CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 12/02/2026, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2100/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GAGLIARDI GI, Giudice
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6880/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024 9082983306000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024 9082983306000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024 9082983306000 IRAP 2007 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 580/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna l'intimazione 09720249082983306000, notificata in data 30.01.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione sollecita il pagamento delle cartelle n. 09720100094122744000 notificata il 31/08/2010 di € 25.744,63 e n. 09720110088962439000 notificata il 22/09/2011 di € 83.916,16 aventi ad oggetto tributi IRPEF e IVA per gli anni di imposta 2006 e 2007.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi.
La ricorrente eccepisce inoltre la prescrizione dei crediti erariali e la decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità della pretesa fiscale fondata sulle cartelle di pagamento regolarmente notificate alla contribuente unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Motivi della decisione
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.
In particolare, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni, risulta che la cartella di pagamento n.
09720100094122744000 veniva notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione alla Casa
Comunale di Roma in data 31/08/2010 e la cartella n. 09720110088962439000 veniva notificata il 22/09/2011, sempre ex art. 140 c.p.c.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma liquidate in € 2.200,00.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Presidente estensore
RN CE
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GAGLIARDI GI, Giudice
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6880/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024 9082983306000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024 9082983306000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024 9082983306000 IRAP 2007 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 580/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna l'intimazione 09720249082983306000, notificata in data 30.01.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione sollecita il pagamento delle cartelle n. 09720100094122744000 notificata il 31/08/2010 di € 25.744,63 e n. 09720110088962439000 notificata il 22/09/2011 di € 83.916,16 aventi ad oggetto tributi IRPEF e IVA per gli anni di imposta 2006 e 2007.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi.
La ricorrente eccepisce inoltre la prescrizione dei crediti erariali e la decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità della pretesa fiscale fondata sulle cartelle di pagamento regolarmente notificate alla contribuente unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Motivi della decisione
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.
In particolare, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni, risulta che la cartella di pagamento n.
09720100094122744000 veniva notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione alla Casa
Comunale di Roma in data 31/08/2010 e la cartella n. 09720110088962439000 veniva notificata il 22/09/2011, sempre ex art. 140 c.p.c.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma liquidate in € 2.200,00.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Presidente estensore
RN CE