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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA AN, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 492/2022 depositato il 03/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena - Nominativo_1 Via Eligio Porcu N141 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 663 TASI 2016
- sull'appello n. 493/2022 depositato il 03/09/2022 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena - Nominativo_1 Via Eligio Porcu N141 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 763 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Quartu Sant'Elena ha notificato al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 663 del 13 gennaio 2021, prot. 490 del 05/01/2021, relativo a TASI per l'anno 2016 e l'avviso di accertamento n. 763 del 13 gennaio 2021, prot. 491 del 05/01/2021, relativo a TASI per l'anno 2017.
Il contribuente ha presentato distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI che, con sentenze n. 59/2022 n. 60/2022, li ha respinto, con la condanna alle spese.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il Comune ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dispone la riunione dei giudizi reg. gen. N. 492/2022 e 493/2022 per connessione soggettiva ed oggettiva
Nell'appello il contribuente contesta la sentenza riproponendo gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo e precisamente: -NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLA DICITURA E
POSSIBILITA' DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE;
-NULLITÀ DELL'ACCERTAMENTO PER ERRONEO APPREZZAMENTO DEL FATTO
-NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO PER INAGIBILITA' E INABITABILITA' DELL'IMMOBILE.
In ordine al primo punto, i primi giudici hanno affermato che “Non sono fondate le eccezioni preliminari relative alla pretesa nullità dell'accertamento per il mancato avviso della facoltà di avvalersi dell'accertamento con adesione, così come l'omessa indicazione della possibilità di ravvedimento operoso (sul punto
Cass.13222/2016) essendo le cause di nullità tassative”.
Infatti, la normativa istitutiva della IUC, nonché la Legge n. 160 del 2019, Legge di Bilancio 2020, agli artt.
792 non fanno alcun riferimento all'obbligo di indicazione nell'avviso di accertamento della dicitura e possibilità di accertamento con adesione.
Per quanto riguarda la seconda e la terza eccezione. I primi giudici hanno affermato che “Il presupposto impositivo dei tasi è la detenzione di immobili, non escluso dall'occupazione da parte di terzi
(Cass.29658/2021).
Nessuna prova sarebbe stata fornita, in ordine al fatto che gli immobili fossero da considerare nel novero dei fabbricati collabenti, atteso che il contribuente, che assume che al maggio 2015 l'immobile, già abusivamente occupato, sia stato demolito, non ha provveduto alle dovute variazioni catastali, vincolanti per l'ente territoriale.
La demolizione, d'altra parte, risulta essere avvenuta nel 2018 e nella banca dati dell'Agenzia delle entrate nel novembre 2015 risultano dati di fabbricati formalmente esistenti.”
Per quanto riguarda l'occupazione abusiva, si osserva che la Corte Costituzionale ha affermato che è irragionevole - e contrario al principio della capacità contributiva - che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciononostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia fino a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
Con queste argomentazioni la Corte Costituzionale, con sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di occupazione abusiva, poiché la proprietà immobiliare non costituisce, per il periodo in cui essi sono abusivamente occupati, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
In linea con la pronuncia della Corte Costituzionale, con successiva sentenza Sez. 5 N. 18940/2025 la
Suprema Corte ha affermato che :“Nella fattispecie, pertanto, il ricorso va accolto in relazione a detta sopravvenuta pronuncia, venendo in considerazione (proprio) la disposizione normativa (art. 9, comma 1, cit.) che precludeva il rilievo della fattispecie tipica delineata dal giudice delle leggi (e dallo stesso legislatore con la citata decorrenza dal 1 gennaio 2023) quale causale di esclusione del presupposto impositivo in ragione del ricorrere degli specifici presupposti delineati nella pronuncia di incostituzionalità («immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale»). Nel caso di specie, risulta agli atti che il contribuente ha presentato denuncia penale per segnalare l'occupazione abusiva ed il giudice si è pronunciato con la sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n.
3365/2019, depositata il 27 gennaio 2020, da cui risulta che l'immobile era occupato abusivamente dal sig. Nominativo_2 sin dal 24 settembre 1987, come accertato anche da un sopraluogo della Polizia Municipale.
Alla luce dell'intervenuta modifica della legislazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale, poiché l'immobile risultava nei citati anni occupato abusivamente, si accolgono gli appelli del contribuente, con l'annullamento degli avvisi.
Considerato che l'accoglimento degli appelli deriva dalla modifica legislativa, si compensano le spese di lite per entrambe le cause, compreso il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie gli appelli riuniti, con l'annullamento degli avvisi. Spese compensate.
Cagliari, 20.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
NC TI IU di PI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA AN, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 492/2022 depositato il 03/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena - Nominativo_1 Via Eligio Porcu N141 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 663 TASI 2016
- sull'appello n. 493/2022 depositato il 03/09/2022 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena - Nominativo_1 Via Eligio Porcu N141 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 763 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Quartu Sant'Elena ha notificato al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 663 del 13 gennaio 2021, prot. 490 del 05/01/2021, relativo a TASI per l'anno 2016 e l'avviso di accertamento n. 763 del 13 gennaio 2021, prot. 491 del 05/01/2021, relativo a TASI per l'anno 2017.
Il contribuente ha presentato distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI che, con sentenze n. 59/2022 n. 60/2022, li ha respinto, con la condanna alle spese.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il Comune ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dispone la riunione dei giudizi reg. gen. N. 492/2022 e 493/2022 per connessione soggettiva ed oggettiva
Nell'appello il contribuente contesta la sentenza riproponendo gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo e precisamente: -NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLA DICITURA E
POSSIBILITA' DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE;
-NULLITÀ DELL'ACCERTAMENTO PER ERRONEO APPREZZAMENTO DEL FATTO
-NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO PER INAGIBILITA' E INABITABILITA' DELL'IMMOBILE.
In ordine al primo punto, i primi giudici hanno affermato che “Non sono fondate le eccezioni preliminari relative alla pretesa nullità dell'accertamento per il mancato avviso della facoltà di avvalersi dell'accertamento con adesione, così come l'omessa indicazione della possibilità di ravvedimento operoso (sul punto
Cass.13222/2016) essendo le cause di nullità tassative”.
Infatti, la normativa istitutiva della IUC, nonché la Legge n. 160 del 2019, Legge di Bilancio 2020, agli artt.
792 non fanno alcun riferimento all'obbligo di indicazione nell'avviso di accertamento della dicitura e possibilità di accertamento con adesione.
Per quanto riguarda la seconda e la terza eccezione. I primi giudici hanno affermato che “Il presupposto impositivo dei tasi è la detenzione di immobili, non escluso dall'occupazione da parte di terzi
(Cass.29658/2021).
Nessuna prova sarebbe stata fornita, in ordine al fatto che gli immobili fossero da considerare nel novero dei fabbricati collabenti, atteso che il contribuente, che assume che al maggio 2015 l'immobile, già abusivamente occupato, sia stato demolito, non ha provveduto alle dovute variazioni catastali, vincolanti per l'ente territoriale.
La demolizione, d'altra parte, risulta essere avvenuta nel 2018 e nella banca dati dell'Agenzia delle entrate nel novembre 2015 risultano dati di fabbricati formalmente esistenti.”
Per quanto riguarda l'occupazione abusiva, si osserva che la Corte Costituzionale ha affermato che è irragionevole - e contrario al principio della capacità contributiva - che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciononostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia fino a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
Con queste argomentazioni la Corte Costituzionale, con sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di occupazione abusiva, poiché la proprietà immobiliare non costituisce, per il periodo in cui essi sono abusivamente occupati, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
In linea con la pronuncia della Corte Costituzionale, con successiva sentenza Sez. 5 N. 18940/2025 la
Suprema Corte ha affermato che :“Nella fattispecie, pertanto, il ricorso va accolto in relazione a detta sopravvenuta pronuncia, venendo in considerazione (proprio) la disposizione normativa (art. 9, comma 1, cit.) che precludeva il rilievo della fattispecie tipica delineata dal giudice delle leggi (e dallo stesso legislatore con la citata decorrenza dal 1 gennaio 2023) quale causale di esclusione del presupposto impositivo in ragione del ricorrere degli specifici presupposti delineati nella pronuncia di incostituzionalità («immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale»). Nel caso di specie, risulta agli atti che il contribuente ha presentato denuncia penale per segnalare l'occupazione abusiva ed il giudice si è pronunciato con la sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n.
3365/2019, depositata il 27 gennaio 2020, da cui risulta che l'immobile era occupato abusivamente dal sig. Nominativo_2 sin dal 24 settembre 1987, come accertato anche da un sopraluogo della Polizia Municipale.
Alla luce dell'intervenuta modifica della legislazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale, poiché l'immobile risultava nei citati anni occupato abusivamente, si accolgono gli appelli del contribuente, con l'annullamento degli avvisi.
Considerato che l'accoglimento degli appelli deriva dalla modifica legislativa, si compensano le spese di lite per entrambe le cause, compreso il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie gli appelli riuniti, con l'annullamento degli avvisi. Spese compensate.
Cagliari, 20.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
NC TI IU di PI