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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9706/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Dino Caudullo giusta procura in atti Parte_1
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_2
- resistente –
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere una docente, con ultima sede di servizio presso I.C. “Giovanni Verga ” di Riposto (CT); di aver prestato negli anni scolastici
2022/2023 e 2024/2025 servizio alle dipendenze del in virtù di contratto a Controparte_1 tempo determinato fino al termine delle attività didattiche senza tuttavia fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Adduceva di avere diritto al riconoscimento del predetto beneficio economico, contestando, a sostegno della propria domanda, la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L.
1 Comparto Scuola 2006-2009, nonché la violazione dell'art. 14 della “Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea”.
Richiamava, altresì, tra gli altri, l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI Sezione della Corte di
Giustizia Europea, secondo cui limitare il bonus de quo ai soli docenti di ruolo contrasterebbe con il principio di non discriminazione, disciplinato dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Evidenziava che l'obbligo di formazione costituisce un diritto-dovere di tutto il personale docente, per cui il , così come il legislatore, non può concedere il bonus docente al solo personale CP_1 assunto a tempo indeterminato.
Tanto premesso, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi:
“previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del
DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto - condannare il Controparte_1
, in persona del a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le
[...] CP_3 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2022-23, 2024-25 di complessivi € 1000. Con ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi di causa, spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 20 novembre 2025, si è costituito in giudizio il
, il quale, ha formulato le seguenti conclusioni: “ - Dichiarare inammissibile Controparte_1 il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata
2 contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. -
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244; - si chiede la riunione dei procedimenti ricorrendo i presupposti di legge di all'art. 152 disp. att. c.p.c”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*******
2. In via preliminare, deve rigettarsi la domanda di riunione del presente procedimento, formulata dal resistente, stante l'assoluta indeterminatezza della richiesta ed anche in ragione della CP_1 diversità dei ricorrenti nei procedimenti solo genericamente indicati e della conseguente opportunità di esaminare distintamente le rispettive posizioni.
2.1 Ancora, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica convenuta, atteso che la stessa appare prima facie infondata in ragione dell'annualità scolastiche in discussione (2022/2023 e 2024/2025) ed in considerazione della data di deposito e di notifica del ricorso, non essendo certamente ancora maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del c.c..
3 Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di
3 libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli mpiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
4 La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
(…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
5 Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
3.1 Nella specie non vi è dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato, in entrambi gli anni scolastici presi in considerazione, sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
3.2 Come emerge dalla documentazione allegata agli atti, risulta che la ricorrente ha espletato servizio nell'a.s. 2022/2023 dal 1.9.2022 al 30.6.2023 presso l'I.C. “De Amicis” di Anzola Emilia e nell'a.s.
2024/2025 dal 18.9.2024 al 30.06.2025 presso I.C. “Giovanni Verga” di Riposto, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine
6 delle attività didattiche (30 giugno), e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 (cfr. all. 1 contratti di lavoro fascicolo ricorrente).
Va, pertanto, accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di € 1.000,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 con la condanna del convenuto agli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo presenti i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 seguono la soccombenza e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accoglie il ricorso, dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/25;
- per l'effetto, condanna il , in persona del , Controparte_1 Controparte_4 alla attribuzione della carta elettronica in favore di nei termini e per le ragioni di Parte_1 cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 parte ricorrente che si liquidano in €. 515,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, C.P.A., C.U., se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Dino
Caudullo.
Così deciso in Catania il 2 dicembre 2025
Il Giudice
AU RE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9706/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Dino Caudullo giusta procura in atti Parte_1
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_2
- resistente –
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere una docente, con ultima sede di servizio presso I.C. “Giovanni Verga ” di Riposto (CT); di aver prestato negli anni scolastici
2022/2023 e 2024/2025 servizio alle dipendenze del in virtù di contratto a Controparte_1 tempo determinato fino al termine delle attività didattiche senza tuttavia fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Adduceva di avere diritto al riconoscimento del predetto beneficio economico, contestando, a sostegno della propria domanda, la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L.
1 Comparto Scuola 2006-2009, nonché la violazione dell'art. 14 della “Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea”.
Richiamava, altresì, tra gli altri, l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI Sezione della Corte di
Giustizia Europea, secondo cui limitare il bonus de quo ai soli docenti di ruolo contrasterebbe con il principio di non discriminazione, disciplinato dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Evidenziava che l'obbligo di formazione costituisce un diritto-dovere di tutto il personale docente, per cui il , così come il legislatore, non può concedere il bonus docente al solo personale CP_1 assunto a tempo indeterminato.
Tanto premesso, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi:
“previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art 2 del
DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto - condannare il Controparte_1
, in persona del a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le
[...] CP_3 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2022-23, 2024-25 di complessivi € 1000. Con ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi di causa, spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 20 novembre 2025, si è costituito in giudizio il
, il quale, ha formulato le seguenti conclusioni: “ - Dichiarare inammissibile Controparte_1 il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata
2 contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. -
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244; - si chiede la riunione dei procedimenti ricorrendo i presupposti di legge di all'art. 152 disp. att. c.p.c”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*******
2. In via preliminare, deve rigettarsi la domanda di riunione del presente procedimento, formulata dal resistente, stante l'assoluta indeterminatezza della richiesta ed anche in ragione della CP_1 diversità dei ricorrenti nei procedimenti solo genericamente indicati e della conseguente opportunità di esaminare distintamente le rispettive posizioni.
2.1 Ancora, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica convenuta, atteso che la stessa appare prima facie infondata in ragione dell'annualità scolastiche in discussione (2022/2023 e 2024/2025) ed in considerazione della data di deposito e di notifica del ricorso, non essendo certamente ancora maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del c.c..
3 Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di
3 libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli mpiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
4 La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
(…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
5 Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
3.1 Nella specie non vi è dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato, in entrambi gli anni scolastici presi in considerazione, sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
3.2 Come emerge dalla documentazione allegata agli atti, risulta che la ricorrente ha espletato servizio nell'a.s. 2022/2023 dal 1.9.2022 al 30.6.2023 presso l'I.C. “De Amicis” di Anzola Emilia e nell'a.s.
2024/2025 dal 18.9.2024 al 30.06.2025 presso I.C. “Giovanni Verga” di Riposto, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine
6 delle attività didattiche (30 giugno), e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 (cfr. all. 1 contratti di lavoro fascicolo ricorrente).
Va, pertanto, accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di € 1.000,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 con la condanna del convenuto agli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo presenti i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 seguono la soccombenza e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accoglie il ricorso, dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/25;
- per l'effetto, condanna il , in persona del , Controparte_1 Controparte_4 alla attribuzione della carta elettronica in favore di nei termini e per le ragioni di Parte_1 cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 parte ricorrente che si liquidano in €. 515,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, C.P.A., C.U., se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Dino
Caudullo.
Così deciso in Catania il 2 dicembre 2025
Il Giudice
AU RE
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