Articolo 6 della Legge 2 maggio 1974, n. 195
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9 giugno 1974
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Versione
1 marzo 2006
Art. 6. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51)) I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa ne' imposta, diretta o indiretta.
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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