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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6927/2024 promossa da:
(C.F. ) difeso dall'avv. MENSA RAJU, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio in VIA CARLO ALBERTO 15 10064 PINEROLO
ATTORE contro
(C.F. )difesa dagli avv.ti ZUPPARDO Controparte_1 P.IVA_1
OL e RR TOMMASO;
elettivamente domiciliata presso lo studio in CORSO
MATTEOTTI, 41 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Voglia il Tribunale Ill.mo, Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la , in persona del Sindaco Controparte_1 metropolitano pro tempore, con sede legale in , Coso Inghilterra n. 7, a risarcire il signor CP_1
1 nato a [...] il [...], residente in [...]
39, , i danni tutti patiti in conseguenza del sinistro sopra emarginato e C.F._1 precisamente € 13.726,70= (di cui € 12.000,00= per il danno materiale ed € 1.726,70 ( ridotto ad €
800,00) per i danni fisici), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'accadimento del sinistro al saldo. Ai sensi della normativa fiscale si dichiara che il presente procedimento ha valore di
€ 13.726,70= e che sarà versato il contributo unificato di € 237,00.=. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, riconoscimento del rimborso forfettario del 15% e distrazione delle spese a favore dell'antistatario procuratore.
Per parte convenuta: richiamate le istanze istruttorie nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da parte ricorrente perché infondata in fatto e/o in diritto e/o comunque non provata, nonché per sussistenza del caso fortuito;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo di parte ricorrente per le ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente escludere ovvero diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, limitando comunque ogni eventuale condanna alla sola quota ascrivibile all'esponente; - sempre in via subordinata, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio. In ogni ipotesi, con vittoria del compenso giudiziale e accessori, come per legge
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 ha chiesto alla Parte_1 [...]
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a seguito del sinistro CP_2 così descritto:
2 • il giorno 07/12/2022 ore 19,15 circa a bordo della propria autovettura Parte_1
Renault Kadjar tg. FB495VJ, percorreva - con direzione Talucco - la Via Europa del Comune di
San Pietro Vale Lemina;
• Giunto all'altezza del ponte che precede l'incrocio con Via Costagrande, il conducente frenava leggermente per effettuare la curva ma, per via del ghiaccio sul manto stradale, l'autovettura perdeva di aderenza andando a collidere contro le barriere di protezione del ponte per poi precipitare giù dallo stesso, nel sottostante dirupo del Torrente Lemina;
• Il conducente non si avvedeva della presenza del ghiaccio sul manto stradale perché vi era l'asfalto nuovo e fino a pochi metri prima della curva la strada non era gelata. Sull'asfalto non vi era presenza di sale o ghiaia;
• Sul luogo del sinistro intervenivano i C.C. della Compagnia di Pinerolo N.O.R. Sezione
Radiomobile, i quali redigevano relazione di incidente stradale (vds. doc. 1) e rilevavano che nessuna negligenza era stata posta in essere dal conducente ricorrente;
• Per la rimozione difficoltosa dell'autovettura dal luogo del sinistro si è dovuto ricorrere all'intervento del “Soccorso Romagnoli S.r.l.”, come da fattura allegata di € 1.000,00=;
• A causa dell'urto l'autovettura riportava danni per preventivati € 36.396,86. Il valore ante- sinistro dell'auto è pari ad esatti € 10.000,00=, pertanto l'autovettura è stata rottamata;
• Al valore ante-sinistro dell'auto di € 10.000,00=, si devono aggiungere il costo per la rottamazione e quello per l'immatricolazione di un nuovo veicolo indicativamente di € 600,00 a cui occorre ancora aggiungere il dovuto cd. fermo tecnico che si può equamente quantificare in
€ 400,00=, oltre al rimborso del soccorso stradale pari ad €. 1.000,00= di cui al punto 2). Il tutto per complessivi € 12.000,00 per il danno materiale;
• Nell'incidente il signor riportava lesioni fisiche refertate dal P.S. Parte_1 dell'Ospedale Civile E. Agnelli di Pinerolo, con diagnosi di “contusione polmonare con una I.P.
