Articolo 111 duodecies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 undeciesArticolo 130
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1 gennaio 2004
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1 febbraio 2022
Art. 111-duodecies.

Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano societa' per azioni, in accomandita per azioni o societa' a responsabilita' limitata, le societa' in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le societa' per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall' articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , ed in presenza dei presupposti ivi previsti.
((Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano societa' di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilita' limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea)) ((48)) --------------- AGGIORNAMENTO (48)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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