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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA CE, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 96/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Legale Domicilio-Eletto_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1102023902425539000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1102023902425539000 ILOR
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1102023902425539000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102002164772725501 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020030120955855501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020030120955855501 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Chiede alla Spett.le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado adita in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n.6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, sez. 2, RG.157/2024, pronunciata il 3/12/2024 e depositata il 08/01/2025, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione - di Torino al pagamento delle spese di lite del grado che precede, da liquidarsi come da Legge Professionale, oltre rimborso forfettario come per legge, in favore del sottoscritto legale distrattario e antistatario.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per il presente grado del giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Piaccia alla Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte Ill.ma; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa occorrendo ogni declaratoria meglio vista:
1) per tutte le ragioni esposte in narrativa, respingere l'appello proposto da Ricorrente_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con conseguente conferma della sentenza impugnata, n. 6/2025 resa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di TORINO;
2) in via subordinate, compensare almeno parzialmente le spese del giudizio di primo grado Rg.
n. 157/2024 e limitarle al minimo, in ragione della attività effettivamente svolta e della condotta processuale di ADER.
Con vittoria o quanto meno integrale compensazione di spese e compensi del presente giudizio di gravame;
spese generali, Iva e C.p.A. come per legge».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto inviato con pec 27 gennaio 2025 a controparte , propose appello avverso la sentenza n. 6/2025 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Torino, pronunciata il 3 dicembre 2024 e depositata l'8 gennaio 2025. Il 3 febbraio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò di aver impugnato, il 28 ottobre 2022, l'intimazione di pagamento n.
1102023902425539000 notificata il 16 novembre 2023 dell'importo complessivo di euro 123.478,18 limitatamente e congiuntamente alla cartella n. 1102002164772725501 notificata il 7 novembre 2002 per crediti ILOR di euro 18.844,42 e la cartella n. 11020030120955855501 notificata il 23 marzo 2005 per crediti IRAP e IVA di euro 61.781,64. In particolare di aver eccepito l'omessa notifica di due delle cartelle impugnate (la n. 1102002164772725501 e n. 11020030120955855501) chiedendo quindi la declaratoria di illegittimità delle pretese in contestazione con conseguente parziale illegittimità dell'intimazione impugnata. Inoltre che l'Agenzia delle entrate Riscossione annullò le cartelle in contestazione chiedendo la cessata materia del contendere a spese compensate e che il giudice provinciale dichiarò estinto il processo con compensazione delle spese di giudizio.
Contestò la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici così statuirono: «Eccepiva il ricorrente: omessa notifica degli atti presupposti e conseguente illegittimità degli stessi e della successiva intimazione di pagamento». In particolare rimarcò di aver domandato l'annullamento parziale dell'atto impugnato per i vizi portati da due delle tre cartelle presupposte e come l'errata individuazione del petitum riverberò nella decisione in punto di determinazione delle spese, tanto che il Collegio provinciale così affermò: «Le spese del presente giudizio si intendono compensate in ragione della validità, parziale, dell'atto impugnato».
Rimproverò poi il giudice di prime cure di non aver considerato la soccombenza virtuale di controparte e posto a suo carico le spese.
1.2. – L'Agenzia delle entrate riscossioni con atto inserito sulla piattaforma del processo tributario telematico il 17 aprile 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
Vale a dire asserì che controparte non contestò affatto la sussistenza dell'ingente credito iscritto a ruolo e portato nelle due cartelle impugnate, riconoscendo anzi nell'intervenuto fallimento della
Società_1 S.r.l. (cui era legata), l'indice di una irreversibile esposizione debitoria, specie con l'Erario. In altri termini come la sostanziale non contestazione del credito iscritto a ruolo consentisse di compensare le spese del giudizio di primo grado, costituendo circostanza obiettiva e grave. Inoltre rimarcò come la cartella n. 11020020164772725501 fu regolarmente notificata il 7 novembre 2002, a mezzo raccomandata n. 60200205248-3 (cfr. referto di notificazione all. D) al fascicolo primo grado). Analogamente il procedimento notificatorio della cartella n.11020030120955855501 risultò perfezionato il 23 marzo 2005, mediante affissione per irreperibilità relativa (cfr. all. E al fascicolo primo grado).
Inoltre evidenziò che controparte svolse una attività minima (ossia la proposizione del ricorso)
e che l'Agente della riscossione, prontamente costituitosi in giudizio, comunicò l'annullamento delle due predette cartelle esattoriali. Cosicché rimarcò come per queste ragioni dovesse estere disposto, se non la compensazione integrale delle spese di primo grado, quanto meno la compensazione parziale e la riduzione al minimo delle competenze.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Commissione decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello del contribuente merita favore.
2.1. – Occorre innanzi tutto ribadire che il collegio di prime cure per la compensazione delle spese così motivò: «Di talché, la dimensione contenziosa posta in essere con la proposizione del ricorso, non sussiste, ad oggi, nei fatti, vista la parziale impugnazione dell'intimazione in oggetto. La cessata materia del contendere riguarda unicamente il carico censurato del ricorrente, nel resto,
l'intimazione di pagamento n. 1102023902425539000, resta valida limitatamente al carico non impugnato. Le spese del presente giudizio si intendono compensate in ragione della validità, parziale, dell'atto impugnato».
Compensando le stese però non tenne conto che oggetto del contendere erano solamente le due cartelle impugnate (e non anche la terza per la quale fu prestata acquiescenza). Per meglio dire che nella sostanza il giudizio si estinse per l'annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate.
Per quanto concerne le spese di lite nel caso in giudizio deve essere applicato l'insegnamento della Cassazione secondo cui ha rilievo: «il disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e che al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. “La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, le spese processuali “a carico della parte che le ha anticipate” integra(va) una ipotesi di vera e propria “compensazione ope legis” di quelle spese. Siffatta (sostanziale) “compensazione”, quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò “ope legis”), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di
“compensazione” delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo
D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 15 , comma 1, “la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2”, come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio” (da liquidare “con la sentenza”)” (così in Cass. n. 19947 del 2010 )» (cfr. Cass. Ord. 29 novembre 2023, n. 33157). Inoltre che: «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (Cass. n. 22231 del 2011; n. 7273 del 2016; n. 19947 del 2010; n. 3950 del 2017)» (Cfr. Cass. Ord. 5 luglio 2024, n. 18474).
Fatta questa premessa occorre rilevare che il Collegio provinciale di fatto non motivò le ragioni di deroga al regime ordinario per la condanna alle spese del grado e pertanto sotto tale profilo deve essere, considerata la mancanza di ragioni eccezionali, applicato il regime normale con la condanna alle spese del grado.
2.2. - In merito alla quantificazione delle spese del primo grado questa Corte, tenuto conto della condotta processuale dell'Agenzia della riscossione e dell'attività processuale del ricorrente, liquida a favore del contribuente le spese in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge, con distrazione al suo difensore.
Le spese di lite del grado si liquidano anche esse in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, anche in questo caso con distrazione a favore del difensore del contribuente.
Tutto quanto considerato
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in parziale riforma della decisione di primo grado;
condanna l'Ufficio alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi
€ 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario;
conferma nel resto la decisione di primo grado;
condanna l'Ufficio appellato alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi €
1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Torino, allì 11 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA CE, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 96/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Legale Domicilio-Eletto_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1102023902425539000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1102023902425539000 ILOR
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1102023902425539000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102002164772725501 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020030120955855501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020030120955855501 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Chiede alla Spett.le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado adita in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n.6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, sez. 2, RG.157/2024, pronunciata il 3/12/2024 e depositata il 08/01/2025, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione - di Torino al pagamento delle spese di lite del grado che precede, da liquidarsi come da Legge Professionale, oltre rimborso forfettario come per legge, in favore del sottoscritto legale distrattario e antistatario.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per il presente grado del giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Piaccia alla Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte Ill.ma; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa occorrendo ogni declaratoria meglio vista:
1) per tutte le ragioni esposte in narrativa, respingere l'appello proposto da Ricorrente_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con conseguente conferma della sentenza impugnata, n. 6/2025 resa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di TORINO;
2) in via subordinate, compensare almeno parzialmente le spese del giudizio di primo grado Rg.
n. 157/2024 e limitarle al minimo, in ragione della attività effettivamente svolta e della condotta processuale di ADER.
Con vittoria o quanto meno integrale compensazione di spese e compensi del presente giudizio di gravame;
spese generali, Iva e C.p.A. come per legge».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto inviato con pec 27 gennaio 2025 a controparte , propose appello avverso la sentenza n. 6/2025 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Torino, pronunciata il 3 dicembre 2024 e depositata l'8 gennaio 2025. Il 3 febbraio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò di aver impugnato, il 28 ottobre 2022, l'intimazione di pagamento n.
1102023902425539000 notificata il 16 novembre 2023 dell'importo complessivo di euro 123.478,18 limitatamente e congiuntamente alla cartella n. 1102002164772725501 notificata il 7 novembre 2002 per crediti ILOR di euro 18.844,42 e la cartella n. 11020030120955855501 notificata il 23 marzo 2005 per crediti IRAP e IVA di euro 61.781,64. In particolare di aver eccepito l'omessa notifica di due delle cartelle impugnate (la n. 1102002164772725501 e n. 11020030120955855501) chiedendo quindi la declaratoria di illegittimità delle pretese in contestazione con conseguente parziale illegittimità dell'intimazione impugnata. Inoltre che l'Agenzia delle entrate Riscossione annullò le cartelle in contestazione chiedendo la cessata materia del contendere a spese compensate e che il giudice provinciale dichiarò estinto il processo con compensazione delle spese di giudizio.
Contestò la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici così statuirono: «Eccepiva il ricorrente: omessa notifica degli atti presupposti e conseguente illegittimità degli stessi e della successiva intimazione di pagamento». In particolare rimarcò di aver domandato l'annullamento parziale dell'atto impugnato per i vizi portati da due delle tre cartelle presupposte e come l'errata individuazione del petitum riverberò nella decisione in punto di determinazione delle spese, tanto che il Collegio provinciale così affermò: «Le spese del presente giudizio si intendono compensate in ragione della validità, parziale, dell'atto impugnato».
Rimproverò poi il giudice di prime cure di non aver considerato la soccombenza virtuale di controparte e posto a suo carico le spese.
1.2. – L'Agenzia delle entrate riscossioni con atto inserito sulla piattaforma del processo tributario telematico il 17 aprile 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
Vale a dire asserì che controparte non contestò affatto la sussistenza dell'ingente credito iscritto a ruolo e portato nelle due cartelle impugnate, riconoscendo anzi nell'intervenuto fallimento della
Società_1 S.r.l. (cui era legata), l'indice di una irreversibile esposizione debitoria, specie con l'Erario. In altri termini come la sostanziale non contestazione del credito iscritto a ruolo consentisse di compensare le spese del giudizio di primo grado, costituendo circostanza obiettiva e grave. Inoltre rimarcò come la cartella n. 11020020164772725501 fu regolarmente notificata il 7 novembre 2002, a mezzo raccomandata n. 60200205248-3 (cfr. referto di notificazione all. D) al fascicolo primo grado). Analogamente il procedimento notificatorio della cartella n.11020030120955855501 risultò perfezionato il 23 marzo 2005, mediante affissione per irreperibilità relativa (cfr. all. E al fascicolo primo grado).
Inoltre evidenziò che controparte svolse una attività minima (ossia la proposizione del ricorso)
e che l'Agente della riscossione, prontamente costituitosi in giudizio, comunicò l'annullamento delle due predette cartelle esattoriali. Cosicché rimarcò come per queste ragioni dovesse estere disposto, se non la compensazione integrale delle spese di primo grado, quanto meno la compensazione parziale e la riduzione al minimo delle competenze.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Commissione decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello del contribuente merita favore.
2.1. – Occorre innanzi tutto ribadire che il collegio di prime cure per la compensazione delle spese così motivò: «Di talché, la dimensione contenziosa posta in essere con la proposizione del ricorso, non sussiste, ad oggi, nei fatti, vista la parziale impugnazione dell'intimazione in oggetto. La cessata materia del contendere riguarda unicamente il carico censurato del ricorrente, nel resto,
l'intimazione di pagamento n. 1102023902425539000, resta valida limitatamente al carico non impugnato. Le spese del presente giudizio si intendono compensate in ragione della validità, parziale, dell'atto impugnato».
Compensando le stese però non tenne conto che oggetto del contendere erano solamente le due cartelle impugnate (e non anche la terza per la quale fu prestata acquiescenza). Per meglio dire che nella sostanza il giudizio si estinse per l'annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate.
Per quanto concerne le spese di lite nel caso in giudizio deve essere applicato l'insegnamento della Cassazione secondo cui ha rilievo: «il disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e che al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. “La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, le spese processuali “a carico della parte che le ha anticipate” integra(va) una ipotesi di vera e propria “compensazione ope legis” di quelle spese. Siffatta (sostanziale) “compensazione”, quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò “ope legis”), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di
“compensazione” delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo
D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 15 , comma 1, “la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2”, come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio” (da liquidare “con la sentenza”)” (così in Cass. n. 19947 del 2010 )» (cfr. Cass. Ord. 29 novembre 2023, n. 33157). Inoltre che: «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (Cass. n. 22231 del 2011; n. 7273 del 2016; n. 19947 del 2010; n. 3950 del 2017)» (Cfr. Cass. Ord. 5 luglio 2024, n. 18474).
Fatta questa premessa occorre rilevare che il Collegio provinciale di fatto non motivò le ragioni di deroga al regime ordinario per la condanna alle spese del grado e pertanto sotto tale profilo deve essere, considerata la mancanza di ragioni eccezionali, applicato il regime normale con la condanna alle spese del grado.
2.2. - In merito alla quantificazione delle spese del primo grado questa Corte, tenuto conto della condotta processuale dell'Agenzia della riscossione e dell'attività processuale del ricorrente, liquida a favore del contribuente le spese in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge, con distrazione al suo difensore.
Le spese di lite del grado si liquidano anche esse in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, anche in questo caso con distrazione a favore del difensore del contribuente.
Tutto quanto considerato
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in parziale riforma della decisione di primo grado;
condanna l'Ufficio alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi
€ 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario;
conferma nel resto la decisione di primo grado;
condanna l'Ufficio appellato alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi €
1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Torino, allì 11 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu