Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 24/04/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 24/04/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 438 del R.G. dell'anno 2020, vertente t r a
, in atti generalizzata, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Nicola Parte_1
Laviola e Carmela Novaldi presso cui domicilia come da atti;
- Attori -
e
, (C.F. – P.Iva ), con sede in Palazzo Tolla, Via San Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
Giovanni del Toro, n. 1, in persona del suo legale rappresentante - Sindaco pro tempore -, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gaetano Alessi e Rosario Livio Alessi per delega in atti ed elettivamente domiciliato in Salerno, Via Conforti Raffaele, 17 presso lo studio dell'avv. Cristiana
Citro.
- Convenuto –
e
, nata a [...] il [...] e res.te in Minori (Sa) alla Via Casa Palomba n. Controparte_2
39, C.F. , elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Guercio, 277 presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Pia Miele che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8
Tribunale il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“in via principale, ritenere e dichiarare il in persona del Sindaco p.t., responsabile ex art. 2043 cc Controparte_1
e/o ex art. 2051 cc dell'evento lesivo per cui è causa e per l'effetto condannarlo a risarcire a l'importo di € Parte_1
10.031,48 per i danni cagionati al proprio fondo a seguito dell'evento franoso innanzi descritto o a quell'importo che verrà accertato e provato in corso di causa, anche a mezzo nomina di CTU, il tutto con i dovuti interessi e rivalutazione dal dì dell'evento e sino ad effettivo soddisfo;
b) in via subordinata, ritenere e dichiarare ex art. 2043 cc e/o ex art. 2051 cc i convenuti responsabili per quanto di ragione o, in via solidale ex art. 2055, I comma cc, dei fatti di cui è causa e per l'effetto condannarli al risarcimento dell'importo di € 10.031,48 in favore di per tutti i danni cagionati al proprio fondo a seguito dell'evento franoso Parte_1 innanzi descritto o, a quell'importo che verrà accertato e provato in corso di causa, anche a mezzo nomina di CTU, il tutto con dovuti interessi e rivalutazione dal dì dell'evento e sino ad effettivo soddisfo.”
Deduceva a sostegno di tali conclusioni: - di essere proprietaria del fondo rustico sito in alla CP_1
Via Riola, frazione Sambuco identificato al Catasto Terreni detto Comune al fol. 5, part. 621 interessato dagli esiti di smottamento franoso dipartitosi dal sovrastante fondo di proprietà della e Controparte_2 dallo stesso delimitato da attraversamento di strada pubblica pedonale, riportando danni alle colture, suppellettili e strutture insistenti nel proprio fondo;
- che la suddetta frana è stata cagionata dall'assenza di dispositivi di drenaggio delle acque pluviali lungo le strade comunali Via Riola e Via Piano strutturate “a mò di scala” che nel contesto assumono la funzione (impropria e lesiva aggiungasi dal deducente) di canaletta di scolo e drenaggio delle acque pluviali che per l'effetto sono convogliate all'interno del fondo boschivo della determinando il dilavamento con distacco di zolle di terreno superficiale Controparte_2 trasformatosi in colata di fango abbattutasi nel fondo attoreo;
- che a seguito dell'evento franoso è rimasta altresì danneggiata una porzione del fondo di circa 380 mq di pergolato con interessamento di 9 piante di limoni sottostanti, con un danno complessivo stimato in € 10.031,48; - che la responsabilità dell'occorso è certamente da addebitare al ai sensi dell'art 2043 c.c. quale ente proprietario delle Controparte_1 suddette strade.
Si costituiva il eccependo il caso fortuito, in quanto in base a quanto desumibile Controparte_1 dalle testate giornalistiche in data 1.2.2019 su tutta la costiera amalfitana si sono verificate perturbazioni a carattere improvviso ed eccezionale tale da non consentire, per tempo, di adottare i conseguenti provvedimenti, anche perché i bollettini diramati dalla protezione civile (gli unici dotati di attendibilità ed autorevolezza) non avevano decretato alcuna emergenza;
il che ha reso l'evento non solo imprevedibile ma addirittura non previsto e quindi inevitabile;
aggiungeva che i danni subiti dalla odierna attrice erano conseguenza non tanto e non solo della pioggia, quanto della colata di fango proveniente dal fondo sovrastante di proprietà della sig.ra la quale è stata convenuta in giudizio per rispondere Parte_2 pagina 2 di 8 in solido con il che in particolare l'acqua convogliata dalla scala comunale poteva avere solo CP_1 contribuito alla imbibizione del terreno della sig.ra il quale doveva essere già comunque Parte_2 saturato dalla pioggia direttamente caduta su di esso, per cui il coinvolgimento della suddetta
[...] nella catena causale che ha condotto al danneggiamento del fondo di proprietà della parte attrice Parte_2
è quindi del tutto evidente, essendo configurabile un nesso di causa diretto tra i danni subiti dalla attrice, la frana del terreno sovrastante, la imbibizione (o saturazione ) di detto terreno e la grande quantità di acqua che direttamente dal cielo era caduta nelle ore e nei giorni precedenti l'evento. Infine, il contestava CP_1 anche il quantum della richiesta risarcitoria attorea e formulava le seguenti conclusioni “in via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti del perché infondate in fatto e diritto e comunque non Controparte_1 provate;
in via subordinata, ritenere la esclusiva responsabilità della sig.ra . In via gradata, e in caso di Parte_2 accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, ritenere la prevalente o concorrente responsabilità di per Parte_2
i fatti di causa e, per l'effetto, ritenere la stessa tenuta a risarcire direttamente l'attrice o, comunque, a rimborsare al
[...]
– ex art. 2055 II comma c.c. - le somme che quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare alla attrice per effetto del CP_1 presente giudizio, a titolo di sorte capitale, interessi e spese legali”.
Si costituiva anche eccependo la responsabilità esclusiva del per Controparte_2 Controparte_1
i danni causati nel fondo di parte attrice;
ciò in quanto la sua proprietà si trova sul fianco orientale del vallone solcato dal Torrente Regina Maior ed è individuata in catasto dalla particella 619 al foglio n. 5 del
Comune di;
che il fondo, di natura boschiva, è compreso tra due strade comunali: via Mortella o CP_1
a monte e via Piano a valle, entrambe collegate alla via Sambuco, anch'essa strada comunale;
che Per_1 invece il fondo di parte attrice è ubicato a valle e, pertanto a quota inferiore, della proprietà della deducente e i rispettivi fondi sono tra loro delimitate dall'attraversamento della strada comunale di Via Piano;
che la causa dell'evento franoso occorso in data 01.02.2019, attesa la peculiare morfologia del territorio interessato, è da individuarsi nella mancanza di opere necessarie alla mitigazione del rischio idraulico indotto dal tracciato della strada pedonale di Via Mortella, che sormonta il fondo di proprietà della deducente, e nella mancata predisposizione da parte dell'ente proprietario (e committente dell'opera di realizzazione della suddetta strasa comunale) del necessario ed adeguato sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche;
che l'assenza di opere idrauliche di regimazione e convogliamento delle acque meteoriche lungo il percorso stradale, caratterizzato peraltro da una forte pendenza, ha determinato il dilavamento delle abbondanti piogge alluvionali il conseguente dissesto e scivolamento degli strati superficiali del terreno del fondo boschivo della deducente, che ha periodicamente assicurato il rimboschimento integrale e la manutenzione regolare delle alberature ed arbusti;
che lo smottamento ha avuto origine in corrispondenza della doppia ansa, che la Via Mortella a monte forma immediatamente dopo aver sfiorato il fabbricato di proprietà della stessa che il flusso d'acqua piovana, non trovando Pt_1
a lato della strada né muri di contenimento né apposite opere di raccolta e smaltimento (caditoie, pozzetti, pagina 3 di 8 canali, ecc.) ha trasformato la suddetta strada in un torrente con flusso incontrollato e straripante specie nei punti tortuosi privi di argini, in corrispondenza dei quali si innescano i fenomeni alluvionali;
che il medesimo meccanismo eziologico si è evidenziato a valle del fondo della deducente sul tracciato della strada comunale Via Piano, laddove gli esiti dello smottamento franoso si sono riversati e non rinvenendo alcun accorgimento tecnico ovvero opera di protezione o canalizzazione sono tracimati verso il fondo attoreo posto immediatamente a valle della medesima Via Piano.
Aggiungeva la convenuta di avere anch'essa interesse ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati al proprio fondo a cagione del dilavamento irregimentato delle acque piovane dal tracciato della strada
Comunale Via Mortella dovendo provvedere al rimboschimento della zona boschiva interessata onde conseguire il ripristino dello stato dei luoghi così come accertati e compiutamente quantificati nel corso del giudizio.
Sulla base di tali deduzioni formulava le seguenti conclusioni:
“
1. rigettare la domanda attorea cosi come formulata in via subordinata nei confronti della SI.ra , Controparte_2 siccome affetta da nullità per indeterminatezza della causa petendi, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
2. In via riconvenzionale, accertata la responsabilità esclusiva –ex art 2051 cc ovvero in via gradata ex art. 2043 cc- del convenuto nella produzione dell'evento lesivo occorso in data 01.02.2020, condannare il medesimo, in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della riconveniente a titolo di risarcimento di tutti i conseguenziali danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla SI.ra della somma complessiva di Euro 5.100,00 o della Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto nonché alla adozione di tutti gli interventi ed opere atti all'eliminazione delle cause –come sopra meglio individuate- dell'evento franoso anche mediante la predisposizione ed esecuzione degli occorrendi interventi finalizzati alla regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche lungo il tracciato stradale di Via Mortella e, per quanto di ragione, di Via Piano”.
Il precedente Giudice istruttore concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, cpc, ed ammetteva la prova orale.
Con ordinanza del 02.01.22 lo scrivente, subentrato nella trattazione della causa, revoca la prova testimoniale poiché non risolutiva ai fini del decidere e disponeva l'espletamento di una CTU tecnica sui seguenti quesiti: “
1. Accerti il CTU se la frana che ha invaso il terreno rustico di proprietà dell'attrice sia stato determinato da eventi straordinari come tali rientranti nel concetto di stato fortuito o forza maggiore, ovvero se siano riconducibili ad omessa / errata manutenzione da parte del nel sistema di regimentazione e Controparte_1 convogliamento delle acque meteoriche lungo il percorso stradale;
in questo secondo caso descriva gli interventi manutentivi che sarebbero stati necessari ad impedire l'evento;
2. valuti se l'evento franoso abbia causato danni anche nella proprietà della
pagina 4 di 8 terza chiamata;
3. in caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, stimi il CTU i danni patiti dalle Controparte_2 proprietà delle parti, sia quale danno emergente sia quale lucro cessante;
4. riferisca ogni altra cosa utile”.
Depositata la perizia e dopo alcuni meri rinvii si rinviava la causa all'odierna udienza del 24.04.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc con termini per il deposito di note fino a 15 giorni prima.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, come sovente avviene per questa tipologia di controversie, la CTU è elemento probatorio su cui il Tribunale forma il proprio convincimento ai fini della decisione.
Espletate le operazioni peritali in contraddittorio con le parti, e dopo aver risposto alle osservazioni, il CTU ha definitivamente concluso in perizia che:
- la causa prevalente della frana del 01.02.19, vada ordinariamente ricondotta alla omessa / errata manutenzione da parte del nel sistema di regimentazione e convogliamento Controparte_1 delle acque meteoriche lungo il percorso stradale tra la via comunale Riola (talvolta definita anche via Mortella/Lampatole), rivelatosi privo, di fatto, di quelle opere idrauliche tipiche di una strada collinare; opere le quali, se presenti e funzionali oltre che regolarmente manutenute dall'Ente in tal caso responsabile di adempimenti di tal genere, cioè dal , avrebbero raccolto le acque Controparte_1 meteoriche incidenti su tale via Riola anche in concomitanza con le piogge del 1° febbraio 2019, per poi opportunamente canalizzarle verso idonei recapiti. Ciò avrebbe impedito che tali acque, non avendo altri percorsi funzionali allo scopo, si conformassero nel fluire verso il basso all'andamento plano-altimetrico del tracciato stradale fin quando diritto, salvo poi tracimare verso il sottostante fondo della sig.ra
[...]