1-2%, ITP 50% giorni 10 e ITP 25% giorni 10. Pertanto la quantificazione economica del dovuto risarcimento in relazione al danno fisico ammonta ad € 1.726,70.
Chiedeva inutilmente il risarcimento del danno alla responsabile del Controparte_2 sinistro, cui è stato poi trasmesso l'invito alla negoziazione assistita
Si è costituita la che ha svolto le seguenti difese: Controparte_2
• Incombe su parte ricorrente l'onere della prova del fatto e del nesso causale tra l'incidente e la esistenza di ghiaccio sulla strada;
• La responsabilità del sinistro è addebitabile al conducente che non ha osservato una condotta di 3 guida prudente: avrebbe dovuto prevedere il ghiaccio considerata l'ora serale, il freddo ed il fatto che il ponte passava sopra un fiume quindi in una zona umida. Il ghiaccio era già presente sul tratto di strada che precedeva il ponte, inoltre il ricorrente vive in quella zona pertanto avrebbe potuto sapere che in dicembre nel tardo pomeriggio le strade possono essere ghiacciate.
• Ha contestato poi la quantificazione del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.
Ha chiesto quindi respingersi la domanda del ricorrente.
All'udienza del 15.4.2025, al fine di evitare una CTU medica, le parti si dichiaravano concordi nel quantificare il danno non patrimoniale – ove la domanda fosse stata ritenuta fondata – in € 800,00.
La causa è stata istruita a mezzo CTU per la quantificazione del danno al veicolo ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025.
*********
Non sono sorte contestazioni tra le parti in merito alle seguenti circostanze:
• il giorno 07/12/2022 ore 19,15 la strada Via Europa del Comune di San Pietro Vale Lemina, all'altezza del ponte che precede l'incrocio con Via Costagrande, era ghiacciata;
• il ghiaccio non era segnalato da alcun cartello stradale;
• sul manto stradale non era stato cosparso sale o altra sostanza idonea ad evitare la formazione del ghiaccio;
• l'autovettura Renault Kadjar tg. FB495VJ, condotta da slittava sul ghiaccio Parte_1
e precipitava giù dal ponte.
Le parti controvertono invece in merito alla responsabilità del sinistro:
➢ parte ricorrente ritiene che la responsabilità vada ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c. esclusivamente alla , proprietaria e custode del tratto di strada non Controparte_2 adeguatamente manutenuto;
➢ la ha ritenuto di contro che la responsabilità vada ascritta in via esclusiva o Controparte_2 concorrente al conducente dell'auto che non ha usato la dovuta cautela in una situazione di evidente pericolo.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità oggettiva della P.A., custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In materia di responsabilità ex articolo 2051 del c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del
4 custode, sussiste a carico del soggetto danneggiato l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cassazione civile , sez. III , 04/11/2024 , n. 28327)
La P.A, proprietaria della strada teatro del sinistro, può liberarsi della responsabilità solo ove sia intervenuto un caso fortuito, ossia di un fattore imprevedibile ed inevitabile che abbia interrotto il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il sinistro, tale potendo essere anche il comportamento del danneggiato.
La , non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che il Controparte_2 sinistro si sia verificato per un caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro. Questi i motivi:
❖ va escluso che la esistenza del ghiaccio nel tratto di strada in oggetto possa integrare un caso fortuito poiché sicuramente non era una circostanza imprevedibile ed inevitabile: come rimarcato dalla stessa Città metropolitana, in quella zona, a dicembre, in orario serale, la presenza di ghiaccio è un fatto normale che ci si deve attendere e che quindi poteva essere previsto ed evitato dal custode.
❖ L'istruttoria non ha dimostrato che il sinistro sia occorso per la condotta imprudente del
: Pt_1
- Nessuno ha riferito che il conduceva ad una velocità superiore al limite consentito o Pt_1 consona alla cartellonistica stradale.
- Le forze dell'ordine sopravvenute al sinistro non hanno rinvenuto evidenze per poter ritenere che il andasse a velocità inadeguata;
nessuna sanzione infatti è stata elevata Pt_1
a suo carico;
la polizia ha riferito nel verbale che vi era uno strato di ghiaccio che rendeva molto scivolosa la superficie al punto di non permettere neanche di camminare agevolmente
e concludeva anzi che il sinistro era avvenuto certamente per la presenza di ghiaccio sul manto stradale appena rifatto. Per via del dosso che precede la zona ghiacciata, evidentemente per risalita dell'umidità dal fiume, e per la mancanza di illuminazione, era praticamente impossibile accorgersi del ghiaccio presente sulla strada e pertanto riuscire a fermare la marcia o a percorrere in sicurezza il tratto stradale interessato dal ghiaccio;
- l'auto che è sopravvenuta dopo quella del ha parimenti sbandato sul ghiaccio, Pt_1 urtando contro la balaustra, così confermando la situazione di grave pericolo. Il conducente della Ford Kuga ha riferito alla polizia di aver frenato quando aveva visto la vettura davanti a lui saltare giù dal ponte e di aver perso anche lui il controllo del mezzo che andava ad urtare le barriere in un punto successivo rispetto a quello della Renault;
5 - non vi sono quindi elementi presuntivi per ritenere che il conducesse ad una Pt_1 velocità inadeguata allo stato dei luoghi. Ed anzi proprio rispetto allo stato dei luoghi, considerato l' estremo freddo e l'umidità ci si poteva ragionevolmente attendere che fosse stato sparso il sale per evitare la formazione di ghiaccio o che fossero apposti cartelli per indicare il particolare pericolo proprio in prossimità del fiume, dove la risalita dell'umidità favorisce la formazione del ghiaccio;
- in difetto di prova alcuna sulla condotta di guida inadeguata del , le circostanze che Pt_1 fosse notte, che la temperatura fosse bassa, che il abiti a circa 10 km dal luogo del Pt_1 sinistro evidentemente non integrano di per sé né una colpa del , né in generale un Pt_1 caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale nella fattispecie ex art. 2051 c.c.;
In definitiva è acclarato che il sia precipitato con la sua vettura giù dal ponte perché: Pt_1
- il tratto di strada era ghiacciato
- il ghiaccio non era visibile ed era limitato alla zona subito prima del ponte
- sul manto stradale non era stato cosparso il sale
- non vi era alcuna segnalazione di pericolo ghiaccio
- la balaustra non ha tenuto l'urto con la vettura
L'attore quindi ha provato la derivazione del danno dalla cosa in custodia della P.A.; la di contro non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che il Controparte_2
sia precipitato giù dal ponte perché, o anche perché, conduceva il suo veicolo in modo Pt_1 inadeguato.
Sul danno
a) danno non patrimoniale
Al fine di evitare una CTU medico legale, le parti hanno concordato durante il processo di quantificare il danno non patrimoniale nell'ammontare di € 800,00. Questa somma deve ritenersi già liquidata all'attualità.
Sul danno non patrimoniale dunque non occorre motivare altro.
b) Danno patrimoniale
Il CTU ha quantificato il valore del veicolo precipitato dal ponte, la cui riparazione era antieconomica, in € 10.000,00.
I costi demolizione ammontano a circa €.100,00 (€.13,50 emolumenti ACI + €.32,00 imposta di bollo per trascrizione al PRA + costo bollettini e pratica), oltre a €.1.000,00 per recupero e traino
6 veicolo al punto di raccolta ( Doc. 2 di parte ricorrente).
Va aggiunto il costo di voltura che un veicolo sostitutivo di 81 kW di potenza, come quello attoreo è pari a € 455,00 dato dalla somma dei costi fissi e dall'IPT della Provincia di oltre alla CP_1 maggiorazione del 30%, come da seguente tabella. Detto importo esclude eventuali costi di agenzia pratiche auto.
