Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01696/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2021, proposto da VI GR, UL HA, rappresentati e difesi dagli avvocati NI Scalcione, Francesco Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Questura Lecce, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Sportello Unico per l'Immigrazione - Lecce, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Area IV, Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, prot. n. P-LE/L/N/2020/101771 del 18 ottobre 2021, con il quale è stata rigettata l’istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato in favore del cittadino extracomunitario HA UL presentata dal datore di lavoro in data 6 agosto 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020;
- ove occorra, in via presupposta, del parere non favorevole (richiamato e fatto proprio nel provvedimento di diniego impugnato) espresso nel procedimento dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce di estremi sconosciuti;
- ove occorra del preavviso di diniego del 18 febbraio 2021, prot. P-LE/L/N/ 2020/101771;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Lecce, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Questura di Lecce;
Vista la memoria depositata il 21 marzo 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. IO EL e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Premesso che
- parte ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti in epigrafe descritti;
- si sono costituite per resistere le Amministrazioni indicate parimenti in epigrafe;
- il 21 marzo 2026 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso e chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese;
- le Amministrazioni resistenti nulla hanno dedotto;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 23 aprile 2026;
Tenuto conto che
- “ Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022), (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. Seconda, 15 gennaio 2026, n. 68);
Ritenuto che
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, vista la definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IO EL, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IO EL | NI SC |
IL SEGRETARIO