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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 117/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 3 e pubblicata il 08/03/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 840307442726 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 840307769088 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 840307358355 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 21/06/2023 la Ricorrente_1 srl, propone appello avverso la sentenza n.
103/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado del Molise.
Trattasi di n. 3 avvisi di accertamento, notificati dalla Regione Molise in data 27/01/2022, alla Ricorrente_1 di
Società_1 s.n.c., per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno
2018 per i veicoli targati Targa_1, Targa_2 e Targa_3.
Proponeva ricorso la società eccependo che gli atti erano diretti alla Nominativo_1
s.n.c. e che, non essendo stati ricevuti dal legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l., non potevano ritenersi regolarmente notificati poichè non attribuibili ad essa. Eccepiva poi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, per decorrenza del termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86, convertito nella Legge n. 60/86.
In prima istanza il ricorso veniva dichiarato inammissibile poiché la a Ricorrente_1 srl, non ha dedotto le ragioni per le quali è intervenuta in luogo della Nominativo_1 s.n.c., secondo i primi giudici la società avrebbe dovuto precisare a quale titolo avesse interesse a chiedere l'annullamento degli avvisi di accertamento.
Nel proporre appello la parte eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità della stessa;
per omessa valutazione delle difese svolte dalle parti e dalla documentazione prodotta, per omessa pronuncia nel merito.
L'appellante società ribadisce che nessun altro soggetto abbia legittimazione attiva se non l'istante, atteso che il destinatario dell'atto impugnato, ossia la Nominativo_1 s.n.c. non esiste più essendosi trasformata nella Ricorrente_1 s.r.l. . La società sottolinea che null'altro avrebbe dovuto provare a sostegno della propria legittimazione, atteso che la prova era stata già acquisita in atti per il tramite dell'allegazione della visura anagrafica e della stessa ammissione in giudizio della Regione la quale, ha anche ammesso la “riconducibilità della tassazione in capo alla SOC, che oltre ad aver ricevuto rituale notifica dell'avviso di accertamento in questione, risulta il legittimo titolare del veicolo al PRA. Infine ribadisce la prescrizione del debito che si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, così come previsto dall'art. 5 della L. 28 febbraio 1983, n. 53.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito la Corte l'appello non è meritevole di accoglimento.
Ritiene la Corte di uniformarsi a quanto stabilito dai primi giudici, poiché il ricorso presentato non può essere esaminato nel merito dal giudice in quanto chi lo ha proposto (il ricorrente) non è il titolare del diritto o dell'interesse tutelato in quel giudizio, o comunque non è il soggetto legittimato dalla legge a far valere tale pretesa. Sottolinea questa Commissione che l'atto di accertamento è diretto alla Ricorrente_1 di
Società_1 s.n.c., mentre il soggetto che ha introdotto il presente giudizio è la Ricorrente_1 s.r.l., con la conseguenza che il soggetto che ha proposto il ricorso è carente di legittimazione attiva quest'ultima, invero, deve ritenersi spettante alla Nominativo_1 s.n.c..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Campobasso lì, 14/04/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE NZ Avv Antonio RA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 117/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 3 e pubblicata il 08/03/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 840307442726 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 840307769088 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 840307358355 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 21/06/2023 la Ricorrente_1 srl, propone appello avverso la sentenza n.
103/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado del Molise.
Trattasi di n. 3 avvisi di accertamento, notificati dalla Regione Molise in data 27/01/2022, alla Ricorrente_1 di
Società_1 s.n.c., per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno
2018 per i veicoli targati Targa_1, Targa_2 e Targa_3.
Proponeva ricorso la società eccependo che gli atti erano diretti alla Nominativo_1
s.n.c. e che, non essendo stati ricevuti dal legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l., non potevano ritenersi regolarmente notificati poichè non attribuibili ad essa. Eccepiva poi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, per decorrenza del termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86, convertito nella Legge n. 60/86.
In prima istanza il ricorso veniva dichiarato inammissibile poiché la a Ricorrente_1 srl, non ha dedotto le ragioni per le quali è intervenuta in luogo della Nominativo_1 s.n.c., secondo i primi giudici la società avrebbe dovuto precisare a quale titolo avesse interesse a chiedere l'annullamento degli avvisi di accertamento.
Nel proporre appello la parte eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità della stessa;
per omessa valutazione delle difese svolte dalle parti e dalla documentazione prodotta, per omessa pronuncia nel merito.
L'appellante società ribadisce che nessun altro soggetto abbia legittimazione attiva se non l'istante, atteso che il destinatario dell'atto impugnato, ossia la Nominativo_1 s.n.c. non esiste più essendosi trasformata nella Ricorrente_1 s.r.l. . La società sottolinea che null'altro avrebbe dovuto provare a sostegno della propria legittimazione, atteso che la prova era stata già acquisita in atti per il tramite dell'allegazione della visura anagrafica e della stessa ammissione in giudizio della Regione la quale, ha anche ammesso la “riconducibilità della tassazione in capo alla SOC, che oltre ad aver ricevuto rituale notifica dell'avviso di accertamento in questione, risulta il legittimo titolare del veicolo al PRA. Infine ribadisce la prescrizione del debito che si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, così come previsto dall'art. 5 della L. 28 febbraio 1983, n. 53.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito la Corte l'appello non è meritevole di accoglimento.
Ritiene la Corte di uniformarsi a quanto stabilito dai primi giudici, poiché il ricorso presentato non può essere esaminato nel merito dal giudice in quanto chi lo ha proposto (il ricorrente) non è il titolare del diritto o dell'interesse tutelato in quel giudizio, o comunque non è il soggetto legittimato dalla legge a far valere tale pretesa. Sottolinea questa Commissione che l'atto di accertamento è diretto alla Ricorrente_1 di
Società_1 s.n.c., mentre il soggetto che ha introdotto il presente giudizio è la Ricorrente_1 s.r.l., con la conseguenza che il soggetto che ha proposto il ricorso è carente di legittimazione attiva quest'ultima, invero, deve ritenersi spettante alla Nominativo_1 s.n.c..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Campobasso lì, 14/04/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE NZ Avv Antonio RA