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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3820/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26 novembre 2024 avente per oggetto “separazione personale” promossa da:
(CF ) elettivamente domiciliata in Ozieri, Parte_1 C.F._1 alla via Regina Margherita n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Chirigoni (CF
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso C.F._2
E
(CF elettivamente domiciliato in Sassari, alla via CP_1 C.F._3
Cavour n. 88 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Mura (CF ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 26 novembre 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale, alle seguenti condizioni confermate all'udienza del 23.09.2025:
pagina 1 di 5 “1)-Dichiarare la separazione tra le parti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
2)-Il verserà a favore del figlio un assegno di mantenimento mensile CP_1 Persona_1
pari ad euro 300,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mani della madre. Tale somma rivalutabile solo in aumento in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50 % tra le parti.
4)-La , rinuncia alla corresponsione di assegno di mantenimento a suo favore, Parte_1
in esito agli accordi di cui sotto.
5)-Ad integrazione di quanto sopra, sia in riferimento al “quantum” del mantenimento riconosciuto a favore del figlio e della rinuncia da parte della dell'assegno Persona_1 Controparte_2
di mantenimento a suo favore, il con il presente atto provvede al trasferimento a favore CP_1
dei figli nato ad [...], il [...], res.te in Ozieri alla regione Mugone, CF Persona_1
nato ad [...] il [...], ivi res.te alla reg. Mugone, CF C.F._5 Controparte_3
, , nato a [...] il [...], CF in C.F._6 Controparte_4 C.F._7 comproprietà tra gli stessi, la propria quota pari ad 1/1 di nuda proprietà, dell'immobile e del terreno di cui al F 67, particella 1172 sub 6 e la quota di ½ dei mappali 710 ,711,712, terreni di pertinenza dell'abitazione e non superiore ad una estensione di 5.000 mq, e di cui al Foglio 67, particella 1172 sub 5 confinanti con e con cortile comune per due lati, salvo altri. Persona_2
Al è riservato l'usufrutto del l'immobile, piano terra, distinto al Catasto Urbano al F CP_1
67, particella 1172 sub 6, cat C2, classe 1, consistenza 86 mq, rendita 293,14 e dei terreni distinti al
Foglio 67 ai mappali 710 ,711,712; alla è riservato l'usufrutto del piano primo Parte_1
distinto al NCEU al Foglio 67, particella 1172 sub 5, classe 1 cat A2, consistenza 5,5 vani, Rendita
411,87 ove la stessa risiederà con i figli e come da planimetrie catastali vigenti che Per_1 CP_3
si allegano.
6)-Le parti, ai sensi della normativa edilizia vigente, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76 dichiarano che:
- Le risultanze planimetriche e catastali sono conformi allo stato attuale dell'immobile e non sono intervenute modifiche strutturali, e pertanto l'immobile è conforme alle risultanze catastali depositate nel catasto edilizio e conformi alle norme vigenti in materia;
- l'immobile è stato edificato in virtù di licenza edilizia n. rilasciata dal Comune di Ozieri in Num_1 data 23 ottobre 1987 come certificato dall'ufficio tecnico del comune di Ozieri;
- successivamente non ha formato oggetto di interventi che avrebbero richiesto il rilascio di ulteriori autorizzazioni edilizie e non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori,
pagina 2 di 5 - l'immobile non è dotato di certificazione di abitabilità, ed in tal senso si allega dichiarazione di manleva del cessionario;
- l'immobile è dotato di APE che si allega.
7) Le parti rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale;
8) Il valore dei beni oggetto del trasferimento immobiliare è pari ad euro 78.000,00;
9) che non sussistono condizioni di prelazione legale;
10) i figli e non partecipano alla sottoscrizione Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
del presente accordo in virtù di procura speciale notarile allegata in atti;
11) le parti dichiarano di essere consapevoli che la responsabilità in ordine alla validità e trascrivibilità del presente accordo avente ad oggetto il trasferimento, è e rimane in capo alle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione del conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità e sono consapevoli che non trattandosi di atto notarile, il tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e costituzione del diritto reale di usufrutto;
12) In ossequio della Sentenza a S.S. U.U. n. 21761 del 29 luglio 2021, autorizza le parti a trascrivere davanti alla conservatoria dei R.R.I.I. di Sassari la sentenza di separazione dei coniugi sopra meglio identificati, unitamente al presente accordo, per quanto riguarda le disposizioni sui beni immobili.
13) Spese compensate”.
All'udienza del 23.09.2025, i coniugi, comparsi personalmente hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione immobiliare oggetto dell'accordo, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Pattada in data 14.10.1989 (Anno 1989, n. 26, parte II, serie A) dalla cui unione sono nati i figli: , a Ozieri il 30.07.1990, economicamente indipendente dai genitori e Controparte_4
residente a [...], ad Ozieri (SS) in data 24 maggio 1992, neo laureato presso Persona_1
la Facoltà di Agraria di Sassari pertanto in cerca di prima occupazione, allo stato ancora dipendente economicamente dai genitori e invalido nella misura del 75 % e ad Ozieri il Controparte_3
pagina 3 di 5 10.06.1996, economicamente indipendente dai genitori in quanto svolgente la professione di cameriere presso il Ristorante Luna Nuova di Ozieri.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Nessuna statuizione ulteriore deve essere adottata non essendovi figli minori di età da tutelare e in difetto di reciproche domande di natura economica.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione immobiliare, considerata anche la produzione di procura notarile rilasciata dai figli in favore di , l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine Parte_1
pubblico, potendo pertanto il collegio dare esecuzione.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (CF Parte_1
), nata ad [...] il [...] e (CF C.F._1 CP_1
nato ad [...] il [...], entrambi residenti alla regione Mugone, C.F._3
matrimonio contratto in Pattada in data 14.10.1989, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio (Anno 1989, n. 26, parte II, serie A), alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 23 settembre 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pattada (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
2. Spese interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari del 21 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26 novembre 2024 avente per oggetto “separazione personale” promossa da:
(CF ) elettivamente domiciliata in Ozieri, Parte_1 C.F._1 alla via Regina Margherita n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Chirigoni (CF
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso C.F._2
E
(CF elettivamente domiciliato in Sassari, alla via CP_1 C.F._3
Cavour n. 88 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Mura (CF ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 26 novembre 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale, alle seguenti condizioni confermate all'udienza del 23.09.2025:
pagina 1 di 5 “1)-Dichiarare la separazione tra le parti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
2)-Il verserà a favore del figlio un assegno di mantenimento mensile CP_1 Persona_1
pari ad euro 300,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mani della madre. Tale somma rivalutabile solo in aumento in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50 % tra le parti.
4)-La , rinuncia alla corresponsione di assegno di mantenimento a suo favore, Parte_1
in esito agli accordi di cui sotto.
5)-Ad integrazione di quanto sopra, sia in riferimento al “quantum” del mantenimento riconosciuto a favore del figlio e della rinuncia da parte della dell'assegno Persona_1 Controparte_2
di mantenimento a suo favore, il con il presente atto provvede al trasferimento a favore CP_1
dei figli nato ad [...], il [...], res.te in Ozieri alla regione Mugone, CF Persona_1
nato ad [...] il [...], ivi res.te alla reg. Mugone, CF C.F._5 Controparte_3
, , nato a [...] il [...], CF in C.F._6 Controparte_4 C.F._7 comproprietà tra gli stessi, la propria quota pari ad 1/1 di nuda proprietà, dell'immobile e del terreno di cui al F 67, particella 1172 sub 6 e la quota di ½ dei mappali 710 ,711,712, terreni di pertinenza dell'abitazione e non superiore ad una estensione di 5.000 mq, e di cui al Foglio 67, particella 1172 sub 5 confinanti con e con cortile comune per due lati, salvo altri. Persona_2
Al è riservato l'usufrutto del l'immobile, piano terra, distinto al Catasto Urbano al F CP_1
67, particella 1172 sub 6, cat C2, classe 1, consistenza 86 mq, rendita 293,14 e dei terreni distinti al
Foglio 67 ai mappali 710 ,711,712; alla è riservato l'usufrutto del piano primo Parte_1
distinto al NCEU al Foglio 67, particella 1172 sub 5, classe 1 cat A2, consistenza 5,5 vani, Rendita
411,87 ove la stessa risiederà con i figli e come da planimetrie catastali vigenti che Per_1 CP_3
si allegano.
6)-Le parti, ai sensi della normativa edilizia vigente, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76 dichiarano che:
- Le risultanze planimetriche e catastali sono conformi allo stato attuale dell'immobile e non sono intervenute modifiche strutturali, e pertanto l'immobile è conforme alle risultanze catastali depositate nel catasto edilizio e conformi alle norme vigenti in materia;
- l'immobile è stato edificato in virtù di licenza edilizia n. rilasciata dal Comune di Ozieri in Num_1 data 23 ottobre 1987 come certificato dall'ufficio tecnico del comune di Ozieri;
- successivamente non ha formato oggetto di interventi che avrebbero richiesto il rilascio di ulteriori autorizzazioni edilizie e non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori,
pagina 2 di 5 - l'immobile non è dotato di certificazione di abitabilità, ed in tal senso si allega dichiarazione di manleva del cessionario;
- l'immobile è dotato di APE che si allega.
7) Le parti rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale;
8) Il valore dei beni oggetto del trasferimento immobiliare è pari ad euro 78.000,00;
9) che non sussistono condizioni di prelazione legale;
10) i figli e non partecipano alla sottoscrizione Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
del presente accordo in virtù di procura speciale notarile allegata in atti;
11) le parti dichiarano di essere consapevoli che la responsabilità in ordine alla validità e trascrivibilità del presente accordo avente ad oggetto il trasferimento, è e rimane in capo alle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione del conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità e sono consapevoli che non trattandosi di atto notarile, il tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e costituzione del diritto reale di usufrutto;
12) In ossequio della Sentenza a S.S. U.U. n. 21761 del 29 luglio 2021, autorizza le parti a trascrivere davanti alla conservatoria dei R.R.I.I. di Sassari la sentenza di separazione dei coniugi sopra meglio identificati, unitamente al presente accordo, per quanto riguarda le disposizioni sui beni immobili.
13) Spese compensate”.
All'udienza del 23.09.2025, i coniugi, comparsi personalmente hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione immobiliare oggetto dell'accordo, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Pattada in data 14.10.1989 (Anno 1989, n. 26, parte II, serie A) dalla cui unione sono nati i figli: , a Ozieri il 30.07.1990, economicamente indipendente dai genitori e Controparte_4
residente a [...], ad Ozieri (SS) in data 24 maggio 1992, neo laureato presso Persona_1
la Facoltà di Agraria di Sassari pertanto in cerca di prima occupazione, allo stato ancora dipendente economicamente dai genitori e invalido nella misura del 75 % e ad Ozieri il Controparte_3
pagina 3 di 5 10.06.1996, economicamente indipendente dai genitori in quanto svolgente la professione di cameriere presso il Ristorante Luna Nuova di Ozieri.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Nessuna statuizione ulteriore deve essere adottata non essendovi figli minori di età da tutelare e in difetto di reciproche domande di natura economica.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione immobiliare, considerata anche la produzione di procura notarile rilasciata dai figli in favore di , l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine Parte_1
pubblico, potendo pertanto il collegio dare esecuzione.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (CF Parte_1
), nata ad [...] il [...] e (CF C.F._1 CP_1
nato ad [...] il [...], entrambi residenti alla regione Mugone, C.F._3
matrimonio contratto in Pattada in data 14.10.1989, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio (Anno 1989, n. 26, parte II, serie A), alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 23 settembre 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pattada (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
2. Spese interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari del 21 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
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