Art. 4.
La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.