in corrispondenza delle tortuosità prossime a quest'ultime. Traboccamenti verificatisi in CP_2 quantità significative e tali da innescare la frana di cui qui trattasi, a sua volta capace di danneggiare l'ancora più sottostante fondo attoreo. Per tale motivo è ordinariamente da escludere che siffatte piogge del 1° febbraio 2019, prive del requisito di essere causa di per sé sufficiente a determinare i danni di cui qui trattasi, così come del requisito dell'imprevedibilità, possano rientrare nel concetto di stato fortuito o forza maggiore.
- dalle operazioni peritali è emerso che anche la proprietà di ha subito Controparte_2 consequenziali danni, comunque di modesta entità, visto che trattasi di un fondo boschivo non coltivato, né terrazzato, e che ad essere coinvolta è stata un'aliquota dello stesso non più ampia di circa 250 mq.
- il CTU ha accertato che l'entità economica più probabilmente rappresentativa del danno emergente conseguito al fondo della sig.ra in seguito al verificarsi della frana del 1° febbraio Parte_1
2019, è pari a circa 4.400 euro. Mentre si è individuato l'importo di circa 3.350 euro, quale consequenziale più probabile lucro cessante;
ciò sempreché la ripiantumazione delle piante di limoni danneggiate ed il ripristino del pergolato fossero già stati effettuati nell'anno 2019, come peraltro ipotizzato da entrambi i
Consulenti tecnici di parte;
interventi però che alla data delle operazioni peritali (aprile 2022) ancora pagina 5 di 8 mancano di concretezza avendo la sig.ra ritenuto sin dall'anno dell'accadimento del sinistro Parte_1
(2019) intempestivo il farlo, sussistendo la possibilità che il danneggiamento del proprio fondo divenisse oggetto di una vertenza giudiziaria, dacché l'opportunità di non modificare lo stato dei luoghi. In tale ultimo caso, allora il lucro cessante di circa 3.350 euro andrebbe incrementato in considerazione di una ripiantumazione del limoneto non più effettuata nel 2019 ma nel 2022. Per l'effetto, il danno arrecato al fondo della sig.ra può dunque quantizzarsi nel più probabile importo di circa 7.750 euro se Parte_1 dovesse limitarsi il lucro cessante agli anni 2019 – 2024; nel caso invece in cui trovi giustificazione il mancato ripristino del fondo attoreo già nel 2019 e sempreché lo si effettui nel 2022, tale danno si incrementerebbe al massimo a circa 9.700 euro essendoci stato in tal caso un lucro cessante dal 2019 al
2027.
- il danneggiamento conseguito ai circa 250 mq del fondo boschivo, non coltivato né terrazzato, della sig.ra - a considerare i contenuti delle note tecniche di parte dell'ing. , Controparte_2 Persona_2 nonché quelli delle osservazioni fatte alla bozza della relazione di ctu, ex art. 195 cpc – è stato quantificato nel “danno emergente” di € 250,00.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Si condivide in particolare il regime di non eccezionalità delle piogge abbondanti verificatisi in costiera amalfitana il 01.02.19; peraltro tale conclusione si evince dalla stessa comparsa di costituzione e risposta del nella parte in cui ha escluso l'emanazione in quei giorni di bollettini meteo Controparte_1 da parte della Protezione civile di avviso di emergenza, la qual cosa impedisce di considerare le piogge torrenziali del 01.02.19 come eventi meteorici eccezionali. Il sistema di regimentazione delle acque meteoriche adottato dal si è mostrato inidoneo a contenere le acque a seguito di Controparte_1 fenomeni temporaleschi e ad impedire frane;
il avrebbe dovuto adottare il sistema Controparte_1 indicato in perizia. In ciò sussiste la sua responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art 2043 c.c.; responsabilità esclusiva senza concorso della convenuta poiché la frana si è verificata Controparte_2 sotto il fondo della medesima e precisamente nella carenza del sistema di regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche lungo il percorso stradale della via comunale Riola (talvolta definita anche via
Mortella/Lampatole), rivelatosi privo, di fatto, di quelle opere idrauliche tipiche di una strada collinare. Se il sistema di regimentazione e convogliamento delle acque fosse stato idoneo, sarebbe stato in grado di contenere anche le colate di fango provenienti dal fondo di impedendo che queste Controparte_2 convogliassero sul fondo dell'attrice.
