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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, OR
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2455/2024 depositato il 18/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229001964252000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229001964252000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229001964252000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229001964252000 IRPEF-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150003632426000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150008538172000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150008538172000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160006355988000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160028359788000 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013I02691/2014 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013I02692/2014 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atto di appello;
Appellato: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato e notificato in data 15.07.2022, Ricorrente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese nei confronti dell'Agenzia di Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 11720229001964252000, avente a oggetto un importo pari a € 3.208.698,47, emesso a seguito di alcune cartelle e avvisi di accertamento precedentemente notificati e mai pagati, chiedendone l'annullamento. A fondamento del suo ricorso, il ricorrente lamentava: 1) il difetto di notifica degli atti sottesi con conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 50 DPR
602/1973; 2) l'inesistenza dei debiti tributari in conseguenza dell'avvenuta esdebitazione dei debiti maturati anteriormente al 17.11.2015 a seguito della procedura di esdebitazione dei debiti pronunciata dal tribunale di New York;
3) il vizio di motivazione in merito alla pretesa tributaria.
L'Agenzia di Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, con sentenza n. 94/2024, depositata il 11.04.2024, ha rigettato il ricorso.
Contro tale sentenza Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) Inesistenza della motivazione della sentenza: violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 DPR 546/1992;
2) Inesistenza della notificazione delle cartelle prodromiche all'emissione dell'atto di intimazione con conseguente illegittimità, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 DPR 602/1973 – Inefficacia dell'intimazione di pagamento ai fini dell'espropriazione – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente omessa pronuncia;
4) Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per assenza dei presupposti impositivi – inesistenza del debito tributario. Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. 218/1995. Violazione e falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c. e 2 D.Lgs. 546/1992 per carenza radicale di motivazione o al più sua apparenza;
5) Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per carente e/o assenza di motivazione ex art. 7 L. 212/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.
c. per omessa pronuncia.
L'Agenzia di Riscossione si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia, all'udienza del 9.02.2026, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte ritiene assorbente, ai fini del rigetto dell'appello, la circostanza, correttamente rilevata dai giudici di primo grado, che dalla documentazione in atti risulta che sono stati ritualmente notificati alcuni degli atti presupposti alla intimazione di pagamento in oggetto, sia presso l'ultimo domicilio fiscale del contribuente, sito in Italia in Buguggiate (Varese), Indirizzo_1, sia presso la sua residenza estera, sita in Indirizzo_2 New York, 10018, Stati Uniti d'America. In particolare, dalla documentazione in atti risultano notificati, previa sottoscrizione del destinatario, presso tale ultimo luogo i due avvisi di accertamento del 2014, il n. T93013102691/2014 e il n. T93013102692/2014, entrambi in data 24.12.2014, nonché l'intimazione di pagamento n. 11720189005736888/000, in data 22.10.2018, quest'ultima indicante una richiesta di pagamento di € 3.121.170,47.
In considerazione di ciò e della regolare notifica degli atti presupposti, che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione, è evidente che non possa trovare applicazione il principio giurisprudenziale richiamato dall'appellante, secondo cui in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione e degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria (cfr. Cass. ord. 15941/2025).
In ragione di tali motivi, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del contendere è inammissibile, con la conseguenza che in tale sede non assumono alcuna rilevanza nemmeno le questioni di merito avanzate.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi, fatta eccezioni di quella cautelare e di quella istruttoria, non svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia così decide:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese delle spese di lite, che liquida in € 23.818,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Il Presidente
EL FA MA ES FF
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, OR
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2455/2024 depositato il 18/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229001964252000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229001964252000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229001964252000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720229001964252000 IRPEF-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150003632426000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150008538172000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150008538172000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160006355988000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160028359788000 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013I02691/2014 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013I02692/2014 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atto di appello;
Appellato: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato e notificato in data 15.07.2022, Ricorrente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese nei confronti dell'Agenzia di Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 11720229001964252000, avente a oggetto un importo pari a € 3.208.698,47, emesso a seguito di alcune cartelle e avvisi di accertamento precedentemente notificati e mai pagati, chiedendone l'annullamento. A fondamento del suo ricorso, il ricorrente lamentava: 1) il difetto di notifica degli atti sottesi con conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 50 DPR
602/1973; 2) l'inesistenza dei debiti tributari in conseguenza dell'avvenuta esdebitazione dei debiti maturati anteriormente al 17.11.2015 a seguito della procedura di esdebitazione dei debiti pronunciata dal tribunale di New York;
3) il vizio di motivazione in merito alla pretesa tributaria.
L'Agenzia di Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, con sentenza n. 94/2024, depositata il 11.04.2024, ha rigettato il ricorso.
Contro tale sentenza Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) Inesistenza della motivazione della sentenza: violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 DPR 546/1992;
2) Inesistenza della notificazione delle cartelle prodromiche all'emissione dell'atto di intimazione con conseguente illegittimità, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 DPR 602/1973 – Inefficacia dell'intimazione di pagamento ai fini dell'espropriazione – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente omessa pronuncia;
4) Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per assenza dei presupposti impositivi – inesistenza del debito tributario. Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. 218/1995. Violazione e falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c. e 2 D.Lgs. 546/1992 per carenza radicale di motivazione o al più sua apparenza;
5) Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per carente e/o assenza di motivazione ex art. 7 L. 212/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.
c. per omessa pronuncia.
L'Agenzia di Riscossione si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia, all'udienza del 9.02.2026, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte ritiene assorbente, ai fini del rigetto dell'appello, la circostanza, correttamente rilevata dai giudici di primo grado, che dalla documentazione in atti risulta che sono stati ritualmente notificati alcuni degli atti presupposti alla intimazione di pagamento in oggetto, sia presso l'ultimo domicilio fiscale del contribuente, sito in Italia in Buguggiate (Varese), Indirizzo_1, sia presso la sua residenza estera, sita in Indirizzo_2 New York, 10018, Stati Uniti d'America. In particolare, dalla documentazione in atti risultano notificati, previa sottoscrizione del destinatario, presso tale ultimo luogo i due avvisi di accertamento del 2014, il n. T93013102691/2014 e il n. T93013102692/2014, entrambi in data 24.12.2014, nonché l'intimazione di pagamento n. 11720189005736888/000, in data 22.10.2018, quest'ultima indicante una richiesta di pagamento di € 3.121.170,47.
In considerazione di ciò e della regolare notifica degli atti presupposti, che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione, è evidente che non possa trovare applicazione il principio giurisprudenziale richiamato dall'appellante, secondo cui in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione e degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria (cfr. Cass. ord. 15941/2025).
In ragione di tali motivi, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del contendere è inammissibile, con la conseguenza che in tale sede non assumono alcuna rilevanza nemmeno le questioni di merito avanzate.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi, fatta eccezioni di quella cautelare e di quella istruttoria, non svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia così decide:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese delle spese di lite, che liquida in € 23.818,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Il Presidente
EL FA MA ES FF