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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
TE ha pronunziato all'udienza del 7.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2934 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Ronzini;
Opponente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Opposto
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
*******
Con ricorso depositato il 4.3.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso le ordinanze ingiunzione n. 01-001203089 e n. 01-001203088, relative a sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, co. 1-bis, D.L. 463/1983.
Eccepiva innanzitutto l'intervenuta prescrizione di entrambe le pretese sanzionatorie.
Nel merito, ne sosteneva l'infondatezza, essendo impossibile “ricostruire quali e quanti contributi” fossero “stati omessi in pagamento”. Infine, ribadendo di non aver adempiuto all'obbligo contributivo a causa della crisi cui era investita la società della quale era stato legale rappresentate - preferendo corrispondere ai lavoratori i relativi stipendi piuttosto che far fronte ad altre spese -, deduceva che la violazione commessa fosse riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 3 L. 689/1981 (violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore). CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva in giudizio l , contestando le deduzioni avverse.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato nella parte espositiva della presente pronuncia, con l'odierna opposizione sono state impugnate le ordinanze ingiunzione mediante le quali è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione ai periodi da dicembre 2015 a novembre 2016 e da dicembre 2016 a marzo 2017.
Le ordinanze ingiunzione sono state emesse nei confronti della parte opponente nella sua qualità di obbligato principale e autore della violazione, in quanto legale rappresentante della Water Engineering International s.r.l.
CP_ Tanto premesso, l ha documentato di aver provveduto alla notifica degli atti di accertamento della violazione (Protocollo .0900.30/07/2018.0395525 e CP_1
Protocollo .0900.30/07/2018.0395529) in data 13.8.2018. CP_1
A tale proposito, giova considerare come per il perfezionamento della notifica sia sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona
Pag. 2 di 5 cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto
è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 2549/2018). Né v'è altra ragione per escludere che la documentazione prodotta a dimostrazione della rituale notifica CP_ sia riferibile proprio ai due atti di accertamento dell' , data la corrispondenza dei codici a barre ivi indicati con i numeri riportati negli avvisi di ricevimento
(mentre è evidente che sul retro della ricevuta è indicato il diverso numero delle raccomandate di comunicazione di avvenuta notifica).
Dunque, come correttamente dedotto dalla parte convenuta, l ha CP_1 regolarmente notificato al trasgressore i provvedimenti di accertamento della violazione, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa in relazione ai flussi trasmessi, con l'avvertimento che, in caso di versamento entro tre mesi dalla notifica, nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché con l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Soffermando, poi, l'attenzione sulla questione della prescrizione, occorre evidenziare che il relativo termine ha durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981).
Pertanto, la prescrizione, dopo essere stata interrotta con la notifica degli atti di accertamento della violazione, è rimasta sospesa nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), è rimasta ancora
Pag. 3 di 5 sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 – bis D.L.
18/2020) ed è stata ulteriormente interrotta con la notifica delle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione.
Né l'obbligo di versamento delle sanzioni amministrative oggetto di causa può essere escluso sulla scorta della dedotta crisi di liquidità che aveva interessato la società della quale era amministratore. Parte_1
Anche in materia di illeciti amministrativi, infatti, occorre dare continuità alla giurisprudenza penale (come già ampiamente richiamata nella memoria CP_ difensiva dell' ), la quale ha puntualmente osservato che il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta.
Pertanto, la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione contributiva non può essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità, come accade quando si preferisca provvedere ad altre spese (quali quelle relative alla corresponsione delle retribuzioni maturate dai lavoratori dipendenti dell'azienda).
In effetti, dalla giurisprudenza penale può evincersi che anche l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa – e quindi di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario - essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
In definitiva, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2934 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione; CP_
2) condanna al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Bari, 7.11.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria TE
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