Le argomentazioni difensive svolte dal sono state quindi confutate dal CTU. Controparte_1 pagina 6 di 8 Sussistono tutti i presupposti per l'affermazione dell'illecito aquiliano del : il Controparte_1 fatto colposo (omessa predisposizione di opere idonee alla regimentazione delle acque lungo il percorso stradale della via comunale Riola); il nesso di causalità tra questo fatto ed i danni che si sono verificati nel fondo dell'attrice e dell'altra convenuta;
i danni patrimoniali che sono stati conseguenza immediata e diretta ex art 1223 c.c. dell'omissione colposa del nella misura accertata dal CTU. CP_1
A tal proposito, tra le due diverse stime proposte dal perito va considerata la prima ipotesi, di risarcimento da lucro cessante per l'importo di € 3.350 euro – da aggiungersi al danno emergente pari ad €
4.400,00 -; ciò considerando che la ripiantumazione delle piante di limoni danneggiate ed il ripristino del pergolato fossero già stati effettuati nell'anno 2019.
L'attrice avrebbe dovuto eseguire la ripiantumazione del limoneto dopo l'evento dannoso, salva la richiesta di risarcimento danni da proporre successivamente al;
se invece ha omesso la Controparte_1 ripiantumazione in attesa di ottenere preventivamente il risarcimento dei danni (seconda ipotesi del CTU), il lucro cessante patito per più anni fino all'attualità è riconducibile a questa sua decisione e quindi il risarcimento non è dovuto ai sensi dell'art 1227 c.c.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale assume, a misura del risarcimento da lucro cessante, la prima stima effettuata dal CTU che integralmente si riporta “la ripiantumazione delle piante di limoni danneggiate ed il ripristino del pergolato fossero già stati effettuati nell'anno 2019, come peraltro ipotizzato da entrambi i Consulenti tecnici di parte;
interventi però che alla data delle operazioni peritali (aprile 2022) ancora mancano di concretezza avendo la sig.ra ritenuto sin dall'anno dell'accadimento del sinistro (2019) intempestivo il farlo, sussistendo la possibilità che Parte_1 il danneggiamento del proprio fondo divenisse oggetto di una vertenza giudiziaria, dacché l'opportunità di non modificare lo stato dei luoghi. In tale ultimo caso, allora il lucro cessante di circa 3.350 euro andrebbe incrementato in considerazione di una ripiantumazione del limoneto non più effettuata nel 2019 ma nel 2022. Per l'effetto, il danno arrecato al fondo della sig.ra può dunque quantizzarsi nel più probabile importo di circa 7.750 euro se dovesse limitarsi il lucro cessante Parte_1 agli anni 2019 – 2024”.
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale “trasversale” formulata da Controparte_2 nei confronti del di , essa si limita al danno emergente quantificato dal CTU in € 250,00. CP_1 CP_1
Tali somme, liquidate all'attualità, costituiscono debito di valore, e vanno incrementate di interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (01.02.19) e annualmente rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata, decorreranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla Controparte_1 base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione,
pagina 7 di 8 secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente Controparte_2 provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del ex art 2043 c.c per l'evento franoso del 01.02.19 lo condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 7.750,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, condanna il al Controparte_1 risarcimento dei danni a favore di che si quantifica in € 250,00 oltre interessi legali e Controparte_2 rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si CP_1 liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
4) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore dell'altra convenuta CP_1 che si liquidano in € 332,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso Controparte_2 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93
c.p.c.;
5) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato Controparte_1 provvedimento, con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia versato anticipatamente al perito;
Così deciso in Salerno
24.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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