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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9829/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 9829/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. AU AC, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
LA MO;
Per nessuno già contumace;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandovi al ricorso;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 11.45, in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies co 1 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9829/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AU AC, elettivamente domiciliato in VIA REGINA MARGHERITA 28 MILANO presso il difensore avv. AU AC
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con pagina 2 di 7 modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente con regolare procura, ha Parte_2 chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del signor cittadino italiano, nato a San Giovanni in [...] il Persona_1
12.02.1866, il quale contraeva matrimonio con ed emigrava in Brasile, dove mai veniva Persona_2 naturalizzato come cittadino brasiliano. Il ricorrente ha allegato al ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché il suo.
Segnatamente, in particolare, ha esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“Il sig. (di seguito identificato come “Avo italiano”) di cittadinanza Persona_1 italiana, è nato a San Giovanni in [...] il [...] (doc.2); L'avo italiano ha contratto matrimonio con il 17.06.1894 (doc.3); L'Avo italiano successivamente trasferitosi in Persona_2
Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (doc.4); L'avo italiano ha avuto il figlio nato a [...] -SP (Brasile) il 06.12.1895 (doc.5) sposatosi con Persona_3 CP_2
il 09.09.1916 (doc.6) ha avuto il figlio nipote dell'avo
[...] Persona_4 Persona_4 italiano, nato a [...] -SP (Brasile) il 11.10.1921 (doc.7) sposatosi con Persona_5 il 18.06.1947 (doc.8) ha avuto il figlio bis
[...] Parte_2 Parte_2 nipote dell'avo italiano, nato a [...] -SP (Brasile) il 18.07.1956 (doc.9) sposatosi con
[...] il 08.03.1991 (doc.10) e quindi il figlio Ricorrente Controparte_3 [...]
tris nipote dell'avo italiano, nato a [...] -SP (Brasile) il 30.04.1994 (doc. 11).;” Parte_2
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva;
In data 27.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente come da decreto Presidenziale n. 83 del 15.10.2025.
All'udienza odierna il giudizio è stato deciso ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies, c.p.c.
La domanda va accolta.
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la pagina 3 di 7 contumacia della resistente.
Deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, emerge documentalmente come il ricorrente risieda all'estero, in Brasile, e come il
Comune di nascita del suo avo, cittadino italiano, sia quello di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.
Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che l'odierno ricorrente si sia preventivamente rivolto agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana.
Ebbene in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può invece – come detto - trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente.
E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n.
33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo pagina 4 di 7 come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti.
Ciò premesso, si deve osservare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di Cassazione Sez. U, sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Orbene, nel caso di specie, e così venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta del ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione al medesimo della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione
(doc. n. 4 del ricorso) rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile –
Ufficio Immigrazioni, che il sig. cittadino italiano, non risulta iscritto nel Persona_1 registro di naturalizzazione, non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla pagina 5 di 7 cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. A tale riguardo, le citate SS UU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché
«la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
E, precisamente, risulta documentalmente provata la linea ininterrotta di discendenza, in linea maschile, dall'avo cittadino italiano, nato a San Giovanni in Marignano (RN) il Persona_1
12.02.1866, trasferitosi in Brasile dove, giova ribadire, mai si è naturalizzato cittadino brasiliano, pagina 6 di 7 trasmettendo a tutti i propri discendenti, fino all'odierno ricorrente, la cittadinanza italiana che deve pertanto essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano con tutte le conseguenze del caso.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda del ricorrente che deve essere dichiarato cittadino italiano, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Stante la particolarità delle questioni trattate e la loro oggettiva complessità, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la cittadinanza italiana di nato a [...] -SP (Brasile) il Parte_2
30.04.1994;
2. ORDINA al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 9829/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. AU AC, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
LA MO;
Per nessuno già contumace;
Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandovi al ricorso;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 11.45, in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies co 1 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9829/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AU AC, elettivamente domiciliato in VIA REGINA MARGHERITA 28 MILANO presso il difensore avv. AU AC
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con pagina 2 di 7 modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente con regolare procura, ha Parte_2 chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del signor cittadino italiano, nato a San Giovanni in [...] il Persona_1
12.02.1866, il quale contraeva matrimonio con ed emigrava in Brasile, dove mai veniva Persona_2 naturalizzato come cittadino brasiliano. Il ricorrente ha allegato al ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché il suo.
Segnatamente, in particolare, ha esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“Il sig. (di seguito identificato come “Avo italiano”) di cittadinanza Persona_1 italiana, è nato a San Giovanni in [...] il [...] (doc.2); L'avo italiano ha contratto matrimonio con il 17.06.1894 (doc.3); L'Avo italiano successivamente trasferitosi in Persona_2
Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (doc.4); L'avo italiano ha avuto il figlio nato a [...] -SP (Brasile) il 06.12.1895 (doc.5) sposatosi con Persona_3 CP_2
il 09.09.1916 (doc.6) ha avuto il figlio nipote dell'avo
[...] Persona_4 Persona_4 italiano, nato a [...] -SP (Brasile) il 11.10.1921 (doc.7) sposatosi con Persona_5 il 18.06.1947 (doc.8) ha avuto il figlio bis
[...] Parte_2 Parte_2 nipote dell'avo italiano, nato a [...] -SP (Brasile) il 18.07.1956 (doc.9) sposatosi con
[...] il 08.03.1991 (doc.10) e quindi il figlio Ricorrente Controparte_3 [...]
tris nipote dell'avo italiano, nato a [...] -SP (Brasile) il 30.04.1994 (doc. 11).;” Parte_2
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva;
In data 27.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente come da decreto Presidenziale n. 83 del 15.10.2025.
All'udienza odierna il giudizio è stato deciso ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies, c.p.c.
La domanda va accolta.
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la pagina 3 di 7 contumacia della resistente.
Deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, emerge documentalmente come il ricorrente risieda all'estero, in Brasile, e come il
Comune di nascita del suo avo, cittadino italiano, sia quello di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.
Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che l'odierno ricorrente si sia preventivamente rivolto agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana.
Ebbene in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può invece – come detto - trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente.
E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n.
33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo pagina 4 di 7 come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti.
Ciò premesso, si deve osservare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di Cassazione Sez. U, sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Orbene, nel caso di specie, e così venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta del ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione al medesimo della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione
(doc. n. 4 del ricorso) rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile –
Ufficio Immigrazioni, che il sig. cittadino italiano, non risulta iscritto nel Persona_1 registro di naturalizzazione, non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla pagina 5 di 7 cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. A tale riguardo, le citate SS UU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché
«la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
E, precisamente, risulta documentalmente provata la linea ininterrotta di discendenza, in linea maschile, dall'avo cittadino italiano, nato a San Giovanni in Marignano (RN) il Persona_1
12.02.1866, trasferitosi in Brasile dove, giova ribadire, mai si è naturalizzato cittadino brasiliano, pagina 6 di 7 trasmettendo a tutti i propri discendenti, fino all'odierno ricorrente, la cittadinanza italiana che deve pertanto essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano con tutte le conseguenze del caso.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda del ricorrente che deve essere dichiarato cittadino italiano, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Stante la particolarità delle questioni trattate e la loro oggettiva complessità, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la cittadinanza italiana di nato a [...] -SP (Brasile) il Parte_2
30.04.1994;
2. ORDINA al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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