TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9073 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24698/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24698/2023 tra
ATTRICE Parte_1
e
CONVENUTO Controparte_1
Oggi 13 ottobre 2025 alle ore 9.17 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono com- parsi:Per l'avv. CIRILLO LUCA oggi sostituito Parte_1 dall'Avv Cirillo Gianluca che si riporta ai propri scritti
Terminata la discussione ex art 420 cpc , il Giudice decide la causa dando lettu- ra, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de- cisione redatti sul presente verbale nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del lavoro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposi- zione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giu- dice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è pre- vista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente SENTENZA a verbale ex art 429-281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 24698/2023 R.Gen.Aff.Cont, resa all'udienza del 13.10.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione TRA
1
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, alla via Seggio del Popolo 22, presso lo studio dell'Avv. Luca Cirillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-RICORRENTE - E
( ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente al Vico San Petrillo 28
-RESISTENTE CONTUMACE - Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. oggetto 144401). Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scrit- ta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447 bis cpc, depositato presso il Tribunale di Napoli in data 27.11.2023 e notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione della udienza,
ha convenuto in giudizio al fine di sentir- Parte_1 Controparte_1 lo condannare all'immediato rilascio dell'immobile (locale terraneo) sito in Na- poli, alla via San Giovanni in Porta 60 identificato all'NCEU del Comune di Na- poli alla Sez. SLO, foglio 2, part. 47, sub 9, Cat. A/5, classe 6 ed al pagamento dell'indennità di occupazione maturata da novembre 2021 al rilascio quantificata in euro 180/00 mensili e/o nella diversa somma maggiore minore ritenuta dovu- ta nonché al pagamento degli oneri condominiali gravanti sul locale per l'importo di euro 354,24 maturati fino al mese di novembre 2023, oltre i successivi oneri condominiali sino all'effettivo rilascio, con vittoria di spese . In punto di fatto deduceva: che era proprietaria del locale terraneo sito in Napoli, alla via San Giovanni in Porta 60, identificato all'NCEU del Comune di Napoli alla Sez. SLO, foglio 2, part. 47, sub 9, Cat. A/5, classe 6; che tale immobile perveniva in sua proprietà per successione dal padre
[...]
, come da verbale di registrazione del testamento pubblico per Persona_1 notar , rep. n. 854, racc. n. 596; Persona_2 che l'immobile risultava occupato dal sig. che aveva sottoscrit- Controparte_1 to con il dante causa dell'odierna ricorrente contratto di locazione mai registrato dal 1/6/2018 per uso deposito /magazzino per un canone di 180/00 mensili oltre oneri accessori;
che la ricorrente aveva acquistato la proprietà per consolidazione dell'usufrutto dal 6/11/2021 e da tale data nulla il resistente aveva versato per canoni di loca- zione e per oneri condominiali che ammontavano alla data dell'8/11/2023 ad euro 354,24 ; che nonostante le numerose richieste formulate l'immobile in questione non ve- niva restituito alla proprietaria né rilasciato dall'abusivo occupante. Instaurato il giudizio, non si costituiva il convenuto. All'udienza del 15.05.2024, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, sollevando questione ex art. 101 cpc, inerente all'esistenza in atti di un contratto non registrato di locazione a uso diverso a firma del conduttore Parte_2
[...
, sebbene non firmato dal dante causa della sig.ra . Parte_1
La causa di natura documentale viene decisa all'udienza del 13/10/2025, ex art. 281 sexies cpc.