Non si ritiene di poter accogliere la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico che non è stato provato dalla parte.
Il danno patrimoniale ammonta quindi a complessivi € 11.555,00 valutati al momento del sinistro in data 07/12/2022. L'importo rivalutato ad oggi ammonta ad € 11.866,99. Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma atteso che la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria - Cass. 6351/2025; Cass.
4398/2023-, prova non offerta nel caso di specie.
Conclusioni
✓ Va accertata la responsabilità della città metropolitana nel sinistro oggetto di causa ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
✓ la resistente va condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non, liquidato in complessivi 800,00 + 11.866,99 = 12.666,99. Su questa somma sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale.
7 Totale € 5.077,00
Spese di CTU a carico di parte resistente
Si ritiene di dover condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., Controparte_2 come chiesto dal , poiché la difesa sostenuta dalla resistente, era in evidente contrasto con le Pt_1 risultanze del verbale dei Carabinieri, che tuttavia non è stato in alcun modo contestato dalla
[...]
; né la resistente ha chiesto l'ammissione di prove per verificare che il sinistro fosse CP_2 imputabile alla condotta di guida del , piuttosto che allo stato dei luoghi riscontrato dalle Forze Pt_1 dell'Ordine. La difesa quindi è parsa pretestuosa. Si ritiene di quantificare il risarcimento in via equitativa in € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
dichiara tenuta e condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
di € 12.666,99, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
Parte_1
dichiara tenuta e condanna la all'integrale rimborso delle Controparte_1 spese del giudizio in favore di con distrazione al difensore antistatario, Parte_1 liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed 237,00 + 27,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuta e condanna la al risarcimento del danno ex Controparte_1 art. 96 c.p.c. in favore di , nell'importo di € 500,00. Parte_1
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 16.4.2025, a carico di parte resistente
Torino, 28/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6927/2024 promossa da:
(C.F. ) difeso dall'avv. MENSA RAJU, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio in VIA CARLO ALBERTO 15 10064 PINEROLO
ATTORE contro
(C.F. )difesa dagli avv.ti ZUPPARDO Controparte_1 P.IVA_1
OL e RR TOMMASO;
elettivamente domiciliata presso lo studio in CORSO
MATTEOTTI, 41 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Voglia il Tribunale Ill.mo, Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la , in persona del Sindaco Controparte_1 metropolitano pro tempore, con sede legale in , Coso Inghilterra n. 7, a risarcire il signor CP_1
1 nato a [...] il [...], residente in [...]
39, , i danni tutti patiti in conseguenza del sinistro sopra emarginato e C.F._1 precisamente € 13.726,70= (di cui € 12.000,00= per il danno materiale ed € 1.726,70 ( ridotto ad €
800,00) per i danni fisici), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'accadimento del sinistro al saldo. Ai sensi della normativa fiscale si dichiara che il presente procedimento ha valore di
€ 13.726,70= e che sarà versato il contributo unificato di € 237,00.=. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, riconoscimento del rimborso forfettario del 15% e distrazione delle spese a favore dell'antistatario procuratore.
Per parte convenuta: richiamate le istanze istruttorie nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da parte ricorrente perché infondata in fatto e/o in diritto e/o comunque non provata, nonché per sussistenza del caso fortuito;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo di parte ricorrente per le ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente escludere ovvero diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, limitando comunque ogni eventuale condanna alla sola quota ascrivibile all'esponente; - sempre in via subordinata, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio. In ogni ipotesi, con vittoria del compenso giudiziale e accessori, come per legge
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 ha chiesto alla Parte_1 [...]
