Art. 6. (( (Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi).)) (( 1. Qualora le autorita' di vigilanza del mercato abbiano motivi sufficienti per ritenere che un recipiente disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o degli animali domestici o dei beni, esse effettuano una valutazione del recipiente interessato che investe tutte le prescrizioni di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato.
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico ritiene che il recipiente non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente, con provvedimento motivato, all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero dello sviluppo economico ne informa l'organismo notificato competente e le altre amministrazioni che eventualmente hanno segnalato tale non conformita'. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al presente comma. Il provvedimento e' comunicato immediatamente agli interessati, con l'indicazione dei mezzi di ricorso.
3. Nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ritiene che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i recipienti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. ))
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico ritiene che il recipiente non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente, con provvedimento motivato, all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero dello sviluppo economico ne informa l'organismo notificato competente e le altre amministrazioni che eventualmente hanno segnalato tale non conformita'. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al presente comma. Il provvedimento e' comunicato immediatamente agli interessati, con l'indicazione dei mezzi di ricorso.
3. Nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ritiene che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i recipienti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. ))