CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2024, n. 17825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17825 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG, dottor PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 17825 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. EL NA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata del 22/06/2023 con la quale la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione emanato dalla Procura Generale a seguito di sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello in data 05/02/2020, in relazione alla commissione di reati edilizi, violazioni della normativa antisismica e sul cemento armato, concernenti una villetta sita nel Comune di Carini. L'incidente di esecuzione è stato promosso in quanto la ricorrente aveva presentato presso l'Ufficio Tecnico comunale istanza di concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 T.U. Edilizia, con protocollo del 13/10/2022, volta ad ottenere la sanatoria del manufatto abusivo. 2.11 ricorso è affidato a due motivi. 2.1,Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, avendo il giudice penale, nel giudizio di esecuzione, disatteso la richiesta di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione presentata dalla ricorrente, senza aver effettuato la necessaria attività istruttoria e di vaglio della documentazione prodotta in sede amministrativa presso l'Ufficio comunale a supporto della richiesta, sostituendosi di fatto all'autorità amministrativa nella valutazione della concessione dell'atto amministrativo. Rappresenta di aver presentato istanza di concessione in sanatoria allegando alla richiesta relazioni peritali, elaborati e dati metrici. Il giudice penale non ha acquisito né vagliato tale documentazione prodotta in sede amministrativa presso il Comune e non ha neppure disposto una perizia tecnica, affidandosi sostanzialmente alle sole lacunose e confuse dichiarazioni rese da rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune e limitandosi ad accertare, sia pure incidentalmente, il mancato rilascio del titolo edilizio abitativo. In tal modo, il giudice penale, da un lato, ha abdicato al suo potere- dovere di effettuare un controllo giurisdizionale sul procedimento amministrativo, dall'altro si è sostituito all'organo amministrativo, rigettando la richiesta di concessione in sanatoria. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizio della motivazione in quanto il giudice a quo, con ordinanza del 31/01/2023, ha disposto la revoca della sospensione dell'ordine di demolizione senza attendere l'adozione di un nuovo provvedimento sanzionatorio che statuisca l'ordine di demolizione. Infatti, nel momento in cui l'interessato ha attivato il procedimento amministrativo volto ad ottenere la concessione in sanatoria, l'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde efficacia, in quanto l'istanza di sanatoria comporta la formazione di un procedimento amministrativo, esplicito o implicito, che impone l'adozione di un successivo atto sanzionatorio. Richiama, al riguardo, giurisprudenza del Tribunale Amministrativo della Campania e del Lazio, secondo cui l'istanza di sanatoria comporta l'inefficacia del titolo esecutivo e non la mera sospensione. Chiede pertanto alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata e di acquisre la documentazione depositata presso l'ufficio tecnico comunale. 1 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.0ccorre in primo luogo evidenziare che, in tema di reati edilizi, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 380/2001, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di sanatoria, deve accertare l'esistenza dei presupposti di legittimità della richiesta, tra cui, la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato, la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta, l'insussistenza di cause ostative alla sanatoria dell'opera, la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione, l'avvenuto eventuale rilascio di un permesso di costruire, legittimo ed efficace (Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008, Rv. 239606; Sez.3, n. 25485 del 17/03/2009, Rv. 24390; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972). Si è inoltre specificato che, qualora sia intervenuta la successiva sanatoria dell'opera, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez.3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668). Pertanto, se pure l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca, è però necessario che risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez.3, n. 24273 del 24/03/2010, Rv. 247791;Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Rv. 254426;Sez.3,n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972). Si. osserva inoltre, con riguardo alla mancata acquisizione da parte del giudice della documentazione a supporto dell'istanza di concessione e alla mancata disposizione di una perizia tecnica, che in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Rv. 267413; Sez.3, n. 2230 del 17/12/2021, Rv. 282692). 2 Nel caso in disamina, il giudice dell'esecuzione ha acquisito informazioni in merito alla richiesta di sanatoria pendente innanzi al comune di Carini, ed in particolare acquisito la comunicazione di rigetto della richiesta di sanatoria del 13/10/2022. Il rigetto è stato comunicato alla ricorrente in data 23/12/2022. È stata acquisita in giudizio la nota del 14/03/2023 da parte del Capo Ripartizione della VII edilizia, con la quale si comunicava la insussistenza delle condizioni di accoglimento dell'istanza di sanatoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, sulla base della documentazione acquisita, nell'esercizio del potere-dovere di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, ha affermato il corretto esercizio del potere amministrativo e la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di sanatoriaper carenza dei presupposti sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento della presentazione della domanda e, conseguentemente, ha revocato la sospensione dell'ordine di demolizione, precisando che il termine per l'esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell'interessato. In ultimo, con riguardo alla questione della legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria, si osserva che il titolo esecutivo concerneva violazioni urbanistiche e della normativa antisismica. Al riguardo, si ricorda che l'eventuale conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, in forza del permesso indicato, non può revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo se esso non risulti conforme alla normativa antisismica, sia sul piano formale, sia su quello sostanziale, poiché altrimenti l'opera non risulta sicura per l'incolumità delle persone e delle cose (Sez.3, n.22580 del 15/01/2019, Rv. 275966). 1.2.In ordine alla seconda doglianza, secondo la quale il giudice penale avrebbe erroneamente disposto la revoca della sospensione dell'ordine di demolizione senza considerare che l'originario titolo esecutivo era ormai privo di efficacia, si osserva che - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - l'ingiunzione di demolizione non perde efficacia nel momento in cui l'interessato attiva il procedimento amministrativo volto ad ottenere la sanatoria, posto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la presentazione di un'istanza di sanatoria produce la mera sospensione dell'ordine di demolizione e non la sua inefficacia, con la Conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, come quello in disamina, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. Infatti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia (Consiglio di Stato, Sez.6, n. 6504 del 27/11/2023, con riferimento alla richiesta di condono edilizio). 3 2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 29 Febbraio 2024
lette le conclusioni del PG, dottor PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 17825 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. EL NA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata del 22/06/2023 con la quale la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione emanato dalla Procura Generale a seguito di sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello in data 05/02/2020, in relazione alla commissione di reati edilizi, violazioni della normativa antisismica e sul cemento armato, concernenti una villetta sita nel Comune di Carini. L'incidente di esecuzione è stato promosso in quanto la ricorrente aveva presentato presso l'Ufficio Tecnico comunale istanza di concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 T.U. Edilizia, con protocollo del 13/10/2022, volta ad ottenere la sanatoria del manufatto abusivo. 2.11 ricorso è affidato a due motivi. 2.1,Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, avendo il giudice penale, nel giudizio di esecuzione, disatteso la richiesta di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione presentata dalla ricorrente, senza aver effettuato la necessaria attività istruttoria e di vaglio della documentazione prodotta in sede amministrativa presso l'Ufficio comunale a supporto della richiesta, sostituendosi di fatto all'autorità amministrativa nella valutazione della concessione dell'atto amministrativo. Rappresenta di aver presentato istanza di concessione in sanatoria allegando alla richiesta relazioni peritali, elaborati e dati metrici. Il giudice penale non ha acquisito né vagliato tale documentazione prodotta in sede amministrativa presso il Comune e non ha neppure disposto una perizia tecnica, affidandosi sostanzialmente alle sole lacunose e confuse dichiarazioni rese da rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune e limitandosi ad accertare, sia pure incidentalmente, il mancato rilascio del titolo edilizio abitativo. In tal modo, il giudice penale, da un lato, ha abdicato al suo potere- dovere di effettuare un controllo giurisdizionale sul procedimento amministrativo, dall'altro si è sostituito all'organo amministrativo, rigettando la richiesta di concessione in sanatoria. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizio della motivazione in quanto il giudice a quo, con ordinanza del 31/01/2023, ha disposto la revoca della sospensione dell'ordine di demolizione senza attendere l'adozione di un nuovo provvedimento sanzionatorio che statuisca l'ordine di demolizione. Infatti, nel momento in cui l'interessato ha attivato il procedimento amministrativo volto ad ottenere la concessione in sanatoria, l'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde efficacia, in quanto l'istanza di sanatoria comporta la formazione di un procedimento amministrativo, esplicito o implicito, che impone l'adozione di un successivo atto sanzionatorio. Richiama, al riguardo, giurisprudenza del Tribunale Amministrativo della Campania e del Lazio, secondo cui l'istanza di sanatoria comporta l'inefficacia del titolo esecutivo e non la mera sospensione. Chiede pertanto alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata e di acquisre la documentazione depositata presso l'ufficio tecnico comunale. 1 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.0ccorre in primo luogo evidenziare che, in tema di reati edilizi, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 380/2001, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di sanatoria, deve accertare l'esistenza dei presupposti di legittimità della richiesta, tra cui, la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato, la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta, l'insussistenza di cause ostative alla sanatoria dell'opera, la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione, l'avvenuto eventuale rilascio di un permesso di costruire, legittimo ed efficace (Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008, Rv. 239606; Sez.3, n. 25485 del 17/03/2009, Rv. 24390; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972). Si è inoltre specificato che, qualora sia intervenuta la successiva sanatoria dell'opera, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez.3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668). Pertanto, se pure l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca, è però necessario che risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez.3, n. 24273 del 24/03/2010, Rv. 247791;Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Rv. 254426;Sez.3,n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972). Si. osserva inoltre, con riguardo alla mancata acquisizione da parte del giudice della documentazione a supporto dell'istanza di concessione e alla mancata disposizione di una perizia tecnica, che in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Rv. 267413; Sez.3, n. 2230 del 17/12/2021, Rv. 282692). 2 Nel caso in disamina, il giudice dell'esecuzione ha acquisito informazioni in merito alla richiesta di sanatoria pendente innanzi al comune di Carini, ed in particolare acquisito la comunicazione di rigetto della richiesta di sanatoria del 13/10/2022. Il rigetto è stato comunicato alla ricorrente in data 23/12/2022. È stata acquisita in giudizio la nota del 14/03/2023 da parte del Capo Ripartizione della VII edilizia, con la quale si comunicava la insussistenza delle condizioni di accoglimento dell'istanza di sanatoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, sulla base della documentazione acquisita, nell'esercizio del potere-dovere di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, ha affermato il corretto esercizio del potere amministrativo e la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di sanatoriaper carenza dei presupposti sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento della presentazione della domanda e, conseguentemente, ha revocato la sospensione dell'ordine di demolizione, precisando che il termine per l'esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell'interessato. In ultimo, con riguardo alla questione della legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria, si osserva che il titolo esecutivo concerneva violazioni urbanistiche e della normativa antisismica. Al riguardo, si ricorda che l'eventuale conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, in forza del permesso indicato, non può revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo se esso non risulti conforme alla normativa antisismica, sia sul piano formale, sia su quello sostanziale, poiché altrimenti l'opera non risulta sicura per l'incolumità delle persone e delle cose (Sez.3, n.22580 del 15/01/2019, Rv. 275966). 1.2.In ordine alla seconda doglianza, secondo la quale il giudice penale avrebbe erroneamente disposto la revoca della sospensione dell'ordine di demolizione senza considerare che l'originario titolo esecutivo era ormai privo di efficacia, si osserva che - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - l'ingiunzione di demolizione non perde efficacia nel momento in cui l'interessato attiva il procedimento amministrativo volto ad ottenere la sanatoria, posto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la presentazione di un'istanza di sanatoria produce la mera sospensione dell'ordine di demolizione e non la sua inefficacia, con la Conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, come quello in disamina, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. Infatti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia (Consiglio di Stato, Sez.6, n. 6504 del 27/11/2023, con riferimento alla richiesta di condono edilizio). 3 2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 29 Febbraio 2024