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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/09/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 896/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BALDISERRA ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela R. Mazzeo, dal dott.
Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 16-09-2025.
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di prestare servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente in forza CP_1 di plurimi contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, succedutisi nel tempo e specificamente allegati in ricorso (cfr. contratti prodotti), chiedeva a Codesto Tribunale
l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti, così concludendo “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2016/2017, 2019/2020,
2020/2021, 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie richieste a domanda;
e per l'effetto Condannare il in persona del pro Controparte_2 CP_3
al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di CP_4 indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per, in particolare nel 2016/2017 19,08gg
1 di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse, nel 2019/2020 24,17gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse, nel 2020/2021 23,82gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse, nel 2023/2024 27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse l'anno scolastico 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021,
2023/2024, in particolare 23,41 gg di ferie residue e 3gg di festività soppresso di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria , dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge. Con vittoria di CP_5 spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favoredei procuratori costituiti.”
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso in Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto, insistendo per il rigetto dello stesso.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è così decisa.
**
Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o,
2 ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse in forza del più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art.
1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, atteso che il non ha specificamente contestato il conteggio dei giorni CP_1 di ferie operato dalla parte ricorrente1 per ciascun anno scolastico, pari per l'a.s.
2016/2017 a 19,08gg di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse, per l'.a.s 2019/2020 a
24,17gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse, per l'a.s. 2020/2021 a 23,82gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse e, infine, per l'a.s. 2023/2024 a 27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, l'amministrazione deve essere condannata in via generica
(essendo tale la richiesta di condanna formulata nel ricorso) al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura pari ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.896/2025 RG , così provvede:
-accoglie il ricorso e accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento dell'importo commisurato a 19,08gg di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse per l'a.s. 2016/2017, a 24,17gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse per l'a.s. 2019/2020, a 23,82gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse per l'.a.s. 2020/2021 e a 27,02 gg di ferie residue e
3,33gg di festività soppresse per l'a.s. 2023/2024, oltre accessori di legge;
-condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_1 euro 2.109,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 16/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Irrilevante ai fini del decidere la relazione dell' IIS relativa all'a.s. 2023/2024 richiamata dal Persona_1
a mezzo della quale il Dirigente scolastico “ha fornito accurate indicazioni sulla domanda di ferie, CP_1 ribadendo espressamente e per iscritto : “ tutti i docenti in servizio, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria non nominati come membri delle Commissioni degli esami di stato devono essere reperibili e immediatamente disponibili al servizio fino al 30 giugno 2024” in quanto non idonea ad informare il dipendente della necessità di consumare le ferie, pena una perdita del diritto di fruizione.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 896/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BALDISERRA ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela R. Mazzeo, dal dott.
Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 16-09-2025.
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di prestare servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente in forza CP_1 di plurimi contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, succedutisi nel tempo e specificamente allegati in ricorso (cfr. contratti prodotti), chiedeva a Codesto Tribunale
l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti, così concludendo “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2016/2017, 2019/2020,
2020/2021, 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie richieste a domanda;
e per l'effetto Condannare il in persona del pro Controparte_2 CP_3
al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di CP_4 indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per, in particolare nel 2016/2017 19,08gg
1 di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse, nel 2019/2020 24,17gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse, nel 2020/2021 23,82gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse, nel 2023/2024 27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse l'anno scolastico 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021,
2023/2024, in particolare 23,41 gg di ferie residue e 3gg di festività soppresso di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria , dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge. Con vittoria di CP_5 spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favoredei procuratori costituiti.”
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso in Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto, insistendo per il rigetto dello stesso.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è così decisa.
**
Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o,
2 ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse in forza del più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art.
1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, atteso che il non ha specificamente contestato il conteggio dei giorni CP_1 di ferie operato dalla parte ricorrente1 per ciascun anno scolastico, pari per l'a.s.
2016/2017 a 19,08gg di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse, per l'.a.s 2019/2020 a
24,17gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse, per l'a.s. 2020/2021 a 23,82gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse e, infine, per l'a.s. 2023/2024 a 27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, l'amministrazione deve essere condannata in via generica
(essendo tale la richiesta di condanna formulata nel ricorso) al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura pari ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.896/2025 RG , così provvede:
-accoglie il ricorso e accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento dell'importo commisurato a 19,08gg di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse per l'a.s. 2016/2017, a 24,17gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse per l'a.s. 2019/2020, a 23,82gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse per l'.a.s. 2020/2021 e a 27,02 gg di ferie residue e
3,33gg di festività soppresse per l'a.s. 2023/2024, oltre accessori di legge;
-condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_1 euro 2.109,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 16/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Irrilevante ai fini del decidere la relazione dell' IIS relativa all'a.s. 2023/2024 richiamata dal Persona_1
a mezzo della quale il Dirigente scolastico “ha fornito accurate indicazioni sulla domanda di ferie, CP_1 ribadendo espressamente e per iscritto : “ tutti i docenti in servizio, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria non nominati come membri delle Commissioni degli esami di stato devono essere reperibili e immediatamente disponibili al servizio fino al 30 giugno 2024” in quanto non idonea ad informare il dipendente della necessità di consumare le ferie, pena una perdita del diritto di fruizione.
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