CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2024, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/08/2023 del TRIB. della l..IBERTA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udite le conclusioni dell'AVV. PAOLA CROCE del Foro di Roma in sostituzione per delega orale dell'AVV. ANTONIO LIAGI del Foro di Taranto che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 13 luglio 2023, ha confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lecce del 17 marzo 2023 con cui era stata applicata nei confronti di FA SE la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90 (capo 1). Il motivo innanzitutto ricostruisce la vicenda dal punto di vista processuale, per quanto di interesse. Si evidenzia in particolare che la Corte suprema, in accoglimento delle doglianze formulate inizialmente davanti al tribunale del riesame e quindi in sede di legittimità, aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12004 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/12/2023 annullato la decisione del tribunale del riesame in relazione al primo capo di imputazione relativo appunto alla partecipazione del SE all'associazione. Nella decisione della Corte veniva evidenziato come vi fossero profili di contraddittorietà negli elementi cli fatto posti a fondamento della decisione poiché le conversazioni captate a carico dell'indagato intercorrevano tutte con un unico soggetto senza che vi fossero elementi allusivi ad un "livello associativo". 3. Il tribunale del riesame, giudicando a seguito di rinvio, non ha superato le mancanze evidenziate dalla pronuncia della Suprema Corte e non ha quindi soddisfatto lo standard probatorio che essa implicava. In particolare, per riempire il vuoto argomentativo del provvedimento annullato, il tribunale del riesame nuovamente investito del caso ha enfatizzato grandemente il ruolo del capo dell'organizzazione, tal BU, per trarne la conclusione che "l'odierno ricorrente... mai avrebbe potuto operare in un regime monopolistico.., senza essere consapevolmente integrato in un contesto organizzativo" poiché "lo spaccio nel territorio di Sava poteva essere effettuato solo osservando le regole imposte da BU". Il sillogismo che se ne trae (del tipo 'poiché il territorio era controllato dal boss della organizzazione criminale, chi vi agiva doveva essere inserito nell'organizzazione stessa') è tuttavia contraddetta dalla circostanza che il ricorrente spacciasse anche nell'epoca in cui il capo dell'organizzazione, cioè colui che aveva stabilito il monopolio dello spaccio, trovava in carcere. Nemmeno la valorizzazione dell'incontro avvenuto il 31 luglio del 2020 tra TO, RI e BU presso il cimitero di Sava è sufficiente e concludente ai fini della dimostrazione della partecipazione dell'indagato al vincolo associativo visto che non si fa menzione di spaccio di stupefacenti mentre appare giustificata, alla luce del contenuto delle intercettazioni telefoniche la versione difensiva secondo cui il SE si era recato presso il cimitero a chiedere informazioni sulla sepoltura del padre. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dell'unico motivo su cui esso si fonda. Infatti, il Tribunale di Lecce, investito nuovamente della decisione a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento ad opera della pronuncia della Sesta Sezione ha reso una decisione incensurabile. 2. La Corte suprema aveva evidenziato che l'assunto su cui poggiava il provvedimento che aveva disposto la misura cautelare nei confronti di SE, cioè che costui fosse uno degli spacciatori di cui l'associazione enucleata si avvaleva, in maniera stabile e continuativa, apparisse contraddittorio. Il riesame, evidenziava la Corte, aveva posto a fondamento della propria decisione il contenuto delle telefonate tra il SE e solamente un individuo (tal RI) senza che dalle telefonate emergessero elementi dimostrativi della consapevolezza, da parte del primo, di far parte di una più ampia organizzazione. Non era quindi chiaro quali elementi avessero consentito al Tribunale del riesame di escludere il mero concorso del ricorrente in condotte ex art.73 d.p.r. 309/90 piuttosto che di associato ex art.74 della stessa legge. 2 Né aspetti ulteriori (le dichiarazioni di tal D'GG, dimostrative dello spaccio ma non della associazione;
le dichiarazioni di tal SA, che collocava piuttosto il SE alle dipendenze di altra consorteria malavitosa) apparivano idonei a dirimere l'alternativa tra il mero concorso e la partecipazione all'associazione. 3. In ossequio a quanto prescritto nella decisione di annullamento, la decisione del tribunale del riesame ha proceduto ad una ampia ricostruzione. della vicenda, in primo luogo evidenziando le caratteristiche del (ed i meccanismi interni al',1 sodalizio criminale ed in secondo luogo valorizzando aspetti idonei a dimostrare la consapevolezza dell'imputato di agire quale membro di un'organizzazione piuttosto che come semplice correo del RI. Sotto il primo profilo, vengono sottolineate le modalità operative dell'associazione, in grado di imporre il monopolio, nonché di assicurare l'approvvigionamento dell'intera comunità (di tossicodipendenti) di Sava, centro della Provincia di Taranto. Si indicano le fonti di origine dello stupefacente, le modalità di stoccaggio ed i destinatari finali del ciclo di distribuzione, tra i quali il TO. Nella motivazione si spiega che nel territorio savese non potesse sfuggire ad alcuno che le modalità di gestione delle piazze fossero cambiate a seguito della scarcerazione del BU, tanto che anche coloro che avevano gestito 'pro tempore' nella vacanza di costui avevano dovuto soggiacere alla regola monopolistica ristabilita sul territorio. Sotto il secondo profilo, vengono indicate tre circostanze idonee a dimostrare la conoscenza da parte dell'imputato delle modalità di gestione dello spaccio sul territorio savese. Si tratta delle due visite del SE presso il cimitero alla ricerca del BU (incontrato effettivamente il 31 luglio 2020 assieme al RI), della telefonata tra RI e LL n.1210 ove si fa riferimento tanto al BU che alla associazione ("la banda") nonc:hé della assicurazione del RI, rivolta al fornitore dell'intero gruppo (Massimo Di LM) nel corso di un'ulteriore colloquio intercettato che in caso di necessità egli (Di LM) si sarebbe potuto rivolgere direttamente ai singoli pusher, o comunque venditori al minuto, tra i quali il SE, per dare continuità all'illecito commercio. 4. Nel censurare sifatta motivazione, il motivo di ricorso ne indica l'illogicità nell'improprio sillogismo per cui TO "non potesse non sapere" del ruolo egemone che il CO era ritornato a ricoprire nel territorio savese dopo la liberazione (pg. 13 del ricorso) e nella illogica deduzione della sua partecipazione nella associazione (con ruolo subalterno) dalla cordialità e deferenza dimostrata dall'imputato nel corso dell'incontro avvenuto con il BU, concepibile solo in un contesto di conoscenza criminale. Ulteriore illogicità interpretativa del quadro indiziario, che ha portato il tribunale del riesame a deragliare dai binari ermeneutici prescritti dalla Corte nella sua pronuncia, è rappresentata dalla 'lettura' della telefonata intercorsa tra il SE e RI del 10 ottobre 2020, nel corso della quale il termine 'motozappa' viene inteso dal tribunale in maniera apodittica ed erronea come un riferimento allo stupefacente. Al contrario, si sostiene, tale conversazione dimostrerebbe che era il RI a lamentarsi con il SE, ciò che rappresenta una 'inversione' tra i ruoli ipoteticamente assegnati ai due nell'ambito della associazione di cui è pertanto dimostrata, anche per tale via, la illogicità. Infine, 3 nemmeno può essere enfatizzata la circostanza che il RI, in una occasione, sia stato intercettato mentre indicava a tal Di LM (in tesi, fornitore dell'intera associazione) la residenza del SE, circostanza che nemmeno la Corte Suprema, nella sua sentenza, aveva ritenuto significativa e dimostrativa di alcunché. 5. A parere del Collegio, il Tribunale del riesame ha colmato le lacune , motivazionali evidenziate dalla sentenza rescindente. A parere del consolidato orientamento di questa Corte «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del iquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti iormali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza - Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia delle Sezioni Unite ha dato il via ad una serie di pronunce più recenti che hanno ribadito l'orientamento (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 1.7/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In sostanza, «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato». Il controllo di legittimità, pertanto, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 6. In conformità a tali principi ermeneutici, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato, in relazione al reato associativo, la sussistenza degli elementi che fanno propendere 4 per una situazione di fatto che va ben oltre il semplice concorso nello spaccio tra il RI ed il SE, predicando piuttosto per l'inserimento di quest'ultimo nell'ambito del tessuto criminale savese e dell'impresa criminale ricostituita dal DI dopo il suo rilascio dal carcere. Il giudizio di sostanziale gravità indiziaria, che ben può reggere la misura adottata, non è più basato esclusivamente sull'inaccoglibile parametro del "non poteva non sapere" né si adagia sulla constatazione della situazione di monopolio dello spaccio instaurato dal BU in Sava. Il Tribunale del riesame illustra compiutamente il quadro generale della situazione dello spaccio nella cittadina del Tarantino e le particolari articolazioni della associazione che ivi spadroneggiava (al punto da imporre il monopolio a chi in precedenza aveva gestito in lieu del BU) con un capo (BU, appunto), un direttore generale (il RI), una depositaria (Antonella RI), due fornitori (i fratelli Di LM) e numerosi spacciatori (oltre al SE, NI Paderi e DR D'GG, OS ST e diversi altri). La conclusione cui perviene il tribunale del riesame, che a fronte di una struttura così complessa e dalle modalità operative assai decise, in relazione ad un territorio di spaccio sostanzialmente contenuto, l'indagato fosse consapevole di agire per conto dell'organizzazione, è ulteriormente avvalorata dal contenuto della conversazione tra il RI ed il SE nel corso della quale "la banda" (cioè il gruppo costituente l'associazione per delinquere) e lo stesso BU (indicato come PP) vengono menzionati proprio in riferimento all'attività di spaccio, ciò che presuppone da parte del SE la piena consapevolezza del contesto. Occorre rilevare che in relazione a tale specifico e cruciale elemento indiziario il ricorso è silente, così condannandosi alla genericità per aspecificità, non avendo risposto ad un punto rilevante della motivazione che si contesta. E seppure appaiono corrette e condivisibili le considerazioni sviluppate nel ricorso in ordine alla debole significanza indiziaria del tono cordiale utilizzato dal TO nel corso dell'incontro con il BU, avvenuto presso il cimitero di Sava il 31 luglio 2020, non altrettanto può dirsi dell'indizio derivante dal 'giro di istruzione' impartito al Di LM dal RI, mostrando al fornitore i recapiti dei soggetti destinati a spacciare la sostanza stupefacente da costui fornita all'associazione, congiuntamente all'assicurazione c:he egli avrebbe ben potuto direttamente rivolgersi a costoro in caso di qualunque necessità. Sarebbe infatti errato banalizzare tale indizio alla stregua di un 'giro turistico' tra associati, non apparendo affatto illogica la considerazione che ne sviluppa il Tribunale, che esso si inserisca nella logica associativa poiché destinato a rafforzarne i fini e ad assicurare la perpetuazione della associazione a dispetto di eventuali inceppi o difficoltà che avessero potuto riguardare singoli associati. Quelli illustrati sono elementi indiziari che consentono di ritenere risolta da parte del Tribunale del riesame di Lecce l'equazione dimostrativa richiesta dalla Corte di cassazione con il provvedimento rescindente. Essi appaiono pienamente sufficienti ed adeguati a soddisfare il richiesto approfondimento motivazionale al fine di dissipare l'incertezza e risolvere l'alternativa tra partecipazione associativa o mero concorso nella attività di spaccio di stupefacenti. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa 5 nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023 Il Con' igliere relat re Il Presi ente
udite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udite le conclusioni dell'AVV. PAOLA CROCE del Foro di Roma in sostituzione per delega orale dell'AVV. ANTONIO LIAGI del Foro di Taranto che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 13 luglio 2023, ha confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lecce del 17 marzo 2023 con cui era stata applicata nei confronti di FA SE la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90 (capo 1). Il motivo innanzitutto ricostruisce la vicenda dal punto di vista processuale, per quanto di interesse. Si evidenzia in particolare che la Corte suprema, in accoglimento delle doglianze formulate inizialmente davanti al tribunale del riesame e quindi in sede di legittimità, aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12004 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/12/2023 annullato la decisione del tribunale del riesame in relazione al primo capo di imputazione relativo appunto alla partecipazione del SE all'associazione. Nella decisione della Corte veniva evidenziato come vi fossero profili di contraddittorietà negli elementi cli fatto posti a fondamento della decisione poiché le conversazioni captate a carico dell'indagato intercorrevano tutte con un unico soggetto senza che vi fossero elementi allusivi ad un "livello associativo". 3. Il tribunale del riesame, giudicando a seguito di rinvio, non ha superato le mancanze evidenziate dalla pronuncia della Suprema Corte e non ha quindi soddisfatto lo standard probatorio che essa implicava. In particolare, per riempire il vuoto argomentativo del provvedimento annullato, il tribunale del riesame nuovamente investito del caso ha enfatizzato grandemente il ruolo del capo dell'organizzazione, tal BU, per trarne la conclusione che "l'odierno ricorrente... mai avrebbe potuto operare in un regime monopolistico.., senza essere consapevolmente integrato in un contesto organizzativo" poiché "lo spaccio nel territorio di Sava poteva essere effettuato solo osservando le regole imposte da BU". Il sillogismo che se ne trae (del tipo 'poiché il territorio era controllato dal boss della organizzazione criminale, chi vi agiva doveva essere inserito nell'organizzazione stessa') è tuttavia contraddetta dalla circostanza che il ricorrente spacciasse anche nell'epoca in cui il capo dell'organizzazione, cioè colui che aveva stabilito il monopolio dello spaccio, trovava in carcere. Nemmeno la valorizzazione dell'incontro avvenuto il 31 luglio del 2020 tra TO, RI e BU presso il cimitero di Sava è sufficiente e concludente ai fini della dimostrazione della partecipazione dell'indagato al vincolo associativo visto che non si fa menzione di spaccio di stupefacenti mentre appare giustificata, alla luce del contenuto delle intercettazioni telefoniche la versione difensiva secondo cui il SE si era recato presso il cimitero a chiedere informazioni sulla sepoltura del padre. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dell'unico motivo su cui esso si fonda. Infatti, il Tribunale di Lecce, investito nuovamente della decisione a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento ad opera della pronuncia della Sesta Sezione ha reso una decisione incensurabile. 2. La Corte suprema aveva evidenziato che l'assunto su cui poggiava il provvedimento che aveva disposto la misura cautelare nei confronti di SE, cioè che costui fosse uno degli spacciatori di cui l'associazione enucleata si avvaleva, in maniera stabile e continuativa, apparisse contraddittorio. Il riesame, evidenziava la Corte, aveva posto a fondamento della propria decisione il contenuto delle telefonate tra il SE e solamente un individuo (tal RI) senza che dalle telefonate emergessero elementi dimostrativi della consapevolezza, da parte del primo, di far parte di una più ampia organizzazione. Non era quindi chiaro quali elementi avessero consentito al Tribunale del riesame di escludere il mero concorso del ricorrente in condotte ex art.73 d.p.r. 309/90 piuttosto che di associato ex art.74 della stessa legge. 2 Né aspetti ulteriori (le dichiarazioni di tal D'GG, dimostrative dello spaccio ma non della associazione;
le dichiarazioni di tal SA, che collocava piuttosto il SE alle dipendenze di altra consorteria malavitosa) apparivano idonei a dirimere l'alternativa tra il mero concorso e la partecipazione all'associazione. 3. In ossequio a quanto prescritto nella decisione di annullamento, la decisione del tribunale del riesame ha proceduto ad una ampia ricostruzione. della vicenda, in primo luogo evidenziando le caratteristiche del (ed i meccanismi interni al',1 sodalizio criminale ed in secondo luogo valorizzando aspetti idonei a dimostrare la consapevolezza dell'imputato di agire quale membro di un'organizzazione piuttosto che come semplice correo del RI. Sotto il primo profilo, vengono sottolineate le modalità operative dell'associazione, in grado di imporre il monopolio, nonché di assicurare l'approvvigionamento dell'intera comunità (di tossicodipendenti) di Sava, centro della Provincia di Taranto. Si indicano le fonti di origine dello stupefacente, le modalità di stoccaggio ed i destinatari finali del ciclo di distribuzione, tra i quali il TO. Nella motivazione si spiega che nel territorio savese non potesse sfuggire ad alcuno che le modalità di gestione delle piazze fossero cambiate a seguito della scarcerazione del BU, tanto che anche coloro che avevano gestito 'pro tempore' nella vacanza di costui avevano dovuto soggiacere alla regola monopolistica ristabilita sul territorio. Sotto il secondo profilo, vengono indicate tre circostanze idonee a dimostrare la conoscenza da parte dell'imputato delle modalità di gestione dello spaccio sul territorio savese. Si tratta delle due visite del SE presso il cimitero alla ricerca del BU (incontrato effettivamente il 31 luglio 2020 assieme al RI), della telefonata tra RI e LL n.1210 ove si fa riferimento tanto al BU che alla associazione ("la banda") nonc:hé della assicurazione del RI, rivolta al fornitore dell'intero gruppo (Massimo Di LM) nel corso di un'ulteriore colloquio intercettato che in caso di necessità egli (Di LM) si sarebbe potuto rivolgere direttamente ai singoli pusher, o comunque venditori al minuto, tra i quali il SE, per dare continuità all'illecito commercio. 4. Nel censurare sifatta motivazione, il motivo di ricorso ne indica l'illogicità nell'improprio sillogismo per cui TO "non potesse non sapere" del ruolo egemone che il CO era ritornato a ricoprire nel territorio savese dopo la liberazione (pg. 13 del ricorso) e nella illogica deduzione della sua partecipazione nella associazione (con ruolo subalterno) dalla cordialità e deferenza dimostrata dall'imputato nel corso dell'incontro avvenuto con il BU, concepibile solo in un contesto di conoscenza criminale. Ulteriore illogicità interpretativa del quadro indiziario, che ha portato il tribunale del riesame a deragliare dai binari ermeneutici prescritti dalla Corte nella sua pronuncia, è rappresentata dalla 'lettura' della telefonata intercorsa tra il SE e RI del 10 ottobre 2020, nel corso della quale il termine 'motozappa' viene inteso dal tribunale in maniera apodittica ed erronea come un riferimento allo stupefacente. Al contrario, si sostiene, tale conversazione dimostrerebbe che era il RI a lamentarsi con il SE, ciò che rappresenta una 'inversione' tra i ruoli ipoteticamente assegnati ai due nell'ambito della associazione di cui è pertanto dimostrata, anche per tale via, la illogicità. Infine, 3 nemmeno può essere enfatizzata la circostanza che il RI, in una occasione, sia stato intercettato mentre indicava a tal Di LM (in tesi, fornitore dell'intera associazione) la residenza del SE, circostanza che nemmeno la Corte Suprema, nella sua sentenza, aveva ritenuto significativa e dimostrativa di alcunché. 5. A parere del Collegio, il Tribunale del riesame ha colmato le lacune , motivazionali evidenziate dalla sentenza rescindente. A parere del consolidato orientamento di questa Corte «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del iquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti iormali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza - Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia delle Sezioni Unite ha dato il via ad una serie di pronunce più recenti che hanno ribadito l'orientamento (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 1.7/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In sostanza, «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato». Il controllo di legittimità, pertanto, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 6. In conformità a tali principi ermeneutici, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato, in relazione al reato associativo, la sussistenza degli elementi che fanno propendere 4 per una situazione di fatto che va ben oltre il semplice concorso nello spaccio tra il RI ed il SE, predicando piuttosto per l'inserimento di quest'ultimo nell'ambito del tessuto criminale savese e dell'impresa criminale ricostituita dal DI dopo il suo rilascio dal carcere. Il giudizio di sostanziale gravità indiziaria, che ben può reggere la misura adottata, non è più basato esclusivamente sull'inaccoglibile parametro del "non poteva non sapere" né si adagia sulla constatazione della situazione di monopolio dello spaccio instaurato dal BU in Sava. Il Tribunale del riesame illustra compiutamente il quadro generale della situazione dello spaccio nella cittadina del Tarantino e le particolari articolazioni della associazione che ivi spadroneggiava (al punto da imporre il monopolio a chi in precedenza aveva gestito in lieu del BU) con un capo (BU, appunto), un direttore generale (il RI), una depositaria (Antonella RI), due fornitori (i fratelli Di LM) e numerosi spacciatori (oltre al SE, NI Paderi e DR D'GG, OS ST e diversi altri). La conclusione cui perviene il tribunale del riesame, che a fronte di una struttura così complessa e dalle modalità operative assai decise, in relazione ad un territorio di spaccio sostanzialmente contenuto, l'indagato fosse consapevole di agire per conto dell'organizzazione, è ulteriormente avvalorata dal contenuto della conversazione tra il RI ed il SE nel corso della quale "la banda" (cioè il gruppo costituente l'associazione per delinquere) e lo stesso BU (indicato come PP) vengono menzionati proprio in riferimento all'attività di spaccio, ciò che presuppone da parte del SE la piena consapevolezza del contesto. Occorre rilevare che in relazione a tale specifico e cruciale elemento indiziario il ricorso è silente, così condannandosi alla genericità per aspecificità, non avendo risposto ad un punto rilevante della motivazione che si contesta. E seppure appaiono corrette e condivisibili le considerazioni sviluppate nel ricorso in ordine alla debole significanza indiziaria del tono cordiale utilizzato dal TO nel corso dell'incontro con il BU, avvenuto presso il cimitero di Sava il 31 luglio 2020, non altrettanto può dirsi dell'indizio derivante dal 'giro di istruzione' impartito al Di LM dal RI, mostrando al fornitore i recapiti dei soggetti destinati a spacciare la sostanza stupefacente da costui fornita all'associazione, congiuntamente all'assicurazione c:he egli avrebbe ben potuto direttamente rivolgersi a costoro in caso di qualunque necessità. Sarebbe infatti errato banalizzare tale indizio alla stregua di un 'giro turistico' tra associati, non apparendo affatto illogica la considerazione che ne sviluppa il Tribunale, che esso si inserisca nella logica associativa poiché destinato a rafforzarne i fini e ad assicurare la perpetuazione della associazione a dispetto di eventuali inceppi o difficoltà che avessero potuto riguardare singoli associati. Quelli illustrati sono elementi indiziari che consentono di ritenere risolta da parte del Tribunale del riesame di Lecce l'equazione dimostrativa richiesta dalla Corte di cassazione con il provvedimento rescindente. Essi appaiono pienamente sufficienti ed adeguati a soddisfare il richiesto approfondimento motivazionale al fine di dissipare l'incertezza e risolvere l'alternativa tra partecipazione associativa o mero concorso nella attività di spaccio di stupefacenti. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa 5 nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023 Il Con' igliere relat re Il Presi ente