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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
LUCA DELI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 IVA
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 AN DA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: "
Ricorrente - Ricorrente_1 spa = Chiede che codesta On.le Corte voglia:
In via preliminare per tutte le ragioni esposte nel Motivo I del ricorso procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
Sempre in via preliminare per tutte le ragioni esposte nel Motivo II del ricorso procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
Nel merito per tutte le ragioni esposte nel Motivo III del ricorso procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
Sempre nel merito per tutte le ragioni esposte nel Motivo IV del ricorso procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In considerazione di quanto esposto nel Motivo V del ricorso sulla carenza della prova procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In considerazione di quanto esposto nel Motivo VI del ricorso con riguardo alla decadenza dell'azione accertatrice procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
Per quanto esposto nel Motivo VII del ricorso con riguardo alla neutralità dell'IVA alla sentenza della
Corte di Giustizia Equoland procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In considerazione di quanto esposto nel Motivo VIII del ricorso sulla carenza del presupposto soggettivo per l'applicazione delle sanzioni procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In considerazione di quanto esposto nel Motivo IX del ricorso per errore incolpevole sul fatto e/o sul diritto ai fini dell'applicazione delle sanzioni procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In via subordinata, in considerazione di quanto esposto nel Motivo X applicare le sanzioni più favorevoli di cui al D.Lgs n. 141/2024
Sempre in via del tutto subordinata, dichiarare per quanto esposto nel motivo XI dichiarare l'illegittimità dell'atto sanzionatorio per la violazione del principio comunitario di proporzionalità con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, ai diritti e agli onorari del presente giudizio, ex art. 15 del D.lgs. 546/92, con espressa riserva di memorie, produzioni, istanze e allegazioni.
Resistente:Dogana di Treviso = nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto per i motivi di cui in narrativa e confermare la piena legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni emesso in data 13/02/2025 assunto al protocollo 5225/RU oggetto di impugnazione.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.p.A. impugnava l'atto di irrogazione sanzioni con cui l'Ufficio delle Dogane di Treviso, recependo le risultanze di un Processo Verbale di
Constatazione redatto dall'Ufficio delle Dogane di La Spezia, dopo avere rideterminato il valore in dogana di numerose importazioni di calzature a marchio "Replay", irrogava la sanzione amministrativa ex art. 303 comma 3 LD .
L'Amministrazione doganale aveva ritenuto la ricorrente, nella sua qualità di rappresentante doganale indiretto, solidalmente responsabile con l'importatore (Società_2 Ltd) per l'omesso versamento di maggiori diritti. La pretesa erariale si fondava sull'assunto che il valore dichiarato fosse frutto di una sottofatturazione, in quanto le merci sarebbero state oggetto di una vendita diretta ai clienti finali unionali già perfezionatasi ante sdoganamento.
La parte ricorrente aveva contestato con un primo ricorso la pretesa, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, stante l'assenza di notizie di reato fondate. Nel merito, la Ricorrente_1 deduceva la propria totale estraneità alle pattuizioni commerciali tra importatore e clienti finali, evidenziando di aver operato con la diligenza qualificata richiesta dal mandato e di aver fatto affidamento sulla documentazione fornita, la cui regolarità era stata confermata anche dai controlli eseguiti dalla stessa Dogana. Contestava altresì la responsabilità solidale per l'IVA all'importazione, qualificandola come tributo interno e neutrale.
Con questo ulteriore ricorso la Ricorrente_1 contestava la rilevante e logicamente derivante sanzione irrogata riproponendo le stesse censure già avanzate col precedente ricorso avverso la sussistenza della pretesa erariale ed inoltre rilevando con riferimento proprio alla sanzione:
- L'assenza dell'elemento soggettivo minimo della colpa ex art. 5 Dlgs 472/1995
- La sussistenza di un errore incolpevole e invocandola esimente di cui all'art. 6 dlg b472/1997
- L'applicazione delle norme piu'favorevoli di cui agli articoli 96 e 104 delle disp. Nazionali complementari al Codice doganale di cui al Dlgs 141/2024
- La violazione del principio comunitario di proporzionalità
L'Agenzia delle Dogane si costituiva ribadendo la legittimità del recupero e la responsabilità solidale del rappresentante ex artt. 77 e 79 CDU.
All'udienza pubblica del 15/12/2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La decisione del Collegio non può che muovere dal richiamo espresso al precedente specifico formatosi sulla medesima vicenda accertativa nei confronti dei coobbligati principali (sentenza pronunciata da questa stessa Corte, Sezione 1, sui ricorsi riuniti Società_3 S.p.A., Società_2 Ltd e Nominativo_1 sent. 372/2025 depositata il 27/11/2025 ). Tale pronuncia ha già demolito l'impianto accusatorio dell'Ufficio, accertando l'insussistenza dell'obbligazione tributaria principale;
ne consegue che, venendo meno il debito dell'importatore, decade ipso iure per accessorietà anche il vincolo di solidarietà in capo all'odierna ricorrente, rappresentante doganale indiretto.
Ritiene il Collegio che non vi è prova delle violazioni a monte, per le quali qui si invoca la solidarietà e quindi adesso anche la sanzione.
Come invero statuito da questa Corte nel citato precedente, l'ipotesi investigativa secondo cui le merci fossero già vendute ai clienti finali UE prima dell'importazione si è rivelata priva di supporto probatorio idoneo.
È stato accertato che i documenti rinvenuti (file Excel, conferme d'ordine interne) configuravano, al più, fattispecie assimilabili alla vendita di cosa futura o prenotazioni prive di efficacia traslativa immediata. La presenza di condizioni sospensive e termini essenziali dimostra che il trasferimento della proprietà si perfezionava giuridicamente ed economicamente solo dopo lo sdoganamento. Inoltre, l'estensione dell'accertamento alla totalità delle importazioni sulla base di documenti riferibili a una esigua minoranza di esse (circa il 5%) integra una praesumptio de praesumpto inammissibile. Essendo stato accertato, se pur non con efficacia di giudicato , che il valore di transazione dichiarato (basato sulla fattura del fornitore cinese) era corretto, non sussiste alcuna evasione di dazi o IVA di cui la Ricorrente_1 debba rispondere. Peraltro – sempre incidenter tantum - con sentenza resa il 1 dicembre 2025 nr.433/2025 e depositata il
31/12/2025 questo Collegio ha in conseguenza anche accolto l'impugnazione della Ricorrente_1 spa con riferimento all'atto di revisione della dichiarazione e successiva integrazione che gli erano stati notificati sempre emessi dalla Dogana di Treviso che è il logico antecedente all'atto di irrogazione sanzioni qui impugnato. Anche volendo prescindere dall'effetto "a cascata" dei precedenti favorevoli, la posizione della Ricorrente_1 merita accoglimento autonomo.
L'Ufficio pretende di gravare il rappresentante doganale di un onere investigativo di fatto inesigibile, trasformando la sua responsabilità in una forma di responsabilità oggettiva occulta. La tesi erariale, secondo cui la ricorrente "avrebbe dovuto sapere", si infrange contro la realtà fattuale e logica. Se gli stessi funzionari doganali, dotati di penetranti poteri ispettivi e nel corso di ben sei verifiche fisiche e documentali specifiche sulle operazioni in contestazione, hanno sempre decretato la conformità della merce e dei valori, non si comprende come il rappresentante doganale — che non dispone di poteri di polizia giudiziaria — potesse ravvisare irregolarità occulte sfuggite agli stessi controllori pubblici. Pretendere che lo spedizioniere intuisca l'esistenza di pattuizioni commerciali riservate o decodifichi strategie di prezzo da flussi informativi parziali significa gravare l'operatore di una probatio diabolica incompatibile con la fluidità dei traffici commerciali. La diligenza qualificata non equivale a onniscienza, né trasforma il dichiarante in un garante della verità commerciale accessibile solo ai mandanti.
Osserva peraltro questo Collegio come non risulta conferente , nel caso di specie e per quanto si dirà, stabilire se il ricorrente abbia agito quale rappresentante diretto o quale rappresentante indiretto;
distinzione che ha formato oggetto di ampio dibattito fra le parti.
E' noto che in ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio (art. 18 CDU). Tale distinguo è di fondamentale importanza: nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in ipotesi di accertamento doganale;
al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Tale responsabilità solidale innanzi tutto non può estendersi all'IVA all'importazione, come ormai chiarito dalla Corte di Giustizia europea e dalla
SAzione.
Insomma in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 codice doganale dell'Unione europea).
Occorre però meglio precisare la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza indiretta.
La Corte di SAzione, ( in un caso concreto del tutto assimilabile al presente ) con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell'operatore doganale in ordine alle sanzioni.
Nel caso di specie, un CAD aveva seguito per conto di un importatore italiano l'introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al valore reale di cessione dei beni importati.
Conseguentemente alla scoperta della frode, l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell'importatore che dello spedizioniere doganale.
Quest'ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l'attività illecita dell'importatore era stata scoperta dall'Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze.
La Corte, accogliendo le doglianze dell'operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale. Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell'ordinaria diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore.
Ritiene in definitiva questo Collegio, in conseguenza a tale interpretazione, che qui si condivide , che essendo pacificamente esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare.
Come già rilevato nel precedente di questa Corte, la pretesa relativa all'IVA appare illegittima per violazione del principio di neutralità (sentenza Equoland, C-272/13). L'IVA è stata assolta a valle mediante reverse charge o non era dovuta per le cessioni intracomunitarie. L'accertamento di un'IVA "teorica" in dogana, a fronte di un'IVA "reale" già regolata nel mercato interno, si risolverebbe in una duplicazione d'imposta non tollerata dall'ordinamento unionale.
Infine, in linea con quanto accertato nel giudizio "gemello", la pretesa è non totalmente coke vorrebbe la società ricorrente, ma solo parzialmente prescritta. Sul punto le parti hanno fortemente disquisito e ciò ha rilievo nel presente caso in cui si discute di operazioni doganali avvenute fra il 2 gennaio 2019 e l'11 ottobre
2022.
Ora , l'articolo 103, paragrafo 2, CDU, esattamente come già l'articolo 221, paragrafo 4, del codice del 1992, consente la notifica dell'obbligazione doganale oltre l'ordinario termine triennale in presenza di un fatto penalmente rilevante, ma nulla dice circa l'incidenza di tale fatto sull'ampliamento del termine: ciò porta ad affermare che il triennio ordinario di accertamento possa in realtà essere superato soltanto qualora – come nel vigore dell'art. 221, paragrafo 4 – la notizia di reato intervenga nel corso del termine di tre anni di cui al paragrafo 1.Lo stesso legislatore comunitario ha formulato la disposizione nel senso di un allungamento dell'ordinario limite triennale (“il termine di tre anni è esteso a minimo 5 anni...”), sicché sembra che l'estensione richieda comunque la trasmissione della notizia di reato prima di tale termine;
ove il legislatore comunitario avesse voluto fissare due distinti termini, si sarebbe espresso ben diversamente sul piano lessicale, senza far riferimento ad estensioni (che presuppongono necessariamente un accadimento antecedente) bensì direttamente ad un termine ad hoc.
Ritiene quindi questa Corte che la precedente Giurisprudenza della SC debba essere ancor oggi condivisa
( Cass. 19/5/2025 n. 13345 )
In tema di dazi doganali, l'azione di recupero a posteriori può essere avviata dopo la scadenza del termine triennale di prescrizione quando la mancata determinazione dei dazi sia avvenuta a causa di un fatto-reato, purché la notitia criminis sia trasmessa nel corso del termine di prescrizione
EN , venendo al caso in esame, poiché la informativa della Dogana di La Spezia a quella Procura della
Repubblica è datata 27 ottobre 2022 si ritiene che siano inesorabilmente prescritti i diritti doganali che si vorrebbero oggi riscuotere sulle importazioni antecedenti al 26 ottobre 2019
Il venir meno – secondo l'opinione di questo Collegio espressa nella sent. 433/2025 e qui poco sopra ribadita
- del debito di imposta determina anche l'annullamento della sanzione di cui all'art. 303 comma 3 LD , divenendo superfluo affrontare anche i motivi specifici di impugnazione come proposti dal ricorrente in questo suo " secondo " ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese, questo Collegio ritiene di dover condannare l'Ufficio alla refusione delle stesse in favore della ricorrente, discostandosi dalla compensazione disposta nel precedente giudizio riguardante le società importatrici. Tale diversa statuizione trova giustificazione proprio nell'esistenza del precedente stesso e nell'esito dell'indagine penale (archiviazione).
L'Amministrazione, pur a fronte di un quadro probatorio che si stava sgretolando (come certificato dalla decisione relativa al debitore principale e dall'archiviazione penale), ha insistito nella pretesa nei confronti del coobbligato solidale, e financo nella irrogazione della rilevante sanzione ( di cui qui si discute ) costringendo la Ricorrente_1 a un'onerosa ed ulteriore difesa in giudizio per una responsabilità dipendente da un debito principale inesistente. Tale condotta processuale, unitamente alla palese infondatezza della pretesa di trasformare lo spedizioniere in un investigatore privato più capace della stessa Dogana, integra i presupposti per la condanna alle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna l'Agenzia delle Dogane alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
8.000 oltre IV e SA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
LUCA DELI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 IVA
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 AN DA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: "
Ricorrente - Ricorrente_1 spa = Chiede che codesta On.le Corte voglia:
In via preliminare per tutte le ragioni esposte nel Motivo I del ricorso procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
Sempre in via preliminare per tutte le ragioni esposte nel Motivo II del ricorso procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
Nel merito per tutte le ragioni esposte nel Motivo III del ricorso procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
Sempre nel merito per tutte le ragioni esposte nel Motivo IV del ricorso procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In considerazione di quanto esposto nel Motivo V del ricorso sulla carenza della prova procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In considerazione di quanto esposto nel Motivo VI del ricorso con riguardo alla decadenza dell'azione accertatrice procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
Per quanto esposto nel Motivo VII del ricorso con riguardo alla neutralità dell'IVA alla sentenza della
Corte di Giustizia Equoland procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In considerazione di quanto esposto nel Motivo VIII del ricorso sulla carenza del presupposto soggettivo per l'applicazione delle sanzioni procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In considerazione di quanto esposto nel Motivo IX del ricorso per errore incolpevole sul fatto e/o sul diritto ai fini dell'applicazione delle sanzioni procedere all'annullamento del provvedimento impugnato
In via subordinata, in considerazione di quanto esposto nel Motivo X applicare le sanzioni più favorevoli di cui al D.Lgs n. 141/2024
Sempre in via del tutto subordinata, dichiarare per quanto esposto nel motivo XI dichiarare l'illegittimità dell'atto sanzionatorio per la violazione del principio comunitario di proporzionalità con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, ai diritti e agli onorari del presente giudizio, ex art. 15 del D.lgs. 546/92, con espressa riserva di memorie, produzioni, istanze e allegazioni.
Resistente:Dogana di Treviso = nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto per i motivi di cui in narrativa e confermare la piena legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni emesso in data 13/02/2025 assunto al protocollo 5225/RU oggetto di impugnazione.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.p.A. impugnava l'atto di irrogazione sanzioni con cui l'Ufficio delle Dogane di Treviso, recependo le risultanze di un Processo Verbale di
Constatazione redatto dall'Ufficio delle Dogane di La Spezia, dopo avere rideterminato il valore in dogana di numerose importazioni di calzature a marchio "Replay", irrogava la sanzione amministrativa ex art. 303 comma 3 LD .
L'Amministrazione doganale aveva ritenuto la ricorrente, nella sua qualità di rappresentante doganale indiretto, solidalmente responsabile con l'importatore (Società_2 Ltd) per l'omesso versamento di maggiori diritti. La pretesa erariale si fondava sull'assunto che il valore dichiarato fosse frutto di una sottofatturazione, in quanto le merci sarebbero state oggetto di una vendita diretta ai clienti finali unionali già perfezionatasi ante sdoganamento.
La parte ricorrente aveva contestato con un primo ricorso la pretesa, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, stante l'assenza di notizie di reato fondate. Nel merito, la Ricorrente_1 deduceva la propria totale estraneità alle pattuizioni commerciali tra importatore e clienti finali, evidenziando di aver operato con la diligenza qualificata richiesta dal mandato e di aver fatto affidamento sulla documentazione fornita, la cui regolarità era stata confermata anche dai controlli eseguiti dalla stessa Dogana. Contestava altresì la responsabilità solidale per l'IVA all'importazione, qualificandola come tributo interno e neutrale.
Con questo ulteriore ricorso la Ricorrente_1 contestava la rilevante e logicamente derivante sanzione irrogata riproponendo le stesse censure già avanzate col precedente ricorso avverso la sussistenza della pretesa erariale ed inoltre rilevando con riferimento proprio alla sanzione:
- L'assenza dell'elemento soggettivo minimo della colpa ex art. 5 Dlgs 472/1995
- La sussistenza di un errore incolpevole e invocandola esimente di cui all'art. 6 dlg b472/1997
- L'applicazione delle norme piu'favorevoli di cui agli articoli 96 e 104 delle disp. Nazionali complementari al Codice doganale di cui al Dlgs 141/2024
- La violazione del principio comunitario di proporzionalità
L'Agenzia delle Dogane si costituiva ribadendo la legittimità del recupero e la responsabilità solidale del rappresentante ex artt. 77 e 79 CDU.
All'udienza pubblica del 15/12/2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La decisione del Collegio non può che muovere dal richiamo espresso al precedente specifico formatosi sulla medesima vicenda accertativa nei confronti dei coobbligati principali (sentenza pronunciata da questa stessa Corte, Sezione 1, sui ricorsi riuniti Società_3 S.p.A., Società_2 Ltd e Nominativo_1 sent. 372/2025 depositata il 27/11/2025 ). Tale pronuncia ha già demolito l'impianto accusatorio dell'Ufficio, accertando l'insussistenza dell'obbligazione tributaria principale;
ne consegue che, venendo meno il debito dell'importatore, decade ipso iure per accessorietà anche il vincolo di solidarietà in capo all'odierna ricorrente, rappresentante doganale indiretto.
Ritiene il Collegio che non vi è prova delle violazioni a monte, per le quali qui si invoca la solidarietà e quindi adesso anche la sanzione.
Come invero statuito da questa Corte nel citato precedente, l'ipotesi investigativa secondo cui le merci fossero già vendute ai clienti finali UE prima dell'importazione si è rivelata priva di supporto probatorio idoneo.
È stato accertato che i documenti rinvenuti (file Excel, conferme d'ordine interne) configuravano, al più, fattispecie assimilabili alla vendita di cosa futura o prenotazioni prive di efficacia traslativa immediata. La presenza di condizioni sospensive e termini essenziali dimostra che il trasferimento della proprietà si perfezionava giuridicamente ed economicamente solo dopo lo sdoganamento. Inoltre, l'estensione dell'accertamento alla totalità delle importazioni sulla base di documenti riferibili a una esigua minoranza di esse (circa il 5%) integra una praesumptio de praesumpto inammissibile. Essendo stato accertato, se pur non con efficacia di giudicato , che il valore di transazione dichiarato (basato sulla fattura del fornitore cinese) era corretto, non sussiste alcuna evasione di dazi o IVA di cui la Ricorrente_1 debba rispondere. Peraltro – sempre incidenter tantum - con sentenza resa il 1 dicembre 2025 nr.433/2025 e depositata il
31/12/2025 questo Collegio ha in conseguenza anche accolto l'impugnazione della Ricorrente_1 spa con riferimento all'atto di revisione della dichiarazione e successiva integrazione che gli erano stati notificati sempre emessi dalla Dogana di Treviso che è il logico antecedente all'atto di irrogazione sanzioni qui impugnato. Anche volendo prescindere dall'effetto "a cascata" dei precedenti favorevoli, la posizione della Ricorrente_1 merita accoglimento autonomo.
L'Ufficio pretende di gravare il rappresentante doganale di un onere investigativo di fatto inesigibile, trasformando la sua responsabilità in una forma di responsabilità oggettiva occulta. La tesi erariale, secondo cui la ricorrente "avrebbe dovuto sapere", si infrange contro la realtà fattuale e logica. Se gli stessi funzionari doganali, dotati di penetranti poteri ispettivi e nel corso di ben sei verifiche fisiche e documentali specifiche sulle operazioni in contestazione, hanno sempre decretato la conformità della merce e dei valori, non si comprende come il rappresentante doganale — che non dispone di poteri di polizia giudiziaria — potesse ravvisare irregolarità occulte sfuggite agli stessi controllori pubblici. Pretendere che lo spedizioniere intuisca l'esistenza di pattuizioni commerciali riservate o decodifichi strategie di prezzo da flussi informativi parziali significa gravare l'operatore di una probatio diabolica incompatibile con la fluidità dei traffici commerciali. La diligenza qualificata non equivale a onniscienza, né trasforma il dichiarante in un garante della verità commerciale accessibile solo ai mandanti.
Osserva peraltro questo Collegio come non risulta conferente , nel caso di specie e per quanto si dirà, stabilire se il ricorrente abbia agito quale rappresentante diretto o quale rappresentante indiretto;
distinzione che ha formato oggetto di ampio dibattito fra le parti.
E' noto che in ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio (art. 18 CDU). Tale distinguo è di fondamentale importanza: nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in ipotesi di accertamento doganale;
al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Tale responsabilità solidale innanzi tutto non può estendersi all'IVA all'importazione, come ormai chiarito dalla Corte di Giustizia europea e dalla
SAzione.
Insomma in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 codice doganale dell'Unione europea).
Occorre però meglio precisare la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza indiretta.
La Corte di SAzione, ( in un caso concreto del tutto assimilabile al presente ) con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell'operatore doganale in ordine alle sanzioni.
Nel caso di specie, un CAD aveva seguito per conto di un importatore italiano l'introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al valore reale di cessione dei beni importati.
Conseguentemente alla scoperta della frode, l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell'importatore che dello spedizioniere doganale.
Quest'ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l'attività illecita dell'importatore era stata scoperta dall'Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze.
La Corte, accogliendo le doglianze dell'operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale. Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell'ordinaria diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore.
Ritiene in definitiva questo Collegio, in conseguenza a tale interpretazione, che qui si condivide , che essendo pacificamente esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare.
Come già rilevato nel precedente di questa Corte, la pretesa relativa all'IVA appare illegittima per violazione del principio di neutralità (sentenza Equoland, C-272/13). L'IVA è stata assolta a valle mediante reverse charge o non era dovuta per le cessioni intracomunitarie. L'accertamento di un'IVA "teorica" in dogana, a fronte di un'IVA "reale" già regolata nel mercato interno, si risolverebbe in una duplicazione d'imposta non tollerata dall'ordinamento unionale.
Infine, in linea con quanto accertato nel giudizio "gemello", la pretesa è non totalmente coke vorrebbe la società ricorrente, ma solo parzialmente prescritta. Sul punto le parti hanno fortemente disquisito e ciò ha rilievo nel presente caso in cui si discute di operazioni doganali avvenute fra il 2 gennaio 2019 e l'11 ottobre
2022.
Ora , l'articolo 103, paragrafo 2, CDU, esattamente come già l'articolo 221, paragrafo 4, del codice del 1992, consente la notifica dell'obbligazione doganale oltre l'ordinario termine triennale in presenza di un fatto penalmente rilevante, ma nulla dice circa l'incidenza di tale fatto sull'ampliamento del termine: ciò porta ad affermare che il triennio ordinario di accertamento possa in realtà essere superato soltanto qualora – come nel vigore dell'art. 221, paragrafo 4 – la notizia di reato intervenga nel corso del termine di tre anni di cui al paragrafo 1.Lo stesso legislatore comunitario ha formulato la disposizione nel senso di un allungamento dell'ordinario limite triennale (“il termine di tre anni è esteso a minimo 5 anni...”), sicché sembra che l'estensione richieda comunque la trasmissione della notizia di reato prima di tale termine;
ove il legislatore comunitario avesse voluto fissare due distinti termini, si sarebbe espresso ben diversamente sul piano lessicale, senza far riferimento ad estensioni (che presuppongono necessariamente un accadimento antecedente) bensì direttamente ad un termine ad hoc.
Ritiene quindi questa Corte che la precedente Giurisprudenza della SC debba essere ancor oggi condivisa
( Cass. 19/5/2025 n. 13345 )
In tema di dazi doganali, l'azione di recupero a posteriori può essere avviata dopo la scadenza del termine triennale di prescrizione quando la mancata determinazione dei dazi sia avvenuta a causa di un fatto-reato, purché la notitia criminis sia trasmessa nel corso del termine di prescrizione
EN , venendo al caso in esame, poiché la informativa della Dogana di La Spezia a quella Procura della
Repubblica è datata 27 ottobre 2022 si ritiene che siano inesorabilmente prescritti i diritti doganali che si vorrebbero oggi riscuotere sulle importazioni antecedenti al 26 ottobre 2019
Il venir meno – secondo l'opinione di questo Collegio espressa nella sent. 433/2025 e qui poco sopra ribadita
- del debito di imposta determina anche l'annullamento della sanzione di cui all'art. 303 comma 3 LD , divenendo superfluo affrontare anche i motivi specifici di impugnazione come proposti dal ricorrente in questo suo " secondo " ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese, questo Collegio ritiene di dover condannare l'Ufficio alla refusione delle stesse in favore della ricorrente, discostandosi dalla compensazione disposta nel precedente giudizio riguardante le società importatrici. Tale diversa statuizione trova giustificazione proprio nell'esistenza del precedente stesso e nell'esito dell'indagine penale (archiviazione).
L'Amministrazione, pur a fronte di un quadro probatorio che si stava sgretolando (come certificato dalla decisione relativa al debitore principale e dall'archiviazione penale), ha insistito nella pretesa nei confronti del coobbligato solidale, e financo nella irrogazione della rilevante sanzione ( di cui qui si discute ) costringendo la Ricorrente_1 a un'onerosa ed ulteriore difesa in giudizio per una responsabilità dipendente da un debito principale inesistente. Tale condotta processuale, unitamente alla palese infondatezza della pretesa di trasformare lo spedizioniere in un investigatore privato più capace della stessa Dogana, integra i presupposti per la condanna alle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna l'Agenzia delle Dogane alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
8.000 oltre IV e SA