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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 139 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA DE Parte_1
RE e da EL ST RL
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario DARIO
PERIS
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.1.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
9.2.2024, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spettanze dovute a tale titolo dal
01 luglio 2021 – primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa– in forza di decreto di omologa emesso il 25.08.2023 a definizione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. rubricato al numero di R.G.
5837/22, ritualmente notificato all' in data 07.09.2023. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la CP_1
carenza, in capo al ricorrente, del requisito reddituale di legge per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71.
Peraltro, all'udienza del 6.11.2025, fissata per discussione sul punto, la difesa di parte ricorrente rappresentava che l' aveva provveduto, in data 9.06.2025, al CP_1
pagamento della prestazione dedotta in lite con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Previa concessione di termine per consentire all' di prendere posizione in CP_1 ordine a quanto ex adverso dedotto nonché per l'eventuale acquisizione del provvedimento di liquidazione della prestazione oggetto di causa, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, la difesa dell' ha dato di aver provveduto, “verificata la CP_1 sussistenza dei requisiti di legge necessari alla liquidazione della prestazione”, a liquidare in favore del ricorrente l'importo di € 16.315,45 a titolo di conguaglio per arretrati, allegando il modello TE08 del 16.05.2025 (all. 1), nonché il prospetto della pensione relativo al mese di giugno 2025 (all. 2) “ da cui si evince l'avvenuto pagamento delle predette spettanze e del rateo del mese, oltre interessi legali, disposto con data disponibilità 09 giugno 2025”.
Tanto premesso, anche ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, con “spese come per legge”. Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 139 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA DE Parte_1
RE e da EL ST RL
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario DARIO
PERIS
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.1.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
9.2.2024, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spettanze dovute a tale titolo dal
01 luglio 2021 – primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa– in forza di decreto di omologa emesso il 25.08.2023 a definizione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. rubricato al numero di R.G.
5837/22, ritualmente notificato all' in data 07.09.2023. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la CP_1
carenza, in capo al ricorrente, del requisito reddituale di legge per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71.
Peraltro, all'udienza del 6.11.2025, fissata per discussione sul punto, la difesa di parte ricorrente rappresentava che l' aveva provveduto, in data 9.06.2025, al CP_1
pagamento della prestazione dedotta in lite con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Previa concessione di termine per consentire all' di prendere posizione in CP_1 ordine a quanto ex adverso dedotto nonché per l'eventuale acquisizione del provvedimento di liquidazione della prestazione oggetto di causa, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, la difesa dell' ha dato di aver provveduto, “verificata la CP_1 sussistenza dei requisiti di legge necessari alla liquidazione della prestazione”, a liquidare in favore del ricorrente l'importo di € 16.315,45 a titolo di conguaglio per arretrati, allegando il modello TE08 del 16.05.2025 (all. 1), nonché il prospetto della pensione relativo al mese di giugno 2025 (all. 2) “ da cui si evince l'avvenuto pagamento delle predette spettanze e del rateo del mese, oltre interessi legali, disposto con data disponibilità 09 giugno 2025”.
Tanto premesso, anche ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, con “spese come per legge”. Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
OR Busoli