Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05998/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5998 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da CO RO, ES RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo RO, Alessandro RO, Antonio RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'Ordinanza dirigenziale di demolizione del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 145 del 19/10/2022, nonché degli atti preordinati e connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 14/11/2024:
- del Provvedimento prot. n. 0050934 del 30/09/2024, adottato dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di S. Maria C.V., con il quale è stato negato il rilascio del Permesso di costruire per accertamento di conformità di cui alla richiesta prot. n. 0055420 del 25/11/2022, nonché degli atti preordinati e connessi, ivi compreso il Preavviso di diniego prot. n. 0033819 del 27/06/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. CA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con ordinanza dirigenziale prot. n. 145 del 19/10/2022 il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha ingiunto al sig. CO RO, proprietario di un immobile sito alla 1° traversa di via Giacumbi (identificato al catasto al Foglio 1, Particella 5362), la demolizione di opere realizzate in difformità rispetto al titolo edilizio, originariamente rilasciato (permesso di costruire n. 65 del 29/05/2007) e ciò in applicazione dell’art. 31 DPR n. 380/2011, ai sensi del quale devono ritenersi abusivi gli “ interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” .
Le opere contestate venivano così descritte:
“A) Il corpo di fabbrica, autorizzato con P.d.C. n. 65/2007 e previsto di dimensioni in pianta pari a 23,00m X 16,40m (con Hmin 5,00m e Hmax 7,00m) è stato rilevato con dimensioni pari a 23,00m X 43,60M;
B) è stata rilevata una diversa distribuzione degli spazi interni mediante partizioni in lamiera, realizzazione di servizio igienico, locale ripostiglio archivio e n. 4 soppalchi in acciaio;
C) Sono state rilevate, in aderenza al capannone e vero sud, n. 2 tettoie in acciaio, con altezza media di 5,20m e dimensioni in pianta rispettivamente 6,00m X 8,00m e 6,00m X 10,90m;
D) Non è stato realizzato il cancello carrabile progetto sul lato sud Via Giacumbi”.
2. Avverso la predetta ordinanza sono insorti i ricorrenti (il sig. CO RO, proprietario dell’immobile, e il sig. RO ES, comodatario dello stesso) con atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15/12/2022 e depositato in data 19/12/2022.
I ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’atto impugnato perché ritengono, in primo luogo, che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto motivare la scelta di non adottare una sanzione pecuniaria, preferendo invece il più afflittivo ordine di demolizione; invero, a fronte di opere eseguite in difformità dal titolo edilizio rilasciato, il Comune sarebbe titolare di ampia discrezionalità nella individuazione delle misure repressive da adottare.
In secondo luogo, è stata dedotta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
3. Benché ritualmente intimato, il Comune di Santa Maria Capua Vetere non si è costituito in giudizio.
4. Con motivi aggiunti, notificati in data 08/11/2024 e depositati in data 14/11/2024, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 25/11/2022 avevano presentato richiesta di permesso di costruire per accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001, con parziale demolizione delle opere, realizzate in difformità dal permesso di costruire. In sede di preavviso di rigetto, il Comune comunicava ai ricorrenti che l’istanza non poteva essere accolta, per la mancata dimostrazione della doppia conformità, ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/2001, per le seguenti ragioni:
“1) Per quel che riguarda la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione (difformità dichiarate nel 2010) ai Sensi dell'art. 48 delle N.T.A. del previgente P.R.G. approvato con decreto dell'Assessore Regionale all'Urbanistica n. 8926 del 22.10.1983, ricadendo l'immobile in zona E, per l'ampliamento in difformità realizzato a confine viene rispettata poiché consentita la costruzione sul confine;
2) Per quel che riguarda la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della istanza ai sensi dell'art. 28 comma 8 delle N.T.A. del vigente P.U.C. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 30.12.2023 ricadendo l'immobile in zona Ep (ambito agricolo periurbano), per l'ampliamento in difformità realizzato a confine non viene rispettata la distanza minima dal confine in quanto prevista a 20 metri;
3) Inoltre agli atti della pratica, manca:
- il parere della Soprintendenza afferente gli aspetti di tutela relativi al settore archeologico;
- il provvedimento sismico -in sanatoria- in materia di sicurezza delle costruzioni ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 380/2011 e degli artt. 10 e 11 del Regolamento della Regione Campania n. 4/2010. il quale, all'18, comma 3, statuisce OMISSIS. Qualora il responsabile non ha effettuato la denuncia di cui all'art. 2 prima dell'inizio dei lavori deve provvedervi in sanatoria richiedendo la "autorizzazione sismica" per i lavori già realizzati e per quelli ancora eventualmente da realizzare. Per la tutela della pubblica incolumità i provvedimenti di "autorizzazione sismica in sanatoria sono emessi anche in assenza del titolo abilitativo rilasciato dal Comune competente al quale è comunque inviata comunicazione dell'avvenuta presentazione della denuncia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza _omissis_ ; Pertanto, e possibile tale adempimento anche prima o durante l’iter procedimentale in essere”.
Infine, dopo la presentazione di deduzioni difensive, l’istanza veniva definitivamente respinta, con ordinanza del 30/09/2024, avente la seguente motivazione:
“Si premette che non risulta, a tutt'oggi, emesso il provvedimento sismico -in sanatoria- ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 380/2011 e degli arti. 10 e 11 del Regolamento della Regione Campania n. 4/2010. Agli atti risulta pervenuta solo pervenuta, in data 27.09.2024 con nota prot. n. 0050263, richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria;
Per quel che riguarda la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione (difformità dichiarate nel 2010), ai sensi dell'art. 48 delle N.T.A. del previgente P.R.G., ricadendo l'immobile in zona E, per l'ampliamento in difformità realizzato a confine viene rispettata, poiché consentita, la costruzione sul confine;
Si prende atto della nota con la quale è dichiarato che l'intervento non necessita di parere della Soprintendenza Archeologica in quanto ... il capannone poggia sull'esistente muro di cinta la cui realizzazione è avvenuta sulla scorta del nulla-osta della Soprintendenza prot. n. 641 del 09.01.2001.
1) Per quel che riguarda la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della istanza, ai sensi dell'art. 28 comma 8 delle N.T.A. del vigente P.U.C., ricadendo l'immobile in zona Ep (ambito agricolo periurbano), per l'ampliamento in difformità realizzato a confine non viene rispettata la distanza minima dal confine in quanto prevista a 20 metri;
2) Nel merito, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del T.U.E., quale presupposto del rilascio, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
3) È pertanto senza dubbio che l'attività amministrativa che si conclude con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria deve pertanto proporsi di assicurare la piena coerenza delle opere realizzate con l'assetto normativo vigente al momento dell'emanazione del permesso di costruire”.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, evidenziato che, con l’atto gravato, l’Amministrazione comunale ha definitivamente preso atto che gli interventi contestati non necessitano del parere della Soprintendenza Archeologica e che gli stessi sono conformi alla disciplina urbanistica edilizia esistente al momento della realizzazione dei lavori risalente al 2010, con riguardo al dedotto contrasto tra gli interventi realizzati e l’art. 28, comma 8, delle N.T.A. del vigente P.U.C. (il quale impone una distanza minima dal confine di 20 metri, mentre invece l’intervento è stato realizzato al confine), hanno eccepito che, alla data di presentazione della domanda, il P.U.C. non era ancora stato adottato; invero, lo stesso è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale, n. 223 del 21/12/2022, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 126 del 30/12/2023, ed è entrato in vigore il 6/02/2024, dopo la pubblicazione sul BURC n. 12 del 5/02/2024. Ne discenderebbe che l’unica normativa urbanistica, rispetto alla quale andava verificata la doppia conformità, era quella del previgente Piano Regolatore Generale, conformità specificamente accertata dalla stessa Amministrazione.
Con la seconda censura, i ricorrenti deducono che risulta inconferente il richiamo, presente nell’atto impugnato, alla disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio del permesso di costruire; infatti, ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001, la doppia conformità deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento di realizzazione dei lavori ed a quella vigente al momento di presentazione della istanza di conformità.
Infine, con la terza censura, i ricorrenti, relativamente alla riscontrata assenza del provvedimento sismico in sanatoria, deducono che la relativa istanza è stata presentata in data 27/09/2024; ciò nonostante, l’Amministrazione comunale, pur essendo a conoscenza di tale circostanza, ha adottato l’atto di diniego in data 30/09/2024. Il Comune avrebbe, pertanto, violato i principi di correttezza e buona fede che improntano i rapporti tra privati e pubblica amministrazione. In ogni caso, il provvedimento sismico in sanatoria è stato infine rilasciato, in data 10/10/2024.
5. In vista dell’udienza, fissata per l’esame della controversia, il ricorrente ha depositato memorie e documenti.
6. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 16/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione. In questa sede, così come risulta dal verbale, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., circa possibili profili di improcedibilità del ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Il ricorso introduttivo deve essere infatti dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio, invero, intende dare seguito all’orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, secondo cui “La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, chiarito, con orientamento cui deve darsi seguito, che alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità consegue la “sostanziale acquiescenza” alla ordinanza di demolizione, e l’ammissione di fatto della natura abusiva dell’intervento edilizio realizzato (cfr. Tar Lazio, IIS, 30 aprile 2024, n.8520. Per tali ragioni, nella vicenda in esame, la presentazione da parte dei ricorrenti della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 cit. determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso principale, proposto avverso l’ordinanza di demolizione, il quale va quindi dichiarato improcedibile” (cfr. TAR Campania, Sez. I, 22 settembre 2025, n. 6251).
8. I motivi aggiunti devono invece essere respinti perché infondati.
8.1 Il Collegio, infatti, osserva in primo luogo che l’ordinanza impugnata è un atto plurimotivato; invero, l’Amministrazione comunale ha respinto l’istanza, avanzata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, poiché ha ritenuto: a) che le opere realizzate fossero in contrasto sia con la normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della istanza, sia con la normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dei lavori; b) in ragione della inesistenza del provvedimento sismico in sanatoria, richiesto dall’art. 67 del DPR n. 380/2001 e dagli artt. 10 e 11 del regolamento regionale n. 4/2010, essendo presente agli atti solamente la richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria.
E, com’è noto, per consolidata giurisprudenza, in presenza di un provvedimento plurimotivato solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli ed autonomi profili motivazionali può determinare l’annullamento dell’atto, essendo per converso sufficiente che anche soltanto una delle ragioni poste a fondamento del medesimo – ciascuna autonomamente idonea a legittimare l’esercizio del potere amministrativo – resista ai motivi di gravame, affinché il ricorso debba essere rigettato (cfr., ex multis, TAR Campania, Sez. VII, 7 novembre 2025, n. 7177; Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2022, n. 3167; Tar Lazio, Roma , sez. V ter, sent. n. 6418/2025).
8.2 Ebbene, ciò premesso, il Collegio evidenzia, innanzitutto, che è pacifico tra le parti che, in relazione alle opere realizzate sull’immobile controverso, fosse necessaria l’autorizzazione sismica in sanatoria, ai sensi della legge regionale n. 9/1983; trova, pertanto, applicazione la disposizione di cui all’art. 94 D.P.R. n. 380/01 secondo cui: “Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”.
È altresì pacifico, e risulta dalla documentazione agli atti, che l’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, è stata presentata in data 25/11/2022, mentre l’istanza per l’autorizzazione sismica in sanatoria è stata presentata solo in data 27/09/2024 (per poi essere accolta, con provvedimento del 10/10/2024) e che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 30/09/2024.
Risulta quindi per tabulas che non sussisteva la doppia conformità, dal momento che, nel momento in cui l’Amministrazione ha esaminato l’istanza attorea e ha adottato l’atto gravato, non risultava provato il rispetto della normativa antisismica, né al momento di realizzazione dell’abuso né al momento di presentazione della domanda.
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, la normativa sismica ricade senza dubbio nell’ambito della strumentazione urbanistica, del cui rispetto necessita dare prova in un giudizio come quello in esame, come agevolmente ricavabile anche dall’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 101/2013): “… se pertanto, nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria ”.
Ed ancora, in termini, “ Il ricorrente, pertanto, è tenuto a dare prova, in relazione alle opere che necessitano di adeguamento alla normativa antisismica, del rispetto delle relative prescrizioni come vigenti al momento della realizzazione dell’abuso e della richiesta di sanatoria ” (cfr. TAR Campania, Sez. VII, 20 maggio 2022, n. 3450 e TAR Piemonte, Sez. II, 3 gennaio 2022, n. 2).
La mancanza dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica in sanatoria determina, di per sé sola, il respingimento della istanza attorea, a nulla rilevando la circostanza che, pochi giorni prima dell’adozione del provvedimento gravato (30/09/2024), l’Amministrazione avesse contezza del fatto che i ricorrenti avessero presentato la domanda di sanatoria sismica (domanda, si ribadisce, presentata in data 27/09/2024, per poi essere accolta successivamente, in data 10/10/2024); deve essere osservato, infatti, che al momento di adozione dell’atto impugnato ancora non c’era la sanatoria antisismica e che l’Amministrazione non era tenuta, in base ai dedotti obblighi di buona fede e correttezza, a dover attendere che detto atto venisse emanato, dovendo, al contrario, esaminare l’istanza sulla base della documentazione agli atti.
9. In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.
10. Nulla spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e respinge i motivi aggiunti.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
CA TA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CA TA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO