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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.783/ 2025 introdotta
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GUERRIERO Parte_1 C.F._1
AUGUSTO;
-ricorrente-
CONTRO
) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv. SOLITO GIUSEPPE;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “voglia condannare la Parte_2
(c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Via
[...] P.IVA_1
Don Minzoni n. 2, Montella (AV) al pagamento, in favore del Sig. della somma di Parte_1
€ 12.825,95 (di cui, € 11.312,25, a titolo di stipendi non pagati per i periodi Ottobre, Novembre e
Dicembre 2012 e Ottobre, Novembre e Dicembre 2014 , nonché € 1.513,7, a titolo di tredicesima per
l'anno 2012 ), o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, oltre cpa, iva e spese generali, come per legge da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”. 1 A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' , ininterrottamente, dal Parte_3
21.10.1998 al 30.11.2025, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di
Capo Operaio. Esponeva inoltre che non aveva ricevuto tutte le retribuzioni spettanti e, nello specifico: le retribuzioni per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2012, compresa la XIII mensilità di tutto il 2012, nonché le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2014.
Precisava che la stessa parte datoriale aveva ammesso di non aver potuto corrispondere le suddette mensilità a causa della mancata corresponsione da parte della Regione Campania dei fondi necessari.
Lamentava altresì che la parte datoriale relativamente alle suddette mensilità non aveva provveduto neppure a consegnare le buste paga e che pertanto le somme indicate in ricorso erano state ricavate dall'estratto conto previdenziale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'Ente datoriale il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, l'errato calcolo delle retribuzioni ancora spettanti, ritenendo che il diritto di credito del ricorrente fosse inferiore rispetto a quello domandato.
La parte resistente chiedeva inoltre di poter integrare il contraddittorio nei confronti della Regione
Campania, in quanto l'inadempimento doveva imputarsi a quest'ultima e all'omessa integrale erogazione delle risorse spettanti.
Il GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla e volta alla chiamata in causa della Regione Campania. Deve osservarsi, infatti, Parte_2 che come già affermato in autorevoli pronunce, richiamate in atti e condivise da questo GDL:
“Inammissibile appare la chiamata in causa della Regione Campania proposta dalla ricorrente, nonché le ulteriori domande avanzate nei confronti di Regione Campania, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato sulla base delle allegazioni della ricorrente. L'eventuale inadempimento da parte della Regione Campania agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rilevano in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti della Regione stessa, questione che non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata in garanzia. La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariale del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente” (vd. Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, sentenza n. 236/2020 e n. 633/2023).
2 Sempre in via preliminare, deve dichiararsi priva di fondamento l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla parte opponente, essendo stati prodotti in atti documenti idonei ad interrompere la maturazione di detta prescrizione. Nello specifico, vi è un riconoscimento del debito da parte dell'Ente (prot. n. 672 del 4.2.2016) con riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012 nonché XIII° mensilità 2012, dal 20 ottobre a dicembre 2014 della C.I.G. e della XIII° mensilità; da gennaio al 30 novembre e la XIII° per l'anno 2015. Risultano altresì depositati in atti delle lettere di diffida e messa in mora relative al marzo- aprile 2019 e al febbraio 2024.
Passando pertanto al merito della presente controversia, deve osservarsi che in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Egli, tuttavia, se agisce in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato e siccome previsto nel contratto di lavoro;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Orbene, nel caso de quo, costituendosi in giudizio, la parte datoriale non ha né negato di non aver provveduto al pagamento degli emolumenti richiesti né ha contestato specificamente i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, giustificandolo peraltro con l'omesso finanziamento da parte della
Regione Campania. Per tali motivi deve, quindi, ritenersi fondata la domanda attorea ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (vd. Cass. ord. n. 17964/2024: “Il principio di non contestazione trova fondamento nell'art.
416 c.p.c. che impone al convenuto l'onere di prendere immediata e precisa posizione, a pena di decadenza, in ordine ai fatti asseriti dall'attore, con la conseguenza che la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti, sempre che si tratti di fatti primari, cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio
3 dall'attore o dal convenuto che agisca in riconvenzionale, mentre i fatti secondari – vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – possono contestarsi in ogni momento.”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri vigenti ed esclusa la fase di studio stante la serialità della controversia e la fase istruttoria stante l'assenza di qualsivoglia relativa attività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione per il mese di ottobre, novembre, dicembre 2012, tredicesima 2012, dal 20 ottobre al 31 ottobre, novembre e dicembre 2014;
- Condanna la (c.f.: ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Don Minzoni n. 2, Montella (AV) al pagamento, in favore del Sig. della somma lorda di € 12.825,95 (di cui, € 11.312,25, a titolo di Parte_1 stipendi non pagati per i periodi Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 e Ottobre, Novembre e
Dicembre 2014 , nonché € 1.513,7, a titolo di tredicesima per l'anno 2012), oltre interessi o rivalutazione monetaria siccome indicato in parte motiva.
- Condanna (c.f.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Via Don Minzoni n. 2, Montella (AV) convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai difensori istanti per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino, 23.10.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.783/ 2025 introdotta
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GUERRIERO Parte_1 C.F._1
AUGUSTO;
-ricorrente-
CONTRO
) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv. SOLITO GIUSEPPE;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “voglia condannare la Parte_2
(c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Via
[...] P.IVA_1
Don Minzoni n. 2, Montella (AV) al pagamento, in favore del Sig. della somma di Parte_1
€ 12.825,95 (di cui, € 11.312,25, a titolo di stipendi non pagati per i periodi Ottobre, Novembre e
Dicembre 2012 e Ottobre, Novembre e Dicembre 2014 , nonché € 1.513,7, a titolo di tredicesima per
l'anno 2012 ), o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, oltre cpa, iva e spese generali, come per legge da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”. 1 A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' , ininterrottamente, dal Parte_3
21.10.1998 al 30.11.2025, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di
Capo Operaio. Esponeva inoltre che non aveva ricevuto tutte le retribuzioni spettanti e, nello specifico: le retribuzioni per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2012, compresa la XIII mensilità di tutto il 2012, nonché le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2014.
Precisava che la stessa parte datoriale aveva ammesso di non aver potuto corrispondere le suddette mensilità a causa della mancata corresponsione da parte della Regione Campania dei fondi necessari.
Lamentava altresì che la parte datoriale relativamente alle suddette mensilità non aveva provveduto neppure a consegnare le buste paga e che pertanto le somme indicate in ricorso erano state ricavate dall'estratto conto previdenziale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'Ente datoriale il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, l'errato calcolo delle retribuzioni ancora spettanti, ritenendo che il diritto di credito del ricorrente fosse inferiore rispetto a quello domandato.
La parte resistente chiedeva inoltre di poter integrare il contraddittorio nei confronti della Regione
Campania, in quanto l'inadempimento doveva imputarsi a quest'ultima e all'omessa integrale erogazione delle risorse spettanti.
Il GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla e volta alla chiamata in causa della Regione Campania. Deve osservarsi, infatti, Parte_2 che come già affermato in autorevoli pronunce, richiamate in atti e condivise da questo GDL:
“Inammissibile appare la chiamata in causa della Regione Campania proposta dalla ricorrente, nonché le ulteriori domande avanzate nei confronti di Regione Campania, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato sulla base delle allegazioni della ricorrente. L'eventuale inadempimento da parte della Regione Campania agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rilevano in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti della Regione stessa, questione che non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata in garanzia. La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariale del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente” (vd. Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, sentenza n. 236/2020 e n. 633/2023).
2 Sempre in via preliminare, deve dichiararsi priva di fondamento l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla parte opponente, essendo stati prodotti in atti documenti idonei ad interrompere la maturazione di detta prescrizione. Nello specifico, vi è un riconoscimento del debito da parte dell'Ente (prot. n. 672 del 4.2.2016) con riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012 nonché XIII° mensilità 2012, dal 20 ottobre a dicembre 2014 della C.I.G. e della XIII° mensilità; da gennaio al 30 novembre e la XIII° per l'anno 2015. Risultano altresì depositati in atti delle lettere di diffida e messa in mora relative al marzo- aprile 2019 e al febbraio 2024.
Passando pertanto al merito della presente controversia, deve osservarsi che in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Egli, tuttavia, se agisce in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato e siccome previsto nel contratto di lavoro;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Orbene, nel caso de quo, costituendosi in giudizio, la parte datoriale non ha né negato di non aver provveduto al pagamento degli emolumenti richiesti né ha contestato specificamente i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, giustificandolo peraltro con l'omesso finanziamento da parte della
Regione Campania. Per tali motivi deve, quindi, ritenersi fondata la domanda attorea ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (vd. Cass. ord. n. 17964/2024: “Il principio di non contestazione trova fondamento nell'art.
416 c.p.c. che impone al convenuto l'onere di prendere immediata e precisa posizione, a pena di decadenza, in ordine ai fatti asseriti dall'attore, con la conseguenza che la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti, sempre che si tratti di fatti primari, cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio
3 dall'attore o dal convenuto che agisca in riconvenzionale, mentre i fatti secondari – vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – possono contestarsi in ogni momento.”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri vigenti ed esclusa la fase di studio stante la serialità della controversia e la fase istruttoria stante l'assenza di qualsivoglia relativa attività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione per il mese di ottobre, novembre, dicembre 2012, tredicesima 2012, dal 20 ottobre al 31 ottobre, novembre e dicembre 2014;
- Condanna la (c.f.: ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Don Minzoni n. 2, Montella (AV) al pagamento, in favore del Sig. della somma lorda di € 12.825,95 (di cui, € 11.312,25, a titolo di Parte_1 stipendi non pagati per i periodi Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 e Ottobre, Novembre e
Dicembre 2014 , nonché € 1.513,7, a titolo di tredicesima per l'anno 2012), oltre interessi o rivalutazione monetaria siccome indicato in parte motiva.
- Condanna (c.f.: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Via Don Minzoni n. 2, Montella (AV) convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai difensori istanti per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino, 23.10.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
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