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a seguito del sinistro CP_2 così descritto:
2 • il giorno 07/12/2022 ore 19,15 circa a bordo della propria autovettura Parte_1
Renault Kadjar tg. FB495VJ, percorreva - con direzione Talucco - la Via Europa del Comune di
San Pietro Vale Lemina;
• Giunto all'altezza del ponte che precede l'incrocio con Via Costagrande, il conducente frenava leggermente per effettuare la curva ma, per via del ghiaccio sul manto stradale, l'autovettura perdeva di aderenza andando a collidere contro le barriere di protezione del ponte per poi precipitare giù dallo stesso, nel sottostante dirupo del Torrente Lemina;
• Il conducente non si avvedeva della presenza del ghiaccio sul manto stradale perché vi era l'asfalto nuovo e fino a pochi metri prima della curva la strada non era gelata. Sull'asfalto non vi era presenza di sale o ghiaia;
• Sul luogo del sinistro intervenivano i C.C. della Compagnia di Pinerolo N.O.R. Sezione
Radiomobile, i quali redigevano relazione di incidente stradale (vds. doc. 1) e rilevavano che nessuna negligenza era stata posta in essere dal conducente ricorrente;
• Per la rimozione difficoltosa dell'autovettura dal luogo del sinistro si è dovuto ricorrere all'intervento del “Soccorso Romagnoli S.r.l.”, come da fattura allegata di € 1.000,00=;
• A causa dell'urto l'autovettura riportava danni per preventivati € 36.396,86. Il valore ante- sinistro dell'auto è pari ad esatti € 10.000,00=, pertanto l'autovettura è stata rottamata;
• Al valore ante-sinistro dell'auto di € 10.000,00=, si devono aggiungere il costo per la rottamazione e quello per l'immatricolazione di un nuovo veicolo indicativamente di € 600,00 a cui occorre ancora aggiungere il dovuto cd. fermo tecnico che si può equamente quantificare in
€ 400,00=, oltre al rimborso del soccorso stradale pari ad €. 1.000,00= di cui al punto 2). Il tutto per complessivi € 12.000,00 per il danno materiale;
• Nell'incidente il signor riportava lesioni fisiche refertate dal P.S. Parte_1 dell'Ospedale Civile E. Agnelli di Pinerolo, con diagnosi di “contusione polmonare con una I.P.
1-2%, ITP 50% giorni 10 e ITP 25% giorni 10. Pertanto la quantificazione economica del dovuto risarcimento in relazione al danno fisico ammonta ad € 1.726,70.
Chiedeva inutilmente il risarcimento del danno alla responsabile del Controparte_2 sinistro, cui è stato poi trasmesso l'invito alla negoziazione assistita
Si è costituita la che ha svolto le seguenti difese: Controparte_2
• Incombe su parte ricorrente l'onere della prova del fatto e del nesso causale tra l'incidente e la esistenza di ghiaccio sulla strada;
• La responsabilità del sinistro è addebitabile al conducente che non ha osservato una condotta di 3 guida prudente: avrebbe dovuto prevedere il ghiaccio considerata l'ora serale, il freddo ed il fatto che il ponte passava sopra un fiume quindi in una zona umida. Il ghiaccio era già presente sul tratto di strada che precedeva il ponte, inoltre il ricorrente vive in quella zona pertanto avrebbe potuto sapere che in dicembre nel tardo pomeriggio le strade possono essere ghiacciate.
• Ha contestato poi la quantificazione del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.
Ha chiesto quindi respingersi la domanda del ricorrente.
All'udienza del 15.4.2025, al fine di evitare una CTU medica, le parti si dichiaravano concordi nel quantificare il danno non patrimoniale – ove la domanda fosse stata ritenuta fondata – in € 800,00.
La causa è stata istruita a mezzo CTU per la quantificazione del danno al veicolo ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025.
*********
Non sono sorte contestazioni tra le parti in merito alle seguenti circostanze:
• il giorno 07/12/2022 ore 19,15 la strada Via Europa del Comune di San Pietro Vale Lemina, all'altezza del ponte che precede l'incrocio con Via Costagrande, era ghiacciata;
• il ghiaccio non era segnalato da alcun cartello stradale;
• sul manto stradale non era stato cosparso sale o altra sostanza idonea ad evitare la formazione del ghiaccio;
• l'autovettura Renault Kadjar tg. FB495VJ, condotta da slittava sul ghiaccio Parte_1
e precipitava giù dal ponte.
Le parti controvertono invece in merito alla responsabilità del sinistro:
➢ parte ricorrente ritiene che la responsabilità vada ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c. esclusivamente alla , proprietaria e custode del tratto di strada non Controparte_2 adeguatamente manutenuto;
➢ la ha ritenuto di contro che la responsabilità vada ascritta in via esclusiva o Controparte_2 concorrente al conducente dell'auto che non ha usato la dovuta cautela in una situazione di evidente pericolo.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità oggettiva della P.A., custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In materia di responsabilità ex articolo 2051 del c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del
4 custode, sussiste a carico del soggetto danneggiato l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cassazione civile , sez. III , 04/11/2024 , n. 28327)
La P.A, proprietaria della strada teatro del sinistro, può liberarsi della responsabilità solo ove sia intervenuto un caso fortuito, ossia di un fattore imprevedibile ed inevitabile che abbia interrotto il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il sinistro, tale potendo essere anche il comportamento del danneggiato.
La , non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che il Controparte_2 sinistro si sia verificato per un caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro. Questi i motivi:
❖ va escluso che la esistenza del ghiaccio nel tratto di strada in oggetto possa integrare un caso fortuito poiché sicuramente non era una circostanza imprevedibile ed inevitabile: come rimarcato dalla stessa Città metropolitana, in quella zona, a dicembre, in orario serale, la presenza di ghiaccio è un fatto normale che ci si deve attendere e che quindi poteva essere previsto ed evitato dal custode.
❖ L'istruttoria non ha dimostrato che il sinistro sia occorso per la condotta imprudente del
: Pt_1
- Nessuno ha riferito che il conduceva ad una velocità superiore al limite consentito o Pt_1 consona alla cartellonistica stradale.
- Le forze dell'ordine sopravvenute al sinistro non hanno rinvenuto evidenze per poter ritenere che il andasse a velocità inadeguata;
nessuna sanzione infatti è stata elevata Pt_1
a suo carico;
la polizia ha riferito nel verbale che vi era uno strato di ghiaccio che rendeva molto scivolosa la superficie al punto di non permettere neanche di camminare agevolmente
e concludeva anzi che il sinistro era avvenuto certamente per la presenza di ghiaccio sul manto stradale appena rifatto. Per via del dosso che precede la zona ghiacciata, evidentemente per risalita dell'umidità dal fiume, e per la mancanza di illuminazione, era praticamente impossibile accorgersi del ghiaccio presente sulla strada e pertanto riuscire a fermare la marcia o a percorrere in sicurezza il tratto stradale interessato dal ghiaccio;
- l'auto che è sopravvenuta dopo quella del ha parimenti sbandato sul ghiaccio, Pt_1 urtando contro la balaustra, così confermando la situazione di grave pericolo. Il conducente della Ford Kuga ha riferito alla polizia di aver frenato quando aveva visto la vettura davanti a lui saltare giù dal ponte e di aver perso anche lui il controllo del mezzo che andava ad urtare le barriere in un punto successivo rispetto a quello della Renault;
5 - non vi sono quindi elementi presuntivi per ritenere che il conducesse ad una Pt_1 velocità inadeguata allo stato dei luoghi. Ed anzi proprio rispetto allo stato dei luoghi, considerato l' estremo freddo e l'umidità ci si poteva ragionevolmente attendere che fosse stato sparso il sale per evitare la formazione di ghiaccio o che fossero apposti cartelli per indicare il particolare pericolo proprio in prossimità del fiume, dove la risalita dell'umidità favorisce la formazione del ghiaccio;
- in difetto di prova alcuna sulla condotta di guida inadeguata del , le circostanze che Pt_1 fosse notte, che la temperatura fosse bassa, che il abiti a circa 10 km dal luogo del Pt_1 sinistro evidentemente non integrano di per sé né una colpa del , né in generale un Pt_1 caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale nella fattispecie ex art. 2051 c.c.;
In definitiva è acclarato che il sia precipitato con la sua vettura giù dal ponte perché: Pt_1
- il tratto di strada era ghiacciato
- il ghiaccio non era visibile ed era limitato alla zona subito prima del ponte
- sul manto stradale non era stato cosparso il sale
- non vi era alcuna segnalazione di pericolo ghiaccio
- la balaustra non ha tenuto l'urto con la vettura
L'attore quindi ha provato la derivazione del danno dalla cosa in custodia della P.A.; la di contro non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che il Controparte_2
sia precipitato giù dal ponte perché, o anche perché, conduceva il suo veicolo in modo Pt_1 inadeguato.
