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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la presente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 317/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Federica Badellino e Iside Parte_1
Barbara Storace
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
La documentazione medica prodotta dal ricorrente attesta che egli veniva dimesso dall'Ospedale San Luigi di Orbassano-Torino l'1/4/2022 dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico di biopsia e di amputazione della falange distale del 3° dito del piede destro. I sanitari applicarono alcuni punti di sutura, da rimuoversi dopo 15 giorni.
Seguirono alcuni controlli, all'esito dei quali, il 20-4-2022, i punti furono rimossi.
All'esito della visita del 22/7/2022, gli fu prescritto, tra l'altro, “FKT di mobilizzazione delle dita, soprattutto in flessione plantare”. Nella successiva valutazione fisiatrica del 12/8/2022 i sanitari gli prescrivevano “1 ciclo FKT per riabilitazione funzionale piede destro, finalizzata a recupero del ROM articolare delle art. MCF E IF, mobilizzazione attiva e passiva…”.
Trovandosi l'uomo in malattia nei giorni successivi all'operazione chirurgica e trascorrendo la propria convalescenza in Bruino (TO), via Volvera 19,
l' disponeva visita di controllo fiscale presso il suddetto luogo, ma senso CP_1
esito.
Nell'all. 4 (parte ricorrete), foglio medico rilasciato in loco dal sanitario, si legge che alle h. 10.41 dell'11/4/2022 il non fu reperito presso Pt_1
l'abitazione.
Da ciò il mancato indennizzo dei giorni malattia, come comunicato dall' CP_1
(doc. 7), per complessivi € 294,96, decurtati dalla busta paga di giugno.
Ciò premesso, come esposto in ricorso, egli, invece, sarebbe stato in casa, ma si trovava al piano soprastante cosicchè, pur avendo udìto il suono del citofono, non riuscì a raggiungere l'ingresso a causa delle sue difficoltà di deambulazione, che non gli consentivano una rapida discesa al piano sottostante.
Si rileva che in memoria di costituzione l' ha replicato “…non si ritiene di CP_1 poter discutere nemmeno sul fatto che sia arrivato in ritardo ad aprire la porta al medico e nemmeno che si sia recato all di Imperia “per fare le sue ragioni”, per usare CP_1
un'espressione colloquiale che comunque rende l'idea del concetto e che lì vi sia stata una gestione della vicenda che certamente poteva essere più diligente, anche da parte della non meglio precisata “dottoressa dell di cui al ricorso, ma ciò che è rilevante ai fini della CP_1
decisione della controversia è che il Ricorrente non sia stato reperito nell'abitazione all'atto dell'accesso del medico, fatto incontrovertibile ed ammesso dal Ricorrente medesimo e che, soprattutto, non abbia assunto le necessarie cautele e modalità per consentire l'espletamento della visita di controllo, quindi mancando al dovere di diligenza proprio di colui che richiede
l'accesso ad un beneficio previdenziale quale l'indennità di malattia” soggiungendosi che “Si precisa che l'interessato deve porre in essere tutti gli accorgimenti tali da permettere al medico di fare la VMC, in questo caso, per esempio, avrebbe potuto lasciare una nota fuori dalla porta”, che è la naturale esplicitazione del necessario dovere di diligenza di cui in precedenza si è detto, che è stato del resto più volte riconosciuto dalla giurisprudenza”.
Pare, dunque, di comprendere che l'ente previdenziale stesso ammetta che il lavoratore fosse presente all'interno della villetta, circostanza che, peraltro, è suffragata dall'ulteriore documentazione prodotta e dalle risultanze testimoniali
Circa un'ora e 15 minuti dopo la venuta del medico “fiscale”, il ricorrente inviò all' – settore Medicolegale – una mail, nella quale rappresentava CP_1 di trovarsi presso l'alloggio della sorella e di non aver avuto il tempo di scendere al pian terreno poiché operatosi da poco al piede, domandando nel contempo chiarimenti su come comportarsi (all.5).
Il teste , sindacalista, ha poi dichiarato: “Essendo il ricorrente Testimone_1
nostro iscritto, quando è accaduto l'episodio mi ha chiamato subito o meglio mi ha chiamato appena ha scoperto l'avviso, credo nella buca delle lettere. Questo rinvenimento è avvenuto il giorno stesso. Io gli ho detto che se c'era scritto nell'avviso di mandare una e mail andava allora mandata subito e lui avrebbe dovuto spiegare bene tutto…. Lui aveva sentito suonare ma non era riuscito a scendere per tempo. Lui era in casa da solo, la sorella stava lavorando in ospedale. La casa è a due piani, così mi è stato detto, io non ci sono mai stato. Poi l'ho sentito successivamente, mi ha riferito che era stato accompagnato da un amico della sorella nella sede più vicina (lui aveva chiamato la sorella, la quale aveva chiamato un suo amico): ha parlato con una dottoressa, che ha preso l'avviso e la cosa è stata risolta”.
Ebbene, atteso che non ha contestato che la casa ove si trovava il CP_1 dipendente fosse a 2 piani, considerate la stretta tempistica intercorsa tra la visita e l'inoltro della suddetta email - operazione per la quale il Pt_1 dovette prima recarsi all'ingresso, constatare la presenza dell'avviso per poi telefonare al proprio sindacalista allo scopo di chiedergli lumi – nonché, e in particolare, le peculiari condizioni di precarietà fisica conseguenti all'amputazione d'una falange d'un dito del piede, la versione dei fatti fornita dall'attore appare credibile, tant'è che anche il convenuto non l'ha revocata in dubbio salvo persistere nel negare il riconoscimento dell'indennità richiesta in ragione d'una presunta negligenza del dipendente.
Così, però non è, giacchè contrariamente all'assunto dell' la perdita CP_1
dell'indennità di malattia non consegue automaticamente al mero fatto che il medico fiscale non abbia ottenuto risposta dopo aver suonato il citofono o il campanello, bensì all'effettiva assenza fisica del dipendente del luogo in cui egli avrebbe dovuto trascorrere la malattia poiché l'uscire dall'abitazione senza giustificato motivo è, in via di principio, indice d'uno stato di salute incompatibile con la presenza d'una patologia che impedisca di deambulare
– o di far ciò agevolmente – oppure suscettibile d'aggravarsi (o di non regredire nei tempi previsti) qualora il malato si trovi all'esterno.
Irrilevante è pertanto che il non si sia, ad es., premurato di lasciare Pt_1 una nota fuori la porta, poiché ciò conta è che egli fosse effettivamente presente all'interno dell'abitazione.
La domanda, pertanto, va accolta, dovendosi condannare l' ad erogare CP_1
l'indennità di malattia nella misura richiesta.
Parimenti va disposta la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite, non ravvisandosi alcun grave ed eccezionale motivo per compensarle in tutto o in parte, attesto che l' oltre a confermare il rigetto in sede di CP_1 ricorso presso il Comitato Provinciale, ha resistito ingiustificatamente all'avversa pretesa anche nella presente sede.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1 Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di malattia nella misura richiesta e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, al pagamento della somma di € 294,46, Controparte_1
oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dall'1/7/2022 sino al saldo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in € CP_1
120,00 per la fase di studio, € 85,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase istruttoria e € 120,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 7/3/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli