Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2025, proposto da
AR TE CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana Sponga in Bologna, via Sante Vincenzi n. 46;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1257/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. GO Di NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata con ricorso depositato il 12 dicembre 2025.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 02/12/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria depositata il 2 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, come del resto già documentato dall’Amministrazione (vedi documenti depositati in data 20 gennaio 2026 che dimostrano l’accredito avvenuto il 11/12/2025, antecedentemente al deposito del ricorso) insistendo per la condanna al pagamento interessi liquidati dal G.O..
All’udienza camerale del 15 aprile 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suddetta documentazione aveva determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, per quanto concerne la cosiddetta "carta docente".
Il collegio non si deve pronunciare sulle spese legali liquidate dal G.O., comunque dovute se non corrisposte, in quanto parte ricorrente ha precisato nel ricorso che “per estrema chiarezza si fa presente che il capo della sentenza con cui il Ministro dell’Istruzione viene condannato al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente non è oggetto della presente ottemperanza”.
Tuttavia parte ricorrente con memoria depositata in data 2 aprile 2026, evidenzia che non sono stati corrisposti gli “interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36 della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione” indicati nella sentenza del G.O..
In effetti la sentenza del G.O prevede il pagamento degli interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per quanto concerne gli interessi o la rivalutazione.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate tenuto conto della soccombenza virtuale parziale di parte ricorrente che ha presentato il ricorso in data 12/12/2025, dopo l’accredito avvenuto il 11/12/2025, tenuto conto che il pagamento è avvenuto soltanto il giorno prima del deposito del ricorso e che resta dovuta soltanto una somma esigua pari agli interessi o rivalutazione, come statuito dal G.O..
Il contributo unificato versato resta a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe indicato lo respinge per quanto concerne il capitale e dispone come in motivazione per quanto concerne gli interessi o la rivalutazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di NE |
IL SEGRETARIO