Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 132
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione della dicitura e possibilità del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione

    I primi giudici hanno respinto l'eccezione, affermando che le cause di nullità sono tassative e che la normativa non prevede tale obbligo. La Corte di secondo grado non si pronuncia su questo punto specifico, ma accoglie l'appello per altri motivi.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per erroneo apprezzamento del fatto

    I primi giudici hanno respinto l'eccezione, affermando che il presupposto impositivo è la detenzione di immobili, non escluso dall'occupazione da parte di terzi, e che il contribuente non ha fornito prova della demolizione o delle variazioni catastali. La Corte di secondo grado accoglie l'appello per altri motivi.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per inagibilità e inabitabilità dell'immobile

    I primi giudici hanno respinto l'eccezione, affermando che il presupposto impositivo è la detenzione di immobili, non escluso dall'occupazione da parte di terzi, e che il contribuente non ha fornito prova della demolizione o delle variazioni catastali. La Corte di secondo grado accoglie l'appello per altri motivi.

  • Accolto
    Immobile occupato abusivamente

    La Corte accoglie l'appello sulla base della modifica legislativa intervenuta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024 e della sentenza della Cassazione n. 18940/2025, che escludono l'assoggettamento a IMU/TASI per immobili occupati abusivamente e per i quali sia stata presentata denuncia penale. Nel caso di specie, risulta presentata denuncia penale e una sentenza del Tribunale di Cagliari che accerta l'occupazione abusiva.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione della dicitura e possibilità del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione

    I primi giudici hanno respinto l'eccezione, affermando che le cause di nullità sono tassative e che la normativa non prevede tale obbligo. La Corte di secondo grado non si pronuncia su questo punto specifico, ma accoglie l'appello per altri motivi.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per erroneo apprezzamento del fatto

    I primi giudici hanno respinto l'eccezione, affermando che il presupposto impositivo è la detenzione di immobili, non escluso dall'occupazione da parte di terzi, e che il contribuente non ha fornito prova della demolizione o delle variazioni catastali. La Corte di secondo grado accoglie l'appello per altri motivi.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per inagibilità e inabitabilità dell'immobile

    I primi giudici hanno respinto l'eccezione, affermando che il presupposto impositivo è la detenzione di immobili, non escluso dall'occupazione da parte di terzi, e che il contribuente non ha fornito prova della demolizione o delle variazioni catastali. La Corte di secondo grado accoglie l'appello per altri motivi.

  • Accolto
    Immobile occupato abusivamente

    La Corte accoglie l'appello sulla base della modifica legislativa intervenuta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024 e della sentenza della Cassazione n. 18940/2025, che escludono l'assoggettamento a IMU/TASI per immobili occupati abusivamente e per i quali sia stata presentata denuncia penale. Nel caso di specie, risulta presentata denuncia penale e una sentenza del Tribunale di Cagliari che accerta l'occupazione abusiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
    Numero : 132
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo