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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DI AN, Presidente
MIETTO MASSIMO, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR P. TERZI n. 06884202500000491000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170011891380000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170023806506002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008277610000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180052554203000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190016810440000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190027452266000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220031004007000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230070790905000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230086298045000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240077023201000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05280-2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05283
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05280-2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05283-2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05283-
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05280-
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013B00308-2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3898/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
.L'Ufficio chiede ed ottiene di depositare sentenza n. 1984-20-2025 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento afferente ai due avvisi di accertamento, imposte 2008 e 2009, presupposti dell'atto di PP3 qui impugnato.
La difesa della parte ricorrente rileva che la sentenza non è passata in giudicato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto il 6.2.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi emesso ai sensi dell'art. 72-bis DPR n. 602/1973 limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento sottostanti.
Con separati motivi di reclamo, parte ricorrente muoveva plurime eccezioni all'atto avversato tra cui la mancata notifica degli atti presupposti piuttosto che l'inesistenza giuridica del pignoramento o l'illegittimità degli interessi.
Si sono costituiti l'ente impositore e quello di riscossione concludendo entrambi per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e ciò, per il vero, in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Alla luce di tale condivisibile principio, la Corte, valutate le questioni dedotte in causa, non può che considerare di dirimente importanza stabilire se gli atti fondanti l'azione espropriativa contrastata dal ricorrente abbiano validamente raggiunto il legittimo destinatario o se, comunque, dallo stesso siano stati utilmente conosciuti.
Sovvengono, al riguardo, le attestazioni in particolar modo allegate dall'ente di riscossione che, nelle sue controdeduzioni, ha saputo schematizzare con ordine non solo la tempestiva notifica degli atti esattivi ma anche le modalità con cui sono veicolati dando, inoltre, contezza documentale di pregressi interventi esecutivi per gli stessi addebiti;
quanto agli avvisi di accertamenti - di cui parimenti è stata fornita la non contestata prova della loro consegna - non può passare sotto silenzio il fatto, grave, che alcuni di essi sono già stati oggetto di giudizi con esito favorevole all'Ufficio.
In siffatto contesto, accertata la conformità alla legge del processo notificatorio tanto delle cartelle quanto degli avvisi di accertamento sottesi al pignoramento, e rilevato che lo stesso, come tutti gli atti autonomamente impugnabili, è aggredibile solo per vizi propri, ritenute solo strumentali e di contorno le altre obiezioni - e in quanto tali da intendersi “superate” nel senso di cui al principio in premessa riportato -, tra cui quelle espresse circa ipotetici vizi formali dell'atto opposto (comunque sanati con la radicazione del presente giudizio) o la misura degli interessi richiesti (e calcolati a norma di legge), la Corte non può che respingere il ricorso condannando il soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate, in favore di ciascuna parte resistente, in € 10.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
10.000,00.
Milano, li 22 ottobre 2025
- Il RE - - Il Presidente -
AS MI DR IM
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DI AN, Presidente
MIETTO MASSIMO, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR P. TERZI n. 06884202500000491000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170011891380000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170023806506002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008277610000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180052554203000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190016810440000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190027452266000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220031004007000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230070790905000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230086298045000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240077023201000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05280-2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05283
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05280-2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05283-2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05283-
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032H05280-
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013B00308-2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3898/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
.L'Ufficio chiede ed ottiene di depositare sentenza n. 1984-20-2025 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento afferente ai due avvisi di accertamento, imposte 2008 e 2009, presupposti dell'atto di PP3 qui impugnato.
La difesa della parte ricorrente rileva che la sentenza non è passata in giudicato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto il 6.2.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi emesso ai sensi dell'art. 72-bis DPR n. 602/1973 limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento sottostanti.
Con separati motivi di reclamo, parte ricorrente muoveva plurime eccezioni all'atto avversato tra cui la mancata notifica degli atti presupposti piuttosto che l'inesistenza giuridica del pignoramento o l'illegittimità degli interessi.
Si sono costituiti l'ente impositore e quello di riscossione concludendo entrambi per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e ciò, per il vero, in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Alla luce di tale condivisibile principio, la Corte, valutate le questioni dedotte in causa, non può che considerare di dirimente importanza stabilire se gli atti fondanti l'azione espropriativa contrastata dal ricorrente abbiano validamente raggiunto il legittimo destinatario o se, comunque, dallo stesso siano stati utilmente conosciuti.
Sovvengono, al riguardo, le attestazioni in particolar modo allegate dall'ente di riscossione che, nelle sue controdeduzioni, ha saputo schematizzare con ordine non solo la tempestiva notifica degli atti esattivi ma anche le modalità con cui sono veicolati dando, inoltre, contezza documentale di pregressi interventi esecutivi per gli stessi addebiti;
quanto agli avvisi di accertamenti - di cui parimenti è stata fornita la non contestata prova della loro consegna - non può passare sotto silenzio il fatto, grave, che alcuni di essi sono già stati oggetto di giudizi con esito favorevole all'Ufficio.
In siffatto contesto, accertata la conformità alla legge del processo notificatorio tanto delle cartelle quanto degli avvisi di accertamento sottesi al pignoramento, e rilevato che lo stesso, come tutti gli atti autonomamente impugnabili, è aggredibile solo per vizi propri, ritenute solo strumentali e di contorno le altre obiezioni - e in quanto tali da intendersi “superate” nel senso di cui al principio in premessa riportato -, tra cui quelle espresse circa ipotetici vizi formali dell'atto opposto (comunque sanati con la radicazione del presente giudizio) o la misura degli interessi richiesti (e calcolati a norma di legge), la Corte non può che respingere il ricorso condannando il soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate, in favore di ciascuna parte resistente, in € 10.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
10.000,00.
Milano, li 22 ottobre 2025
- Il RE - - Il Presidente -
AS MI DR IM