesse del mandante alla prosecuzione dell'incarico. In tale prospettiva, il limite temporale imposto dal legislatore consente un controllo effettivo sulla permanenza del vincolo fiduciario e sull'attualità dell'interesse perseguito.
Alla luce della rilevanza sistematica di tale previsione, è evidente che il limite biennale del vincolo debba estendersi pure al contratto preliminare di mandato, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendosi il contratto – a dire del dott. – perfezionato Pt_1 il 30.1.2020, lo stesso era divenuto inefficace al momento del trasferimento del giocatore (25.7.2023). Per_1
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 29.190,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1834/2024 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Gagliardo;
PARTE ATTRICE contro
a socio unico (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Vigna e Giulia Vigna giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nel primo termine ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 deducendo, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio: a) che l'attore e l' avevano convenuto che, Controparte_1 qualora quest'ultima si fosse determinata a vendere il giocatore avrebbe conferito al dott. mandato Persona_1 Pt_1 irrevocabile a vendere, con corrispettivo pari al 5% del prezzo di cessione, a fronte della rinuncia, da parte del dott. , del Pt_1 corrispettivo di euro 320.000,00 dovutogli dalla per la CP_2 pagina 1 di 5 cessione di detto giocatore alla b) che non Controparte_1 era stato sottoscritto alcun mandato, avendo le parti convenuto di rilasciarlo solo una volta che la società convenuta si fosse determinata a vendere il giocatore;
c) che, nel corso dell'anno 2023, quando si era determinata a cedere il Controparte_1 giocatore l'attore aveva partecipato alla trattativa per il Per_1 trasferimento di quest'ultimo alla società Brighton and Hove Albion
Football Club (per brevità, “Brighton”); d) che veniva Per_1 effettivamente ceduto per la somma di euro 17.000.000,00, oltre a ulteriori 3.000.000, di bonus;
e) che la convenuta, omettendo di stipulare con il dott. il mandato irrevocabile a vendere, Pt_1 avrebbe cagionato allo stesso un danno pari ad euro 850.000.00, oltre al 5% del valore dei bonus.
L'attore ha, pertanto, chiesto che, previo l'accertamento degli obblighi assunti dalla la stessa venga Controparte_1 condannata a corrispondergli gli importi predetti.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, evidenziando come nessun accordo sia intercorso con il dott. ; come questi non Pt_1 abbia svolto alcuna attività in relazione alla cessione del giocatore al Brighton;
come tale attività sia stata svolta Per_1 dall'agente sportivo sig. cui era stato Persona_2 versato il relativo corrispettivo;
come, in ogni caso, il Regolamento
Agenti Sportivi FIGC preveda la forma scritta, a pena di nullità, del mandato e una sua durata massima di anni due;
come il dott.
non abbia svolto alcuna attività in relazione al trasferimento Pt_1 per cui è causa.
La società ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e in data
10.12.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò detto, la domanda attorea è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
pagina 2 di 5 È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il contratto stipulato nell'ambito dell'attività sportiva professionistica è funzionalmente inserito nell'ordinamento sportivo, con la conseguenza che la violazione delle prescrizioni regolamentari – pur non integrando di per sé violazione di norme imperative statali – può incidere sulla validità e sull'efficacia civilistica dell'accordo nella misura in cui ne comprometta la funzionalità tipica e la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
In tal senso si sono pronunciate Cass. Civ. n. 5216/2015, Cass.
Civ. n. 18807/2015 e, da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 12811/2024, le quali hanno affermato che l'inosservanza delle forme e dei modelli imposti dai regolamenti federali può rendere il contratto privo della causa concreta o, comunque, inidoneo a produrre gli effetti perseguiti dalle parti.
Ciò premesso, va nondimeno osservato che, nel caso di specie,
l'accordo che, secondo le allegazioni attoree, sarebbe asseritamente intercorso tra il dott. e la dovrebbe Pt_1 Controparte_1 astrattamente qualificarsi (non come contratto di mandato, bensì) come preliminare di mandato, la cui validità deve essere vagliata, nel caso di specie, alla luce dei summenzionati principi giurisprudenziali.
Ora, ritiene questo Giudice che detto contratto preliminare non possa ritenersi efficace per una pluralità di ragioni.
Deve essere, innanzitutto, osservato che la forma scritta a pena di nullità per il mandato è prevista espressamente non soltanto dal
Regolamento Agenti Sportivi FIGC vigente al momento in cui si sarebbe verificata la promessa - quindi nel gennaio 2020 – e da quello vigente all'epoca del trasferimento del Calciatore da a Brighton, bensì anche dalla normativa statale e, in CP_1 particolare, dall'art. 5 d.lgs. 37/2021, il quale testualmente, al comma 1, stabilisce che “Il contratto di mandato sportivo deve, a
pagina 3 di 5 pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) le generalità complete delle parti contraenti;
b) l'oggetto del contratto;
c) la data di stipulazione del contratto;
d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8; e) la sottoscrizione delle parti del contratto”. La previsione, da parte della normativa statale, di una forma scritta ad substantiam del contratto di mandato sportivo – previsione che, secondo la dottrina, risponde ad esigenze di ordine pubblico in questo settore, con funzione di trasparenza e prevenzione dell'intermediazione occulta e delle condotte abusive – comporta l'applicazione dell'art. 1351 c.c., il quale sancisce la nullità del contratto preliminare non redatto nella stessa forma prevista per il contratto definitivo. Nel caso di specie, dunque, pure il preliminare di mandato avrebbe dovuto essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Nonostante il carattere assorbente di tale rilievo, va poi rilevato come il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 37/2021 stabilisca che “Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto”. In dottrina è stato evidenziato come detta previsione risponda a una pluralità di ragioni. In primo luogo, il limite temporale massimo del mandato persegue una funzione di tutela della libertà contrattuale del mandante, atleta o società sportiva, evitando vincoli di lunga durata che, in un contesto professionale caratterizzato da rapida evoluzione delle condizioni economiche, tecniche e personali, potrebbero tradursi in una compressione eccessiva dell'autonomia negoziale del soggetto assistito. In secondo luogo, la durata massima biennale è finalizzata a prevenire situazioni di dipendenza economica o professionale tra pagina 4 di 5 mandante e agente sportivo, nonché fenomeni di “captazione” stabile dell'atleta o della società, che risulterebbero incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e libera concorrenza che informano l'ordinamento sportivo e l'ordinamento civile. La previsione in esame risponderebbe, infine, a un'esigenza di adeguamento del mandato alla natura fiduciaria del rapporto: il mandato sportivo si fonda infatti su un rapporto di fiducia personale, che per sua natura richiede una periodica rivalutazione della persistenza dell'interesse del mandante alla prosecuzione dell'incarico. In tale prospettiva, il limite temporale imposto dal legislatore consente un controllo effettivo sulla permanenza del vincolo fiduciario e sull'attualità dell'interesse perseguito.
Alla luce della rilevanza sistematica di tale previsione, è evidente che il limite biennale del vincolo debba estendersi pure al contratto preliminare di mandato, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendosi il contratto – a dire del dott. – perfezionato Pt_1 il 30.1.2020, lo stesso era divenuto inefficace al momento del trasferimento del giocatore (25.7.2023). Per_1
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 29.190,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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