Sul danno
a) danno non patrimoniale
Al fine di evitare una CTU medico legale, le parti hanno concordato durante il processo di quantificare il danno non patrimoniale nell'ammontare di € 800,00. Questa somma deve ritenersi già liquidata all'attualità.
Sul danno non patrimoniale dunque non occorre motivare altro.
b) Danno patrimoniale
Il CTU ha quantificato il valore del veicolo precipitato dal ponte, la cui riparazione era antieconomica, in € 10.000,00.
I costi demolizione ammontano a circa €.100,00 (€.13,50 emolumenti ACI + €.32,00 imposta di bollo per trascrizione al PRA + costo bollettini e pratica), oltre a €.1.000,00 per recupero e traino
6 veicolo al punto di raccolta ( Doc. 2 di parte ricorrente).
Va aggiunto il costo di voltura che un veicolo sostitutivo di 81 kW di potenza, come quello attoreo è pari a € 455,00 dato dalla somma dei costi fissi e dall'IPT della Provincia di oltre alla CP_1 maggiorazione del 30%, come da seguente tabella. Detto importo esclude eventuali costi di agenzia pratiche auto.
Non si ritiene di poter accogliere la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico che non è stato provato dalla parte.
Il danno patrimoniale ammonta quindi a complessivi € 11.555,00 valutati al momento del sinistro in data 07/12/2022. L'importo rivalutato ad oggi ammonta ad € 11.866,99. Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma atteso che la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria - Cass. 6351/2025; Cass.
4398/2023-, prova non offerta nel caso di specie.
Conclusioni
✓ Va accertata la responsabilità della città metropolitana nel sinistro oggetto di causa ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
✓ la resistente va condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non, liquidato in complessivi 800,00 + 11.866,99 = 12.666,99. Su questa somma sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale.
7 Totale € 5.077,00
Spese di CTU a carico di parte resistente
Si ritiene di dover condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., Controparte_2 come chiesto dal , poiché la difesa sostenuta dalla resistente, era in evidente contrasto con le Pt_1 risultanze del verbale dei Carabinieri, che tuttavia non è stato in alcun modo contestato dalla
[...]
; né la resistente ha chiesto l'ammissione di prove per verificare che il sinistro fosse CP_2 imputabile alla condotta di guida del , piuttosto che allo stato dei luoghi riscontrato dalle Forze Pt_1 dell'Ordine. La difesa quindi è parsa pretestuosa. Si ritiene di quantificare il risarcimento in via equitativa in € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
dichiara tenuta e condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
di € 12.666,99, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
Parte_1
dichiara tenuta e condanna la all'integrale rimborso delle Controparte_1 spese del giudizio in favore di con distrazione al difensore antistatario, Parte_1 liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed 237,00 + 27,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuta e condanna la al risarcimento del danno ex Controparte_1 art. 96 c.p.c. in favore di , nell'importo di € 500,00. Parte_1
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 16.4.2025, a carico di parte resistente
Torino, 28/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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