2
******************** In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale ben- Controparte_1 ché ritualmente citato in giudizio non si è costituito. Sempre in via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda attorea per essere stato esperito il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti. Ancora in via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna di rilascio dell'immobile oggetto di causa essendovi stata riconsegna in corso di lite(cfr. verbale di rilascio del 24 gennaio 2024). In merito alla domanda di accertamento della illegittimità dell'occupazione da parte del convenuto a partire da novembre 2021 e di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, da stimarsi nell'importo di € 180,00 mensili, da novembre 2021 al rilascio di gennaio 2024, la stessa va accolta parzialmente. Invero il contratto di locazione ad uso diverso in atti, non sottoscritto dal loca- tore , usufruttuario del bene è nullo per carenza di sot- Parte_3 toscrizione del locatore e di registrazione poiché stipulato posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004 - che ha introdotto la sanzione della nullità testuale in caso di omessa registrazione – e non essendo intervenuta alcuna registrazione tardiva sanante . Conseguentemente va dichiarata illegittima l'occupazione compiuta da signor in relazione al locale oggetto di causa per nullità della scrittura Controparte_1 contrattuale. Nondimeno il conduttore non può ripetere i canoni versati ed in merito alla do- manda attorea tendente ad ottenere l'indennità di occupazione dal mese di no- vembre 2021 (epoca di consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà da parte della attuale ricorrente) si fa applicazione dell'orientamento sancito da Cassazione 32696/2024 secondo cui “In materia contrattuale, la mancanza di una "causa adquirendi" - a qualunque titolo accertata - determina la possibilità di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito anche quando la contropre- stazione non sia a propria volta ripetibile, stante l'eccezionalità, e conseguente non estensibilità, delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni esegui- te, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugna- ta che aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione dei canoni ver- sati in base ad un contratto di locazione dichiarato nullo perché privo della for- ma scritta e non registrato, dando rilievo al profilo dell'ingiustificato arricchi- mento del conduttore in difetto di domanda o eccezione riconvenzionale ex art. 2041 c.c. da proporsi da parte del locatore convenuto, rimasto contumace). La pronuncia in esame in motivazione così si esprime:” (…)in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 cod. civ., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della
3
prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale ”. Va però, tenuto conto che in base ai principi sanciti da Cass Sez. U , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 il danno in caso di indennità di oc- cupazione non può qualificarsi in re ipsa . Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mer- cato ma l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi ed il fatto costi- tutivo del lucro cessante allegato . ragion per cui può essere liquidato indenniz- zo solo dal momento in cui la parte ricorrente ha avanzato richiesta di restitu- zione palesando la volontà di fare uso dell' immobile . Orbene l'unica richiesta in atti datata 29/9/2022 non è corroborata dalla prova della ricezione della raccomanda . Ne consegue che l'indennizzo per indebito ar- ricchimento ex art 2041 cc può essere riconosciuto solo dal mese di settembre 2023, ovvero dalla data della mediazione espletata , per mesi 4 sino al mese di gennaio 2024 , epoca di rilascio . Si ritiene equo riconoscere in via forfettaria in mancanza di prova delle condizio- ni dell'immobile un indennizzo forfettario ex art 2041 cc di 100 € mensili per i mesi da settembre 2023 a gennaio 2024 per complessivi euro 400 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In merito agli oneri condominiali non vi è prova di esborso e della riferibilità di detti oneri al locale di cui è causa. Ogni altra questione è assorbita . Le spese di lite e mediazione seguono la soccombenza teorica e pratica e si li- quidano in dispositivo d'ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018 aggiornati al DM 147/2022 con riferimento al valore ricompreso sino ad € 5.200/00 valori ridotti ai minimi per assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna al rilascio dell'immobile del locale terraneo sito in Napoli, alla via San Giovanni in Porta 60, identificato all'NCEU del Comune di Napoli alla Sez. SLO, foglio 2, part. 47, sub 9, Cat. A/5, classe 6;
3. Accertata l'illegittimità dell'occupazione condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 400/00 Parte_1
(quattrocento/00) oltre interessi legali come motivazione;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite e mediazione Controparte_1 in favore di che si liquidano in complessivi euro Parte_1
1.950/00 di cui euro 150/00 per esborsi ed € 1.800/00 per compensi ol- tre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
Napoli 13/10/2025 Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
4
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24698/2023 tra
ATTRICE Parte_1
e
CONVENUTO Controparte_1
Oggi 13 ottobre 2025 alle ore 9.17 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono com- parsi:Per l'avv. CIRILLO LUCA oggi sostituito Parte_1 dall'Avv Cirillo Gianluca che si riporta ai propri scritti
Terminata la discussione ex art 420 cpc , il Giudice decide la causa dando lettu- ra, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de- cisione redatti sul presente verbale nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del lavoro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposi- zione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giu- dice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è pre- vista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente SENTENZA a verbale ex art 429-281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 24698/2023 R.Gen.Aff.Cont, resa all'udienza del 13.10.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione TRA
1
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, alla via Seggio del Popolo 22, presso lo studio dell'Avv. Luca Cirillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-RICORRENTE - E
( ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente al Vico San Petrillo 28
-RESISTENTE CONTUMACE - Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. oggetto 144401). Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scrit- ta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447 bis cpc, depositato presso il Tribunale di Napoli in data 27.11.2023 e notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione della udienza,
ha convenuto in giudizio al fine di sentir- Parte_1 Controparte_1 lo condannare all'immediato rilascio dell'immobile (locale terraneo) sito in Na- poli, alla via San Giovanni in Porta 60 identificato all'NCEU del Comune di Na- poli alla Sez. SLO, foglio 2, part. 47, sub 9, Cat. A/5, classe 6 ed al pagamento dell'indennità di occupazione maturata da novembre 2021 al rilascio quantificata in euro 180/00 mensili e/o nella diversa somma maggiore minore ritenuta dovu- ta nonché al pagamento degli oneri condominiali gravanti sul locale per l'importo di euro 354,24 maturati fino al mese di novembre 2023, oltre i successivi oneri condominiali sino all'effettivo rilascio, con vittoria di spese . In punto di fatto deduceva: che era proprietaria del locale terraneo sito in Napoli, alla via San Giovanni in Porta 60, identificato all'NCEU del Comune di Napoli alla Sez. SLO, foglio 2, part. 47, sub 9, Cat. A/5, classe 6; che tale immobile perveniva in sua proprietà per successione dal padre
[...]
, come da verbale di registrazione del testamento pubblico per Persona_1 notar , rep. n. 854, racc. n. 596; Persona_2 che l'immobile risultava occupato dal sig. che aveva sottoscrit- Controparte_1 to con il dante causa dell'odierna ricorrente contratto di locazione mai registrato dal 1/6/2018 per uso deposito /magazzino per un canone di 180/00 mensili oltre oneri accessori;
che la ricorrente aveva acquistato la proprietà per consolidazione dell'usufrutto dal 6/11/2021 e da tale data nulla il resistente aveva versato per canoni di loca- zione e per oneri condominiali che ammontavano alla data dell'8/11/2023 ad euro 354,24 ; che nonostante le numerose richieste formulate l'immobile in questione non ve- niva restituito alla proprietaria né rilasciato dall'abusivo occupante. Instaurato il giudizio, non si costituiva il convenuto. All'udienza del 15.05.2024, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, sollevando questione ex art. 101 cpc, inerente all'esistenza in atti di un contratto non registrato di locazione a uso diverso a firma del conduttore Parte_2
[...
, sebbene non firmato dal dante causa della sig.ra . Parte_1
La causa di natura documentale viene decisa all'udienza del 13/10/2025, ex art. 281 sexies cpc.
2
******************** In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale ben- Controparte_1 ché ritualmente citato in giudizio non si è costituito. Sempre in via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda attorea per essere stato esperito il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti. Ancora in via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna di rilascio dell'immobile oggetto di causa essendovi stata riconsegna in corso di lite(cfr. verbale di rilascio del 24 gennaio 2024). In merito alla domanda di accertamento della illegittimità dell'occupazione da parte del convenuto a partire da novembre 2021 e di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, da stimarsi nell'importo di € 180,00 mensili, da novembre 2021 al rilascio di gennaio 2024, la stessa va accolta parzialmente. Invero il contratto di locazione ad uso diverso in atti, non sottoscritto dal loca- tore , usufruttuario del bene è nullo per carenza di sot- Parte_3 toscrizione del locatore e di registrazione poiché stipulato posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004 - che ha introdotto la sanzione della nullità testuale in caso di omessa registrazione – e non essendo intervenuta alcuna registrazione tardiva sanante . Conseguentemente va dichiarata illegittima l'occupazione compiuta da signor in relazione al locale oggetto di causa per nullità della scrittura Controparte_1 contrattuale. Nondimeno il conduttore non può ripetere i canoni versati ed in merito alla do- manda attorea tendente ad ottenere l'indennità di occupazione dal mese di no- vembre 2021 (epoca di consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà da parte della attuale ricorrente) si fa applicazione dell'orientamento sancito da Cassazione 32696/2024 secondo cui “In materia contrattuale, la mancanza di una "causa adquirendi" - a qualunque titolo accertata - determina la possibilità di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito anche quando la contropre- stazione non sia a propria volta ripetibile, stante l'eccezionalità, e conseguente non estensibilità, delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni esegui- te, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugna- ta che aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione dei canoni ver- sati in base ad un contratto di locazione dichiarato nullo perché privo della for- ma scritta e non registrato, dando rilievo al profilo dell'ingiustificato arricchi- mento del conduttore in difetto di domanda o eccezione riconvenzionale ex art. 2041 c.c. da proporsi da parte del locatore convenuto, rimasto contumace). La pronuncia in esame in motivazione così si esprime:” (…)in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 cod. civ., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della
3
prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale ”. Va però, tenuto conto che in base ai principi sanciti da Cass Sez. U , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 il danno in caso di indennità di oc- cupazione non può qualificarsi in re ipsa . Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mer- cato ma l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi ed il fatto costi- tutivo del lucro cessante allegato . ragion per cui può essere liquidato indenniz- zo solo dal momento in cui la parte ricorrente ha avanzato richiesta di restitu- zione palesando la volontà di fare uso dell' immobile . Orbene l'unica richiesta in atti datata 29/9/2022 non è corroborata dalla prova della ricezione della raccomanda . Ne consegue che l'indennizzo per indebito ar- ricchimento ex art 2041 cc può essere riconosciuto solo dal mese di settembre 2023, ovvero dalla data della mediazione espletata , per mesi 4 sino al mese di gennaio 2024 , epoca di rilascio . Si ritiene equo riconoscere in via forfettaria in mancanza di prova delle condizio- ni dell'immobile un indennizzo forfettario ex art 2041 cc di 100 € mensili per i mesi da settembre 2023 a gennaio 2024 per complessivi euro 400 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In merito agli oneri condominiali non vi è prova di esborso e della riferibilità di detti oneri al locale di cui è causa. Ogni altra questione è assorbita . Le spese di lite e mediazione seguono la soccombenza teorica e pratica e si li- quidano in dispositivo d'ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018 aggiornati al DM 147/2022 con riferimento al valore ricompreso sino ad € 5.200/00 valori ridotti ai minimi per assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna al rilascio dell'immobile del locale terraneo sito in Napoli, alla via San Giovanni in Porta 60, identificato all'NCEU del Comune di Napoli alla Sez. SLO, foglio 2, part. 47, sub 9, Cat. A/5, classe 6;
3. Accertata l'illegittimità dell'occupazione condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 400/00 Parte_1
(quattrocento/00) oltre interessi legali come motivazione;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite e mediazione Controparte_1 in favore di che si liquidano in complessivi euro Parte_1
1.950/00 di cui euro 150/00 per esborsi ed € 1.800/00 per compensi ol- tre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
Napoli 13/10/2025 Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
4