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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai
Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
PA RI - DI
Enrica Di Tursi - DI
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2245 r.g.a.c. dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Flaviano Boccassini, Parte_1 ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bitonto, CP_1
resistente
nonché
il PUBBLICO presso il Tribunale di Taranto, CP_2
intervenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Taranto in data 07.10.2006 - Atto N. 76 P.2S S.A Anno 2006 - con che della loro unione sono nate due figlie, nata a [...] il CP_1 Per_1 12/01/2002, e , nata a [...] il [...], chiedeva pronunziarsi la separazione dal Per_2
coniuge con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
si costituiva con comparsa depositata il 29.09.2025, contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto.
All'udienza dell'1.10.2025, le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della
prole”, dispone che il DI pronunzia la separazione.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che all'udienza dell' 01.10.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali, alle condizioni di cui al relativo verbale di udienza.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 24.04.2025, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
14/07/1980, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto CP_1
l'11.03.214, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 76, parte II, serie A, anno 2006;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in Parte_1 CP_1
conformità a quelle concordate e trasfuse nel verbale di udienza del 01.10.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 6-10-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi